Cerca

IL MINISTERO SI ESPRIME SULLE SORTI DEL PERSONALE SENZA GREEN PASS

IL MINISTERO SI ESPRIME SULLE SORTI DEL PERSONALE SENZA GREEN PASS

A seguito di reiterati solleciti e richieste di incontro urgente, non ultima la missiva inoltrata ieri al Ministro dell’Istruzione da DIRIGENTISCUOLA, con nota prot. n. 695 del 5.04.2022, a firma dei due Capidipartimento, sono stati trasmessi gli attesi chiarimenti in merito all’impiego delle certificazioni verdi (con particolare riferimento al c.d. green pass base) a seguito delle novità normative introdotte dal decreto-legge 24/2022.

 

Punto nodale della questione le sorti dei docenti inadempienti all’obbligo vaccinale che, riammessi in servizio in funzioni che non implichino contatto con gli alunni, non intendano comunque sottoporsi a tampone, condicio sine qua non per l’accesso ai luoghi di lavoro.

 

Nei giorni scorsi DIRIGENTISCUOLA si era già espressa sulla questione con una posizione che, in quanto fondata sul dato normativo, risulta inevitabilmente in linea con l’odierna nota ministeriale. Dal combinato disposto dell’articolata – e farraginosa – normativa relativa all’impiego delle certificazioni COVID-19 in ambito lavorativo, risulta applicabile alla fattispecie in discorso l’art. 9-quinquies del decreto-legge 52/2021, riferito al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2001, n. 165.

Nel caso in cui detto personale comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

 

Chiarito, dunque, un aspetto che rappresentava serio motivo di preoccupazione per la gestione delle novità legislative nell’ambito delle istituzioni scolastiche, complici anche le posizioni radicali incautamente assunte da chi ha suggerito l’applicazione, al caso in esame, della normativa disciplinare di cui all’art. 55-quater, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 165/2001. Al di là dell’equivoco ermeneutico, tale interpretazione avrebbe senz’altro avuto ripercussioni di non poco conto tanto sul personale docente ed educativo – pesantemente punito a livello disciplinare per aver rifiutato di sottoporsi a tampone – quanto sui dirigenti scolastici, che avrebbero visto pendere sulla propria testa la spada di Damocle di ricorsi certi.

“Ancora una volta – chiosa il Presidente Fratta – DIRIGENTISCUOLA esprime la propria soddisfazione per un epilogo annunciato: la normativa è chiara e non lascia adito a letture differenti. Il pressing degli ultimi giorni, finalizzato a ricevere chiarimenti dal Ministero sulla questione, aveva il solo scopo di tutelare i colleghi e permettere loro di agire serenamente: l’avallo del Ministero consente, finalmente, di discostarsi dalle “indicazioni” che qualche Direttore Generale si era azzardato a fornire, anche se solo verbalmente: del resto, si sa…verba volant!”

Articoli correlati

Riconoscimento utente

Esegui il login per scaricare il materiale riservato