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INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE. NUOVO SPECCHIETTO PER LE ALLODOLE !

INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE. NUOVO SPECCHIETTO PER LE ALLODOLE !

In vista della prossima rappresentatività che sarà rilevata a dicembre 2024, si intensificano i tentativi di qualche sindacato che aspira a diventare rappresentativo, giocando sulla buona fede dei dirigenti scolastici che, oppressi da carichi di lavoro senza precedenti, non hanno il tempo di controllare la veridicità di quanto si afferma con sicumera, ben sapendo che si tratta di uno specchietto per le allodole.

Nessun sindacato serio che abbia a cuore le sorti della categoria che rappresenta e difende, infatti, si sognerebbe di proporre un ricorso per recuperare l’indennità di vacanza contrattuale; tale importo è stato regolarmente erogato per gli anni di vigenza in regime di proroga di un contratto scaduto!

Vogliamo scommettere che il ricorso è gratuito per chi rilascia delega? Vogliamo vedere che dietro il termine “gratuità” si nascondono  ben altri obblighi ? 

Una proposta simile, che auspichiamo nessun dirigente scolastico accolga, si spiega o con una non conoscenza delle più basilari procedure di impugnazione di un provvedimento, a cui si aggiunge una più profonda “ignoranza” tecnica e giuridica dell’istituto dell’indennità di vacanza contrattuale, o, ancora peggio, con l’assoluta malafede di chi propone fantasiose azioni legali convinto che i dirigenti scolastici abbiano l’anello al naso e non siano in grado di discernere il vero dal falso. Ciò finisce con l’essere indicativo anche della scarsa considerazione che taluni presunti Don Chisciotte hanno dei dirigenti scolastici.

Uno specchietto per le allodole, abbagliante nelle cifre quantificate, ingannevole nei fini.

Una trappola bella e buona ordita per i dirigenti scolastici che in modo frettoloso, pensando di non aver nulla da perdere, dovessero abboccare!  

I dirigenti scolastici conoscono bene la storia del ritardo del rinnovo contrattuale, inutile ritornarci, conoscono ancora meglio il meccanismo dell’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale sulla quale è intervenuta l’ARAN con un chiarimento ormai noto dal 1994, e non hanno dubbi sul fatto che per ricorrere al giudice occorrono gli estremi per una impugnativa, definiti in un provvedimento amministrativo che non esiste e che proprio perché inesistente non può essere oggetto di impugnativa.

Per coloro ai quali non fosse ancora ben chiaro il meccanismo, ricordiamo che l’indennità di vacanza contrattuale costituisce elemento provvisorio della retribuzione da definire e conguagliare in sede di accordo contrattuale; una sorta di anticipo sui futuri incrementi contrattuali.

Un anticipo che, al rinnovo del contratto ed entro 30 giorni dalla firma definitiva dello stesso, il MEF  “riconteggia” e detrae dall’erogazione degli arretrati.

In sostanza ciò che prendo oggi, mi sarà tolto poi. L’indennità di vacanza contrattuale non è una quantificazione ulteriore degli incrementi retributivi spettanti ma solo un’anticipazione.

Un ricorso in tal senso, ancorché infondato poiché mancante degli estremi per l’impugnativa, che si sostanzia in un provvedimento ad oggi inesistente, quindi, non avrebbe cittadinanza alcuna. Gli arretrati spettanti arriveranno solo dopo che il Contratto siglato in ipotesi il 13 marzo 2024 diventerà definitivo.

In atto, basta controllare il cedolino dello stipendio per verificare che a decorrere da gennaio 2019 è stata puntualmente erogata l’indennità di vacanza contrattuale che si è raddoppiata allo scadere anche del triennio 2019/21 dal momento che nonostante due contratti scaduti, l’ipotesi è stata firmata solo di recente.

Premesso quindi che, firmato il CCNL, sarà più veloce la procedura ordinaria del MEF rispetto a qualunque altra arzigogolata e fallace impugnativa, non possiamo che ricordare alla categoria di fare molta attenzione alle insidie che potrebbero essere sottese qualora per distrazione si aderisse.

Lungi dall’essere di fronte ad una proposta di legittima rivendicazione, infatti, si potrebbero trovare in qualcosa che ha tutto il sapore di mire facilmente prevedibili.

Siamo certi che i dirigenti scolastici però sappiano discernere ed aspettare, senza abboccare, che l’iter contrattuale finisca il suo corso.

Solo allora si avrà diritto agli arretrati!

 

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