Le recenti pronunce dei tribunali di Torino del 4/02/2025 e Latina del 5/03/2025 hanno chiaramente rigettato – INTEGRALMENTE – le accuse di condotta antisindacale mosse dalla CGIL nei confronti delle dirigenze scolastiche, rilevando anche il difetto di legittimazione passiva delle colleghe: il DS non può essere denunciato per condotta antisindacale.
Queste sentenze rappresentano una pietra miliare nel riconoscimento dell’autonomia gestionale dei dirigenti scolastici, confermando che il loro operato non può essere soggetto a continue strumentalizzazioni di parte.
La sentenza del Tribunale di Latina ha chiarito in modo inequivocabile che la FLC CGIL non è stata in grado di dimostrare un’effettiva violazione dei diritti sindacali da parte della Dirigente Scolastica.
Il ricorso sindacale si basava su due contestazioni principali:
- La presunta violazione dell’art. 40, comma 3-ter del D.lgs. 165/2001 e degli artt. 8 e 30 del CCNL Istruzione e Ricerca a seguito dell’adozione unilaterale di una determinazione dirigenziale.
- L’asserita interruzione arbitraria delle trattative sindacali per il Contratto Integrativo di Istituto.
Il giudice ha smontato entrambe le accuse, rilevando che:
- Non esisteva alcun accordo formale già raggiunto tra le parti al momento della determinazione unilaterale adottata dalla dirigente. Il sindacato avrebbe dovuto dimostrare che su alcune materie della contrattazione si era già trovato un punto di intesa e che la decisione unilaterale lo aveva scavalcato.
- Legittimo, quindi, l’atto unilaterale della Dirigente in quanto il contratto integrativo non era stato ancora formalmente chiuso e la normativa vigente le consentiva di adottare misure provvisorie sulle materie non ancora concordate.
- Le trattative sindacali non furono interrotte dalla Dirigente, bensì dal sindacato stesso, che rifiutò la partecipazione agli incontri e tentò di delegittimare l’intero processo negoziale con argomentazioni formalistiche e pretestuose.
L’ostruzionismo sindacale e il tentativo di paralizzare la scuola
Questa sentenza si inserisce in un quadro più ampio di strumentalizzazione della contrattazione sindacale. Il sindacato ha utilizzato la denuncia di comportamento antisindacale non per tutelare realmente i lavoratori, ma per cercare di mettere sotto pressione la dirigenza e imporre le proprie condizioni. Il caso di Latina dimostra chiaramente che la CGIL ha creato un blocco artificioso delle trattative, avanzando obiezioni infondate per poi accusare la Dirigente di essere la responsabile dello stallo. Questo modus operandi si ripete frequentemente: non si cerca un accordo costruttivo, ma si punta a delegittimare la figura del Dirigente Scolastico, per poi gridare all’antisindacalità quando si viene messi di fronte alle proprie responsabilità.
Emerge lo stesso copione dalla lettura della sentenza del Tribunale di Torino che non si è limitata a rigettare il ricorso ma ha anche rilevato la lite temeraria condannando la CGIL, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. ad una spesa totale di €. 19.864 euro più accessori.
La motivazione della condanna si basa su diversi elementi:
- Comportamento ostruzionistico del sindacato, che ha deliberatamente richiesto la produzione di un atto inesistente per creare un blocco nelle trattative.
- Utilizzo strumentale del ricorso, non per contestare una reale condotta antisindacale, ma per forzare la Dirigente Scolastica ad accettare le proprie condizioni negoziali.
- Accuse gravissime e infondate nei confronti della Dirigente, con l’intento di delegittimarla, arrivando persino a ipotizzare un comportamento penalmente rilevante, poi smentito dai fatti.
- Contraddizioni evidenti, prima lamentando il ritardo nell’avvio delle trattative e poi sostenendo che non vi fosse urgenza nel concluderle.
- Tentativo di delegittimazione totale della figura dirigenziale, contestando ogni singolo aspetto del suo operato, persino il rispetto delle tempistiche di pubblicazione dell’atto unilaterale.
Basta strumentalizzazioni. I dirigenti scolastici non devono più temere lo spauracchio del ricorso per “condotta antisindacale”
Queste due decisioni dimostrano, laddove ce ne fosse ancora bisogno, come il contenzioso sindacale venga spesso utilizzato come strumento per mettere in discussione l’autonomia dirigenziale, cercando di trasformare la scuola in un terreno di scontro ideologico piuttosto che in un luogo di crescita e sviluppo. È fondamentale che i dirigenti scolastici possano esercitare il loro ruolo con serenità, nel rispetto delle regole ma senza ingerenze strumentali. La scuola italiana ha bisogno di dirigenti autorevoli e non ostacolati da continue contestazioni pretestuose.
Accogliamo con grande soddisfazione queste due fondamentali pronunce, che segnano un deciso cambiamento di rotta, affermando con chiarezza il diritto dei dirigenti scolastici di operare nel rispetto delle normative vigenti, senza dover subire attacchi immotivati da parte di chi tenta di indebolire il loro ruolo. La scuola ha bisogno di certezze, di un sistema in cui le regole siano chiare e rispettate da tutti, senza che il ruolo dirigenziale venga costantemente messo sotto accusa per ragioni che nulla hanno a che fare con il buon andamento delle istituzioni scolastiche.
Ora è il momento di guardare avanti, con la consapevolezza che la giurisprudenza sta finalmente riconoscendo l’importanza della figura dirigenziale nella scuola, tutelandola dalle pressioni improprie e riaffermando che il sistema scolastico non deve temere l’autorevolezza dei suoi dirigenti, ma deve piuttosto sostenerla e valorizzarla, assicurando loro le condizioni necessarie per esercitare il proprio ruolo con autorevolezza ed efficienza,
Gli UU.SS.RR. del Lazio e del Piemonte non si prestino al gioco della CGIL
Le sentenze esaminate non lasciano spazio a interpretazioni: le accuse mosse contro le dirigenti scolastiche si sono rivelate infondate, portando a una sonora sconfitta della FLC CGIL, che ha visto rigettate le proprie pretese. Anzi, il comportamento tenuto dalla sigla sindacale, nel caso di Torino, è stato condannato come “lite temeraria”, essendosi basato su richieste pretestuose e su un evidente tentativo di paralizzare la normale gestione scolastica.
Il Presidente Fratta: “Occorre un altro Giudice al MIM per stigmatizzare e, se necessario condannare, sia i Direttori Generali che i Dirigenti degli UU.PP.DD. – che spesso coincidono – per porre fine all’assist che gli stessi assicurano ai ricorsi e/o ricorrenti. Il sistema è ormai consolidato! Lo stesso sindacato, con l’immancabile fronda di adepti, ai quali si aggiungono gli assetati di vendetta essendo stati sanzionati, hanno inviato esposti ai due UU.SS.RR. interessati che hanno disposto visite ispettive – rectius pesche a strascico- che durano mesi, tenendo sulle spine le persone incise distogliendole dalle loro funzioni principali e che non sono state neanche annullate dopo le sentenze”. Anzi hanno rincarato la dose.
È ora che anche il Ministro e, prima ancora il Capo Dipartimento, reagiscano disponendo verifiche e controlli… senza alcun condizionamento! Le ispezioni vanno disposte nei confronti dei DD.GG. e/o dei dirigenti degli UU.PP.DD. che non hanno la licenza di uccidere. Non sono i DS a dover essere sanzionati o rimossi.
E se non li rispetterà neanche il Ministero, DIRIGENTISCUOLA non solo continuerà ad attivare la propria task-force, ma studierà anche altre forme di lotta più incisive. La manifestazione del 19 marzo contro la Dirigente dell’U.P.D. del Veneto dovrebbe far riflettere.
Il tempo delle battaglie ideologiche è finito: è il momento del rispetto per il ruolo fondamentale dei dirigenti scolastici!
I DD.GG. non devono prestare il fianco a nessuno. Devono, invece, supportare i DS, stare al loro fianco, non tenerli sulla corda per mesi con la pesca a strascico.
I DS, per assolvere al loro delicato compito di formare uomini e cittadini, hanno bisogno di serenità, di supporti, collaborazione, non di poliziotti pronti a colpirli. I nostalgici del vecchio sistema gerarchico, se non vogliono adeguarsi al principio di sussidiarietà, fanno bene a cambiare mestiere. I sovrintendenti, i provveditori, gli ispettori non esistono più… da oltre vent’anni.