Sino al 31 dicembre 2011 l’accesso al pensionamento di vecchiaia per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica era consentito per i lavoratori uomini con almeno 65 anni di età; per le donne il trattamento era conseguibile al perfezionamento di 61 anni di età, con almeno 20 anni di contribuzione.
SISTEMA RETRIBUTIVO O MISTO: I lavoratori che possono vantare una contribuzione al 31 Dicembre 1995 e che, quindi, sono al 31 Dicembre 2011 nel sistema retributivo o misto possono accedere alla prestazione di vecchiaia al compimento di 66 anni e 3 mesi (dal 1° gennaio 2014). Dal 1° gennaio 2018, comunque tutti i lavoratori e lavoratrici accederanno alla prestazione di vecchiaia al compimento di 66 anni e 7 mesi di età.
La tabella che segue riporta i requisiti anagrafici utili per l’accesso alla pensione a partire dal 1 gennaio 2013. Per effetto delle modifiche introdotte dalla Riforma Fornero e dalla aspettativa di vita, la pensione di vecchiaia potrà essere conseguita al compimentodelle età anagrafiche indicate. I lavoratori devono vantare, unitamente al requisito anagrafico , un’anzianità contributiva di almeno 20 anni. Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato.
SISTEMA CONTRIBUTIVO: Per coloro il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (legge 335), potranno accedere ai benefici pensionistici al raggiungimento dei medesimi requisiti anagrafici previsti per i lavoratori nel sistema retributivo o misto. Tuttavia, a differenza di costoro, per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, oltre alla presenza del requisito contributivo di 20 anni è necessario il requisito anagrafico.
In mancanza di tale requisito, potranno accedere al trattamento pensionistico al compimento dei 70 anni di età e con 5 anni di contribuzione effettiva, con esclusione della contribuzione eventualmente accreditata figurativamente, salvo eventuali adeguamenti in materia di aspettativa di vita (dal 2013 sono quindi necessari 70 anni e 3 mesi di età e dal 2016 70 anni e 7 mesi di età).
Alla luce di quanto innanzi riportato, si potrà accedere ai benefici pensionistici al perfezionamento dei requisiti indicati nella tabella seguente
LA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL SISTEMA MISTO E CONTRIBUTIVO |
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Anno |
Uomini e donne del settore pubblico |
2012 |
66 anni |
2013 |
66 anni e 3 mesi |
2014 |
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2015 |
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2016 |
66 anni e 7 mesi |
2017 |
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2018 |
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2019 |
66 anni e 11 mesi |
2020 |
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2021 |
67 anni e 2 mesi |
2022 |
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2023 |
67 anni e 5 mesi |
2024 |
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2025 |
67 anni e 8 mesi |
2026 |
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2027 |
67 anni e 11 mesi |
2028 |
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2030 |
68 anni e 1 mese |
OPZIONE DONNA: Le donne del settore pubblico, a domanda, possono andare in pensione a 57 anni e 3 mesi con 35 anni di contributi, a condizione di accettare una pensione calcolata con il metodo contributivo puro.
La riforma Fornero del 2011 ha confermato fino al 31 Dicembre 2015 la possibilità per le donne di andare in pensione prima, accettando un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo. Con l’opzione donna si può uscire, invece, con un anticipo di diversi anni rispetto ai requisiti richiesti, a condizione di avere una contribuzione alla data del 31 dicembre 1995, e di accettare una decurtazione dell’assegno pensionistico.
Per l’esercizio dell’opzione è necessario possedere 57 anni e 3 mesi di età, unitamente a 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015 – articolo 1, comma 281 della legge 208/2015. Si reputa opportuno precisare che per questa tipologia di prestazione resta in vigore la “finestra mobile” secondo la quale l’assegno viene erogato dopo 12 mesi.
La tabella sottostante riporta le date che consentono il rispetto dei requisiti anagrafici e contributivi utili per esercitare l’opzione donna dopo le modifiche contenute nella legge di stabilità 2016.
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SETTORE PUBBLICO |
Requisito contributivo |
34 anni, 11 mesi e 16 giorni |
Data utile per maturare il diritto |
31/12/2015 |
Requisito dell’età |
57 anni e 3 mesi |
Data di nascita ultima per fruire del beneficio |
Entro il 30/09/1958 |
Finestra mobile |
12 mesi |
EFFETTI DELLA DECURTAZIONE: Con il passaggio al sistema di calcolo contributivo puro, subiscono mediamente una decurtazione sull’assegno pensionistico del 25-30% rispetto a quanto avrebbero ottenuto con il sistema misto. Il taglio è variabile a seconda dell’età e dalle caratteristiche di carriera, retribuzione ed anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime.
La riduzione viene modulata rispetto alle caratteristiche personali e la consistenza retributiva, precisando in linea generale, che in presenza di una maggiore anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, rispetto a tale condizione, avrebbe comportato un assegno pensionistico rilevante, calcolato mediante il calcolo con il sistema retributivo, in tale fattispecie, la riduzione dell’assegno pensionistico sarà più elevato.
A tali lavoratrici non si applica, inoltre, il beneficio previsto dall’articolo 1, comma 40 della legge 335/1995 che consente l’accredito figurativo di alcuni periodi legati all’educazione e assistenza ai figli fino al sesto anno di età.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 281 della legge di stabilità 208/2015, potrà proseguire la sperimentazione, a condizione che residuano fondi dalle risorse stanziate dal Governo nella medesima legge per tale scopo.
Il Documento è stato elaborato in conformità alle Circolare INPS 35/2012, 37/2012 e 63 del 20 marzo 2015.