Numerose associazioni delle persone con disabilità e il Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno hanno presentato ricorso al Tar contro il Ministero dell’Istruzione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari 1. del Decreto del Ministero dell’Istruzione, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 182 del 29.12.2020, recante “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66” e dei relativi allegati e in particolare:
– dell’allegato B) ……….- dell’allegato C) – Scheda per l’individuazione del Debito di funzionamento;
– dell’allegato C1) – Tabella Fabbisogno Risorse professionali per il sostegno didattico e l’assistenza; …- del modello di PEI per la scuola dell’infanzia; – del modello di PEI per la scuola primaria; – del modello di PEI per la scuola secondaria di primo grado; – del modello di PEI per la scuola secondaria di secondo grado; 2. della nota circolare n. 40 del 13.1.2021.
La disposizione secondo cui “Uno specialista privato può essere individuato quale partecipante del GLO solo se dichiara di non essere retribuito dalla famiglia” è considerata molto limitativa e ingiustificata dalle famiglie e in contrasto con la Legge 104 che prevede la partecipazione di più specialisti. Non è stata condivisa la predeterminazione rigida e rigorosa delle ore di sostegno attribuibili dal GLO, con stretto legame rispetto al “debito di funzionamento” ed esautorazione della discrezionalità tecnica dell’organo collegiale. Non è stata altresì condivisa la possibilità di esonero generalizzato degli alunni disabili da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. n. 62/2017, dove la possibilità di esonero è contemplata con riferimento ai soli studenti con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), in presenza di ulteriori comorbilità adeguatamente certificate, e soltanto per le lingue straniere, peraltro previo assenso della famiglia e deliberazione del consiglio di classe. Una previsione che le famiglie considerano poco inclusiva così come la facoltà di predisposizione di un orario ridotto di frequenza alle lezioni, in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute per terapie.
Il ricorso è stato accolto con conseguente annullamento del decreto interministeriale impugnato e dei suoi allegati, tutte le otto censure dei ricorrenti sono state accolte. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio formulando diverse eccezioni di rito, chiedendo comunque il respingimento del gravame in quanto infondato ma le eccezioni sono state tutte integralmente rigettate tranne l’ultima eccezione in rito che afferisce alla costituzione in giudizio, in qualità di interveniente ad adiuvandum, dell’Associazione “La Chiave di Volta odv”. L’eccezione è fondata.
I requisiti che devono essere soddisfatti per la configurabilità di un intervento ad adiuvandum sono due: uno di carattere positivo, consistente nell’utilità giuridica conseguibile dall’esito del giudizio e, l’altro, di carattere negativo, coincidente con la sussistenza di una posizione giuridica soggettiva diversa da quella dei ricorrenti. Nel caso di specie, manca il secondo requisito. La posizione giuridica soggettiva dell’associazione è la medesima dei ricorrenti.
Le motivazioni della sentenza possono riassumersi fondamentalmente nelle seguenti:
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l’autoqualificazione dell’atto da parte dell’Amministrazione non assume alcuna rilevanza ai fini del suo inquadramento giuridico quale regolamento o come atto amministrativo generale, per i giudici è risultato evidente che il decreto in questione ha natura regolamentare, attesa la sussistenza dei requisiti della generalità, dell’astrattezza e dell’innovatività delle disposizioni in esso contenute, con conseguente violazione, anzitutto, delle norme procedimentali per l’approvazione di tali fonti normative prescritte dall’art. 17 della legge 400/1988.
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le disposizioni di cui al decreto n. 182/2020 sono destinate ad una platea di destinatari non predeterminabile, non essendo individuabili ex ante, né ex post, così come avviene nel caso degli atti amministrativi generali. Anche sotto il profilo dell’astrattezza il provvedimento in questione risulta essere idoneo a regolare una serie indefinita di casi, dettando una disciplina generale per la determinazione delle ore di sostegno valevole per i futuri anni scolastici, in assenza di qualsivoglia limite temporale
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L’intero decreto, anziché dettare delle mere disposizioni di coordinamento per rendere armonico il quadro normativo in materia in conseguenza del mutamento della prospettiva in tema di accertamento della disabilità ai fini dell’inclusione scolastica e dei contenuti del profilo di funzionamento, così come avrebbe dovuto limitarsi a fare, innova fortemente la materia, con disposizioni che non paiono poter essere ricomprese né nel perimetro tracciato dalla legge delega (riordino, semplificazione e codificazione), né in quello sussumibile dal richiamato art. 7, co. 2-ter del d.lgs. n. 66/2017.
Dunque tutto il nuovo meccanismo è bloccato mentre è in pieno svolgimento la formazione e le scuole lavorano per approvare i nuovi modelli entro fine di ottobre, in base al dl 76 del 2017. Cosa devono fare le scuole? Si attendono comunicazioni del Ministero auspicando che tali comunicazioni arrivino quanto prima.