Il nuovo CCNL: soddisfatti con moderazione

Il nuovo CCNL: soddisfatti con moderazione

Non comprendiamo – per modo di dire – i toni trionfalistici di chi si attribuisce il merito, se non esclusivo preponderante, di essere stato tagliato il traguardo dopo un lungo e impegnativo percorso  con la sottoscrizione dell’ipotesi di CCNL della nuova area dirigenziale Istruzione e Ricerca allo spirare del giorno di Santa Lucia. Perché si tratta solo della prima tappa di un faticosissimo percorso avviato da DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf. con le cinque giornate di sit-in sotto il Ministero dell’istruzione nel mese di maggio 2017, che ha costretto le storiche sigle sindacali, anche chi si è rivelato un insospettabile barricadiero, ad uscire allo scoperto e ha sventato il rischio di un ennesimo contratto deteriore – sarebbe stato il quarto! – da concludere con la consueta clausola di stile nella solita dichiarazione congiunta di rinviare al prossimo giro la perequazione con tutti gli altri dirigenti pubblici di pari fascia.

Un sano senso di realismo ci impone di affermare che siamo soddisfatti. Soddisfatti, ma con moderazione.

Siamo, invece, dispiaciuti per il persistente retaggio culturale di chi continua a paragonare la retribuzione dei dirigenti a quella dei docenti e che ha portato alcuni giornalisti a gridare perfino allo scandalo o al malcostume del tutto Italiano. In tutti i settori i confronti si fanno in orizzontale, solo nella scuola in verticale. Nel Bel Paese la differenza di retribuzione tra i dirigenti di II fascia e i dirigenti scolastici, anch’essi di II fascia, è abissale! Ecco perché DIRIGENTISCUOLA non è del tutto soddisfatta: la perequazione raggiunta riguarda solo la parte fissa della retribuzione di posizione che è ben poca cosa di fronte a quella variabile e di risultato che percepiscono gli altri dirigenti di pari fascia. Chi scatena la guerra tra poveri o è in malafede o ha altri interessi peraltro malcelati.

Non siamo soddisfatti perché nel corso dei dieci antecedenti incontri siamo stati i soli, e pertanto non ci siamo riusciti, a provare in tutti i modi possibili a rimuovere i vincoli – reali o presunti – per far partecipi dei benefici economici stanziati dalla legge di bilancio 205/17 tutti i dirigenti scolastici in servizio nel triennio contrattuale 2016-2018, pur se esigibili alle previste scadenze, trovando un muro invalicabile nell’assoluto disinteresse degli altri soggetti al tavolo negoziale.

Ma lo siamo con moderazione perché all’ultimo momento la nostra ostinazione ha indotto l’ARAN a riconoscere una parziale perequazione  della retribuzione di posizione di parte fissa per il 2018, il solo espressamente finanziato dalla citata legge di bilancio, portandola dagli attuali euro 3.556,68 annui lordo-dipendente ai 6.159,72 dal primo gennaio al 30 dicembre (che altrimenti sarebbero stati persi sia dai dirigenti andati in quiescenza il primo settembre di quest’anno che da quelli rimasti in servizio) e a 12.561,11 euro a decorrere dal 31 dicembre 2018, disponibili dal giorno successivo.

Quest’ultima cifra è un fatto indubbiamente positivo poiché realizza la piena perequazione di parte fissa, senza pericolose code traslate sulla prossima imminente tornata contrattuale 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, che così dovrà essere destinata a completare la perequazione della posizione variabile e della problematica, e tuttora inesistente, retribuzione di risultato, essendo rimasti integralmente liberi i 96 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio 205/17 a decorrere dal 2020.

La formula testé sottolineata, unitamente alle risorse strutturali della legge 107/15 (37 milioni di euro a decorrere dal 2017) e considerando altresì che i riferiti aumenti sono stati parametrati sulla dotazione organica dei dirigenti scolastici (quindi inclusiva dei circa 2.500 che presumibilmente saranno assunti dal primo settembre 2019) rendono giustizia della bufala in circolazione, secondo cui le nuove cifre saranno in larga parte intaccate dal decremento della retribuzione di posizione dell’invariata parte variabile non appena ridistribuita su una più vasta platea in conseguenza dei consistenti nuovi ingressi. Bufala commissionata ad arte da neonate sigle non rappresentative per reclutare nuove adesioni e per rilanciare il preannunciato lucroso business dei ricorsi seriali, un tot a chilo oppure gratis in cambio di una delega.

Siamo soddisfatti sulla parte normativa, laddove abbiamo apprezzato l’impostazione dell’ARAN – e la sua riuscita difesa, grazie anche al nostro, solo nostro, costante contributo – di un articolato snello e senza nessuna specifica sezione – nei fatti e per consolidata esperienza penalizzante – per incasellarvi la dirigenza delle istituzioni scolastiche, pur riservando degli spazi per considerarne, in termini essenziali, le sue peculiarità, così come appositi spazi risultano per le altre due diverse tipologie di dirigenza (dell’Università e della Ricerca) ora presenti nella comune area contrattuale.

Siamo soddisfatti per essere state acquisite, nella sostanza se non compiutamente nella forma, le proposte di DIRIGENTISCUOLA inerenti istituti di non poco momento.

In primo luogo, e non è stato facile, si è ripristinata la restituzione, a domanda ed entro i cinque anni,  nel ruolo di provenienza.

E’ stato reso esplicito che la valutazione dirigenziale è attuata in conformità alle norme di legge in materia, le stesse che si applicano a tutte le altre figure dirigenziali, ancorché le sigle sindacali generaliste presenti al tavolo sproloquino nei susseguenti comunicati di essere stata essa ricondotta alla disciplina negoziale, per continuare a concordare con l’Amministrazione iperconcettuosi, invasivi ed illegittimi caravanserragli preordinati a condurre mano nella mano e sino alla pensione incurabili minorati psichici per un miglioramento continuo; per poi farli puntualmente fallire con la pretesa di incessanti, ed impossibili, garanzie di piena oggettività, così reiterando – come da diciott’anni ad oggi – il pactum sceleris con l’Amministrazione: una dirigenza che, non essendo valutata, non può pretendere una retribuzione di risultato, ma tutt’al più una mancia elargita e commisurata, secondo criteri di mero automatismo, alla complessità dell’istituzione scolastica diretta; e una dirigenza che, non essendo valutata, non è legittimata a valutare il personale dipendente, docenti e ATA.

E’ stata espunta dall’originaria bozza l’equivoca ed inconferente Comunità educante, operazione che invece era riuscita nel comparto: che, lungi dall’essere un’innocua concessione lessicale ai loro proponenti, sarebbe stata impiegata come un cacciavite per smontare le prerogative di chi è e resta innanzitutto un dirigente pubblico, per depotenziarlo a primus inter pares siccome membro di una conviviale comunità autoconsistente ed autoreferenziale, celebrante in proprio i riti di una democrazia scolastica quale valore in sé ovvero libera di scegliersi i fini e sciolta da qualsivoglia vincolo che non sia quello che sovranamente si determini di autoimporsi. Mentre il diritto disconosce consimili elucubrazioni ma conosce, e regola, le istituzioni scolastiche quali pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/01) ad un tempo enti dotati di soggettività giuridica e organi dello Stato, nell’un caso e nell’altro soggiacenti all’incipit del D.P.R. 275/99 (art. 1 – Natura e scopi dell’autonomia delle istituzioni scolastiche) e se non al dettato della performance (D. Lgs. 150/09), all’ancor prima equivalente obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi, costituenti parametri – e limiti – alla stessa libertà d’insegnamento (art. 21, comma 9, legge 59/97).

Ma per intanto la Comunità educante è stata (ri)tirata in ballo nella sua più risalente versione di Comunità scolastica perché grazie ad essa nel testo contrattuale è (sarebbe) stata riconosciuta la specificità del profilo professionale della dirigenza scolastica rispetto alla categoria dirigenziale priva di aggettivazioni (in realtà quivi copiandosi e assemblandosi le sparse disposizioni di legge) e pertanto grazie ad essa si comincia a finanziare il settore istruzione, lasciandosi intendere – ora, cari dirigenti, state buoni! –  che dopo quelli definiti sui social aumenti principeschi dovrà essere il turno degli altri membri che di queste comunità sono anch’essi componenti

E’ stato poi espressamente recepito l’istituto della delega di funzioni, che si legge nell’articolo 17, comma 1-bis del D. Lgs. 165/01, riguardante l’intera dirigenza pubblica e quindi valevole anche per i dirigenti scolastici, che così possono ricorrervi de plano per la loro sostituzione se in ferie e/o ammalati e/o comunque  impegnati fuori sede.

Resta invece l’insoddisfazione per non essere state accolte le proposte, pure sostenute da tutte le organizzazioni sindacali:

– sul conferimento degli incarichi aggiuntivi nel punto della parità di chance per ogni dirigente di concorrere liberamente alla nomina di presidente di commissione negli esami di Stato del secondo ciclo, attesa l’avvenuta abrogazione dei settori formativi e concordemente alle recenti pronunce del giudice amministrativo;

– sulla mobilità interregionale fissata nella misura minima del 30% dei posti disponibili anziché rimessa ancora all’assoluta discrezionalità del direttore dell’ufficio scolastico regionale in ordine alla sua quantificazione;

– sulla mancata eliminazione della recidiva, con il rischio che alla seconda infrazione lieve nel corso del biennio, fosse anche un’altra sospensione dal servizio per un solo giorno, il dirigente venga automaticamente licenziato;

– sui mancati interventi correttivi in materia di indeterminata e indiscriminata sospensione cautelare facoltativa dal servizio in pendenza di un procedimento penale, non ristretta a reati gravi e quindi attivabile anche per le ipotesi di reato bagatellare, sanzionabile (beninteso, se provato, ma dopo quanti anni?) con  la  sola multa;

– sul mancato pagamento delle reggenze a carico della fiscalità generale e non già a carico del FUN, cioè degli stessi dirigenti!

E resta non meno l’insoddisfazione per la negata introduzione della mobilità professionale esterna, a domanda presso altre pubbliche amministrazioni; sulla quale tutti gli altri sindacati presenti al tavolo sono rimasti rigorosamente silenti, a voler significare che la dirigenza scolastica, segnata dall’indelebile stigma di figlia di un dio minore, non può essere spesa, in forza della sua lussureggiante specificità, al di fuori del proprio recinto domestico, anche dopo l’avvenuto – formale – smantellamento della quinta Area e pur restando essa la più generalista e più complessa di tutte le pari grado dirigenze pubbliche.

Con l’anno nuovo, non appena l’ipotesi di accordo, dopo i controlli di rito, si tradurrà nella sottoscrizione di un contratto già scaduto – ma che resta vigente in regime di ultrattività – occorrerà formalmente disdettarlo, per poi avere via libera per la seconda, decisiva, tappa onde realizzare la completa equiparazione con la retribuzione di parte variabile e di risultato.

 

DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf. si presenterà al tavolo con un’aumentata rappresentatività per fronteggiare le sigle generaliste che congiuntamente rappresentano l’anomala commistione di lavoratori (docenti e ATA, che è anch’essa un’anomalia ammantata dall’etichetta di personale della scuola) e datori di lavoro (i dirigenti preposti alla conduzione di istituzioni scolastiche).

Messe insieme non hanno più la maggioranza assoluta nell’area, essendo  scese sotto il 50%. con la nuova rilevazione della rappresentatività, in procinto di essere a breve pubblicata.

Ma conservano un forte potere di interdizione, reso possibile dalle deleghe loro rilasciate dai colleghi e in forza del quale dovranno necessariamente porsi ancor più il problema di come giustificare agli occhi dei soci di – schiacciante – maggioranza un nuovo contratto che al momento prevede per loro quaranta euro lordi mensili pro-capite a fronte di ulteriori remunerazioni – a questo punto, faraoniche? – per la controparte datoriale.

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