La scadenza del 28 febbraio ha creato un po’ di agitazione nelle scuole che attendevano nuove indicazioni in merito al regime dei lavoratori fragili o una proroga delle disposizioni vigenti. Facciamo il punto della situazione. In data odierna è stata emanata la nota prot.n. 325 a firma del capo dipartimento dr. Bruschi avente per oggetto Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 26, comma 2-bis – svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per il personale in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (lavoratori “fragili”) che ha fornito le indicazioni operative a seguito della mancata proroga delle forme di tutela previste fino al 28 febbraio. La tutela ai lavoratori fragili è stata riconosciuta, ai sensi del comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico in condizione di particolare fragilità. E’ intervenuta in maniera più precisa la circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della Salute 4 settembre 2020, n. 13
Il Ministero dell’Istruzione, con apposita nota (n.1585 dell’11.09.2020), ha fornito le prime indicazioni operative a tutte le istituzioni scolastiche per il trattamento dei c.d. lavoratori fragili. In particolare, richiamando una precedente e congiunta circolare del Ministero del Lavoro e del Ministero della salute (n. 13 del 4.09.2020). che la condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica, cioè da individuare nel rapporto tra le condizioni di salute del lavoratore e l’eventualità di contagio da Covid-19. La nota fa riferimento al CCNI per il personali inidoneo.
La proroga delle tutele ai lavoratori fragili al 15 ottobre 2020, (intesa come misure straordinarie) è stata stabilita dal comma 1-bis dell’articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 che ha emendato il decreto-legge n. 18/2020 articolo 26 commi 2 e 2-bis.
Dal 16 ottobre 2020 la situazione è mutata con la Legge 126 del 10 ottobre conversione del DL 104 con modificazioni dove si stabilisce che a decorrere dal 16 ottobre 2020, ai sensi del comma 2-bis dell’art.26 del D.L.18/2020, è disposto che i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche, dallo svolgimento di terapie salvavita, ovvero in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, svolgano, di norma, la propria prestazione lavorativa in modalità agile, potendo essere impiegati anche in mansione diversa, ma ricompresa nella stessa categoria od area di inquadramento, ovvero attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Nell’articolo 1, co. 481-483 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) si stabilisce, in particolare, che dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 è prevista l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio alla degenza ospedaliera a favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati: a) con riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104; b) in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Sempre dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, i lavoratori fragili sopra indicati svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Ricordiamo che le due misure erano state prorogate rispettivamente sino al 15 ottobre 2020 con il dl n. 104/2020 convertito con legge n. 126/2020 e confermato dal messaggio INPS 4157/2020. La novità introdotta dalla legge di bilancio consente ora due opportunità per i più volte citati lavoratori fragili: lo smart working per mansioni compatibili con il lavoro a casa mentre – nel caso l’attività lavorativa possa essere svolta esclusivamente in presenza- gli interessati potranno richiedere la tutela della malattia riconosciuta dall’INPS e ciò allo scopo di proteggere queste persone che, contraendo il Covid-19, rischierebbero la vita a motivo della loro particolare condizione di fragilità (a condizione che sia riconosciuta e certificata dalle autorità sanitarie competenti).
SOSTITUZIONI comma 483 legge di bilancio. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al comma 481, era stata autorizzata la spesa di 53,9 milioni di euro per l’anno 2021.
SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE
L’art. 19 del d.l. n. 183 del 31 dicembre 2020 (cd. decreto Milleproroghe), come convertito dalla l. 26 febbraio 2021 n. 21, ha prorogato fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020. La misura impone ai datori di lavoro pubblici e privati di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione della condizione da immunodepressione e da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore. Restano ferme le indicazioni già fornite dall’Inail con la Circolare numero n. 44/2020.
La sorveglianza eccezionale è garantita dal medico competente, se la nomina di tale professionista è obbligatoria (art. 18, dlgs n. 81/2008, T.u. sicurezza). Laddove, invece, non c’è obbligo di presenza del medico competente, il datore di lavoro ha due possibilità: a) nominare comunque un medico competente per la durata del periodo di emergenza; b) chiedere all’INAIL il servizio di sorveglianza eccezionale che vi provvede con i propri medici del lavoro (in questo caso il datore di lavoro dovrà sostenere un costo pari a € 50,85 per ciascuna singola prestazione).
Il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 (la cui efficacia è stata prorogata al 30 aprile 2021 dall’ulteriore decreto del 20 gennaio 2021), dal canto suo, stabilisce invece le modalità generali di organizzazione e svolgimento delle mansioni pubbliche. L’art. 3, co. 1, lett. b), in particolare, dispone che il dirigente «adotta, [. . .] di norma, nei confronti dei lavoratori fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale». Questa tutela non è incondizionata, ma è subordinata alle valutazioni del dirigente, da compiersi secondo quanto previsto dal decreto in questione.
In questo quadro normativo si inserisce il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 26, comma 2-bis e l’odierna nota prot.n. 325. “dal giorno 1° marzo 2021 non trova più applicazione la norma in oggetto, la quale disponeva che “a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020 – periodo poi prorogato al 28 febbraio, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto…………nelle more di un eventuale intervento normativo che possa ripristinare la disciplina speciale sopracitata, occorre operare alcuni passaggi procedurali specifici, affinché possano essere contemperati il diritto del lavoratore fragile in relazione al contagio a godere dell’adibizione a diversa mansione lavorativa, unitamente al diritto del personale supplente a permanere in servizio”
La gestione dei lavoratori fragili a partire la 1 marzo è la seguente:
- Permane il diritto del lavoratore fragile a propria prestazione lavorativa nelle modalità e nelle forme stabilite a seguito della certificazione già rilasciata dal medico competente, nelle modalità e con le previsioni, anche in ordine all’istruttoria e alla definizione specifica (“idoneità, idoneità con prescrizioni, inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio” prevista dalla nota 11 settembre 2020, n. 1585
- Nel caso di personale che ha fatto richiesta di utilizzo ai sensi del CCNI inidonei e nota Bruschi prot.n.1585 dell’11.09.2020 e sottoscritto un contratto ATP a 36 ore il contratto del supplente nominato per la sostituzione dell’attività in presenza già stipulato è prorogato fino al termine della data prevista dalla certificazione
- Nei casi, invece, in cui il docente fragile abbia utilizzato le misure di cui all’articolo 26 del DL 18/2020 svolgendo attività a distanza – e il supplente per le ore necessarie sia stato nominato con il codice N19 “su lavoratore fragile” – si dovrà ricorrere all’istituto della malattia d’ufficio ed il supplente dovrà essere prorogato con la tipologia “Assenza breve” codice N01.
- Per il personale ATA continuano ad applicarsi alle condizioni previste, fino al perdurare dello stato di emergenza – attualmente fissato al 30 aprile – , le indicazioni contenute nel verbale di intesa sottoscritto tra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali in data 27 novembre 2020 che prevede forme di prestazione del servizio in modalità agile
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