La direttiva Madia per il rinnovo dei contratti pubblici e la spregiudicatezza della Trimurti

La direttiva Madia per il rinnovo dei contratti pubblici e la spregiudicatezza della Trimurti

L’ultimo pretesto è la bozza della direttiva generale del Governo propedeutica al rinnovo dei contratti nel pubblico impiego, che pur rivelando aspetti positivi, nel complesso segna un notevole passo indietro rispetto all’Accordo del 30 novembre, che invece va onorato nella sua integralità e non interpretato in modo negativo.

Ad una persona normale riuscirebbe arduo comprendere l’ostinazione con cui, in uno scarno comunicato, una delle confederazioni sindacali storiche, in perfetta sintonia con le altre due componenti della Trimurti, continua a pestare l’acqua nel mortaio anche dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale dei decreti legislativi nn. 74 e 75 del 25 maggio 2017, che novellando rispettivamente il D. Lgs. 150/09 (c.d. Riforma Brunetta) e il D. Lgs. 165/01 (c.d. Testo unico del pubblico impiego),  avrebbero disatteso i più qualificanti contenuti di quanto convenuto: la regolazione pattizia non solo del rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali, bensì di tutti gli aspetti organizzativi connessi ai diritti e alle garanzie dei lavoratori e delle prerogative della dirigenza.

In realtà la Direttiva in discorso – di cui si attende il testo ufficiale – non interpreta in modo negativo l’Accordo. Correttamente, essa non poteva, né può, non attenersi ai vincoli dell’articolo 16 della legge delega 124/15, facoltizzanti la sola semplificazione della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dei connessi profili di organizzazione amministrativa, secondo i principi e i criteri direttivi dettagliati nel successivo articolo 17 ed ampiamente conosciuti, non di certo il ribaltamento del rapporto tra legge e contratto, secondo l’assetto già messo organicamente a punto dalla risalente legge delega 421/92 (peraltro ora esplicitamente richiamata), seguita dal  D. Lgs. 29/93 e s.m.i.

Presumibilmente quegli apprezzati aspetti positivi non potranno andare oltre le ulteriori forme di partecipazione se previste dai contratti e la possibilità di regolare l’attribuzione di compensi accessori, incluso il riconoscimento del merito, non più secondo parametri precostituiti ma comunque assicurandosi una effettiva diversificazione dei trattamenti economici, ora correlati sia alla performance individuale che a quella dell’intera struttura organizzativa.

L’ostinazione possiede allora un’intrinseca razionalità: di chi ha svenduto l’illusione di poter prenotare una libera scelta del Legislatore per un piatto di lenticchie da mettere sui tavoli dei rinnovi contrattuali, ad una cifra media pro capite di 85 euro mensili lordi, stimata dignitosa, in larga parte a futura memoria e che peraltro dovrebbe privilegiare le retribuzioni più basse, sostanzialmente trasformandosi in una misura assistenziale!

Ma è una razionalità spregiudicata, una razionalità in mala fede, di chi era – non poteva non esserlo – consapevole dell’esito di un accordo di incerta valenza giuridica e i cui contenuti non potevano essere nella disponibilità degli allora, poi confermati, vertici della Funzione Pubblica.

Potrà però persistere nell’allegare il comportamento fedifrago dell’interlocutore nel tenere ferma la tensione dei lavoratori con le consunte parole d’ordine e di imputargli altresì la mancata soluzione dell’intollerabile emergenza salariale della loro controparte datoriale.

Il gioco è sperimentato e garantito nella sua riuscita. A meno che i diretti interessati non decidano di smascherarlo.

 

 

 

 

 

 

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