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INCOMBENZE ATTRIBUITE AI DIRIGENTI SCOLASTICI PRESSO IL GIUDICE DEL LAVORO DI PRIMO GRADO: MOLESTIE BUROCRATICHE DA RESTITUIRE AL MITTENTE!

INCOMBENZE ATTRIBUITE AI DIRIGENTI SCOLASTICI PRESSO IL GIUDICE DEL LAVORO DI PRIMO GRADO: MOLESTIE BUROCRATICHE DA RESTITUIRE AL MITTENTE!

Nostri soci continuano a segnalarci, da più parti d’Italia, la persistente disinvolta abitudine degli uffici periferici dell’Amministrazione di scaricare sui dirigenti scolastici le, evidentemente fastidiose, incombenze susseguenti a ricorsi del personale della scuola al giudice del Lavoro in primo grado, non limitandosi a richiedere la Relazione sui fatti di causa, bensì imponendo loro di improvvisarsi provetti avvocati giuslavoristi, o di pagarsi di tasca propria un legale che possa assisterli o sostituirli e, spesso all’ultimo momento, di stilare la memoria difensiva, depositarla nella cancelleria del Tribunale, comparire in udienza, svolgervi la difesa dell’Amministrazione evocata in giudizio ( è il MIUR il solo legittimato passivo, per consolidata giurisprudenza della Cassazione), nonché di corrispondere a tutte le istruzioni impartite dall’Avvocatura distrettuale dello Stato nel momento in cui decide – com’è prassi – di avvalersi del disposto di cui all’art. 417 bis, c.p.c.

A prescindere dal possesso delle competenze tecniche dei destinatari di consimili inconferenti pretese, DIRIGENTISCUOLA ritiene che i dirigenti scolastici, oberati da sempre più intensi compiti istituzionali e spesso in carenza di qualificati supporti, non possono e non devono anche sobbarcarsi gli obblighi dei funzionari degli appositi uffici per il contenzioso, previsti dall’articolo 12 del D. Lgs. siccome incardinati nelle strutture amministrative del MIUR.

Ragion per cui ripubblichiamo l’allegata nota che, riprodotta su carta intestata dell’istituzione scolastica, accompagnerà la predetta Relazione sui fatti di causa e per il resto sentirsi esonerati da inviti irricevibili.

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