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ESONERI E SEMIESONERI PER IL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE IN REGGENZA O ACCORPATE

ESONERI E SEMIESONERI PER IL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE IN REGGENZA O ACCORPATE

Si allega  il Decreto MIM-MEF 26 luglio 2024, n.151 relativo alla definizione dei parametri, criteri e modalità per l’individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza ovvero oggetto di accorpamento che possono avvalersi della facoltà di concedere esoneri o semiesoneri ai docenti dall’insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative.

Il Decreto,  registrato dalla Corte dei Conti, è stato  trasmesso oggi ai Direttori degli Uffici scolastici regionali per il prosieguo di competenza.  Le istituzioni scolastiche attenderanno le indicazioni degli USR per richiedere,  nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semiesonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 dell’articolo 1 della Legge 107/2015 e dell’articolo 25, comma 5, del Decreto Legislativo, la concessione dell’esonero o del semiesonero dall’insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative.

Le scuole coinvolte saranno solo quelle affidate in reggenza e quelle  oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica. Gli esoneri concedibili per l’anno scolastico 2024-25 in campo nazionale sono pari a 676 unità.

Ed è per questo che gli Uffici scolastici concederanno gli esoneri e i semiesoneri attenendosi ai seguenti criteri prioritari

  • maggior numero di classi attivate presso le istituzioni scolastiche richiedenti;
  • maggiore fascia di complessità attribuita, ai sensi della normativa vigente, alle istituzioni scolastiche richiedenti, per l’anno scolastico di riferimento;
  • eventuali ulteriori criteri individuati dagli Uffici scolastici regionali, al fine di garantire la continuità del servizio in aree caratterizzate da particolari condizioni di disagio o per far fronte a specifiche situazioni locali.

 

Solo alcune Regioni quali Friuli, Lombardia, Marche , Piemonte, Umbria e Veneto potranno fruire , in aggiunta alle unità di personale già definito, di un contingente ulteriore di unità di personale pari alle risorse economiche non utilizzate  per l’attivazione della deroga prevista dal Decreto Milleproroghe.

Per la sostituzione del personale docente collocato in posizione di esonero o di semiesonero si provvede con supplenze fino al termine delle attività didattiche .

Pur apprezzando lo sforzo  del governo e dell’amministrazione scolastica di venire incontro alle esigenze organizzative delle scuole, ci si rende conto che quanto definito dall’odierno decreto è nei fatti una misura minima e insufficiente ad alleviare le criticità che presto emergeranno . Ricordiamo che il piano di dimensionamento delle rete scolastica nazionale per l’anno scolastico 2024-25 ha portato alla soppressione di  circa 500 istituzioni scolastiche . Ci troviamo, dunque,  con  676 unità di personale in esonero a fronte di 500 scuole accorpate. E le scuole in reggenza? Si stima, al momento, un numero altrettanto elevato. E se l’applicazione dei criteri prioritari non fosse sufficiente a soddisfare i bisogni, gli USR avranno facoltà di attribuire “ semiesoneri anche a due distinte istituzioni scolastiche” con il risultato che ogni  scuola accorpata o in reggenza con anche diociotto/venti plessi potrà  trovarsi con sole 9/11 ore settimanali  di supporto organizzativo,  a beneficio dei ben più consistenti e gravosi compiti che attendono i dirigenti scolastici  con l’apertura del nuovo anno “

 

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