Tra chat, messaggi, comunicati e mail inviate ai diretti interessati e poi veicolate anche sui social la confusione regna sovrana. Partono i “si dice, mi hanno detto, circola questa voce, ecc…” e sale la tensione, l’ansia, l’agitazione fino al punto da diventare virali. Non succederebbe niente se:
- chi scrive o diffonde notizie allegasse prove e documenti;
- chi legge verificasse andando alla fonte, alle norme, ai documenti e, allorquando riscontrasse offese alla propria intelligenza, desse il ben servito ai responsabili, agli autori, a chi ha cercato di ingannarli…
- se si ignorassero completamente le fake news di chi, pur non essendo rappresentativo, assicura interventi e soluzioni ai problemi.
L’obiettivo è evidente: sperare di acquisire consensi, specie in prossimità della rilevazione della rappresentatività.
Si dimentica che, se da una parte non è corretto ingannare le persone, dall’altra i nodi vengono al pettine perché il tempo è sempre galantuomo. La coerenza, la correttezza, seppure alla lunga, pagano!
Ad accendere gli animi il problema degli affidamenti degli incarichi dello scorso anno, la mobilità per il prossimo anno e i conseguenti affidamenti dei nuovi incarichi per scorrimento della graduatoria.
Sperando di contribuire ad acquietare gli animi e a riportare un po’ di serenità ad una categoria che ha bisogno di essere unita, specie in questa difficile fase, senza entrare nel merito dei problemi, ci limitiamo a ricordare le regole, le norme, le fonti dalle quali non si può prescindere. Si possono cambiare, anche interpretare se possibile, applicare, ecc… ma non stravolgere.
Un esempio per tutti: la durata dei contratti è prevista da una legge (fino a cinque anni, minimo tre!). Gli istituti della mobilità sono previsti dal CCNL che non prevede quello della mobilità straordinaria. Di straordinario o di eccezionale, per derogare dal vincolo del triennio, è previsto solo il mutamento d’incarico in vigenza di contratto per i motivi previsti dallo stesso CCNL.
Il vigente CCNL ha introdotto l’istituto del confronto con il quale, in sede nazionale, dopo l’informativa che l’Amministrazione è obbligata a fornire alle OO.SS. rappresentative, le stesse possono chiedere il confronto, salvo che non lo chieda la stessa Amministrazione all’atto dell’informativa.
Ovvio che le leggi si possono cambiare e che gli istituti contrattuali decadono alla scadenza o si intendono prorogati, se non disdetti nei termini previsti. Nelle more vanno solo applicati anche per evitare il dilagare del contenzioso, fonte di arricchimento di chi ne ha fatto una ragione di vita.
Chi ha promesso la mobilità straordinaria avrebbe dovuto/potuto poi, nel rispetto delle regole, adoperarsi per modificare, o quantomeno provare a modificare, gli istituti contrattuali.
Nel caso che ci occupa le modifiche erano necessarie per un semplice banale motivo: gli istituti della mobilità sono stati scritti e previsti per i concorsi e ruoli regionali. In presenza di un concorso con graduatoria nazionale, ma con ruoli regionali, NORMALE e NATURALE CAMBIARLI E ADEGUARLI….soprattutto dopo i disastri combinati con l’affidamento degli incarichi passati e prevedibili per il futuro.
L’art. 2, c. 4 del CCNL recita testualmente: “Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti (ARAN e OO.SS. firmatarie) con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza, ovvero, ove firmato successivamente al 30 settembre 2018, entro 1 mese dalla sottoscrizione definitiva.”
Il CCNL è stato sottoscritto l’8/07/2019. Si poteva quindi disdire entro l’8/08/2019
Due cose avrebbero potuto fare le OO.SS.:
- In fase di informativa sull’affidamento degli incarichi dello scorso anno, anche se non era previsto ancora il confronto, avrebbero potuto e dovuto non limitarsi a prendere solo atto di come l’Amministrazione intendeva procedere all’affidamento degli incarichi, ma avanzare proposte per prevenire i danni noti a tutti.
- Disdire il CCNL per modificare gli istituti contrattuali.
Tutto il resto è aria fritta o propaganda di basso profilo degno di chi si è perfino permesso il lusso, continuando a prendere in giro i propri soci, di asserire che altri sono venditori di tappeti.
DIRIGENTISCUOLA ha:
- Depositato, in sede di informativa dello scorso anno, un corposo documento inerente l’ordine delle operazioni di affidamento degli incarichi a normativa vigente.
- Preso atto della grave situazione che si stava determinando e dei danni conseguenti, non solo alle persone, ma anche alla stessa amministrazione, ha da sola, con lettera raccomandata, disdetto il CCNL, allegando anche la piattaforma così come previsto dal c. 5, art. 2 del CCNL.
In entrambi i casi le altre OO.SS. avrebbero almeno potuto appoggiare le proposte di DIRIGENTISCUOLA e sostenere la disdetta del CCNL che, lo si ribadisce, può essere disdetto da una delle parti non da una sola sigla! Non solo non lo hanno fatto, ma hanno anche cercato in tutti i modi di smentirci confidando nella “ingenuità” della categoria.
Allorquando la categoria ha aperto gli occhi, alcune note sigle hanno perfino avuto il coraggio di affermare, anche pubblicamente, di aver avanzato proposte inerenti le operazioni di affidamento degli incarichi e di aver disdetto il CCNL.
Evidentemente i due documenti sono sfuggiti a DIRIGENTISCUOLA. Farebbe piacere anche all’intera categoria conoscerli. Invitiamo quindi a pubblicarli o quantomeno a chiedere scusa alla categoria prima ancora che alla DIRIGENTISCUOLA.
I nodi vengono sempre al pettine e le bugie hanno le gambe corte. Ci vuole un bel coraggio ad attribuirsi perfino la paternità di aver chiesto il confronto!
Lo dimostrassero: IUXTA ALLIGATA ET PROBATA…ovvero SCRIPTA MANENT VERBA VOLANT!