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LA SCADENZA ANAC DEL 30 APRILE: UN ULTERIORE FARDELLO A CARICO DEI DIRIEGNTI SCOLASTICI

LA SCADENZA ANAC DEL 30 APRILE: UN ULTERIORE FARDELLO A CARICO DEI DIRIEGNTI SCOLASTICI

In considerazione delle particolarità delle istituzioni scolastiche, del ridotto grado di esposizione al rischio corruttivo delle attività da esse svolte, l’ANAC ha ritenuto opportuno prevedere un adeguamento degli obblighi di trasparenza di cui all’art.14 del D.Lgs. 33/2013. Alla luce delle due successive deliberazioni dalla stessa emanate (la n.241/2017 e la n.382/2017) sono stati ‘sospesi’ gli adempimenti previsti dalle lettere c) ed f) del suddetto articolo 14, mentre restano ancora in vita quelli previsti dalle lett. a), b), d) ed e):
a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.
Confermata, salvo proroghe dell’ultima ora, la scadenza del 30 aprile 2017 per la pubblicazione dei dati su citati per i soggetti per i quali la norma si applica per la prima volta (leggasi anche le istituzioni scolastiche)
Alla luce, dunque, delle suddette due deliberazioni ANAC, in un’ottica di semplificazione, per i dirigenti scolastici, le misure di trasparenza di cui all’art. 14 (con esclusione delle lettere c) ed f)) si intendono assolte con la pubblicazione dei soli dati di seguito indicati sul sito istituzionale nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sottosezione di 1°livello PERSONALE, sottosezione di 2°livello DIRIGENTI:
A. l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo; per i dirigenti scolastici l’atto di nomina o di proclamazione è sostituito dal provvedimento di incarico triennale conferito dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale. Per i dirigenti scolastici in servizio presso un’amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza (comando, distacco o fuori ruolo), i dati previsti dall’art. 14 sono pubblicati dall’amministrazione in cui il dirigente presta servizio.

B. il curriculum vitae; per i dirigenti scolastici vige l’obbligo di pubblicazione del proprio curriculum vitae opportunamente oscurato nelle parti contenenti dati sensibili o, se si ritiene, anche dati identificativi che si ritiene ultronei rispetto alla finalità della pubblicazione (quali per esempio il codice fiscale o numero di telefono).

D. i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; (VEDI MOD.A)

E. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti; (VEDI MOD.A)

Basterà comunicare al competente USR, o ai rispettivi referenti provinciali per la prevenzione della corruzione degli Ambiti territoriali di riferimento, l’avvenuto adempimento, con contestuale invio del link di pubblicazione di cui al solo ALL.A.
Resta confermato l’obbligo di pubblicazione del curriculum vitae da parte dei titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell’articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sottosezione di 1°livello PERSONALE, sottosezione di 2°livello POSIZIONI ORGANIZZATIVE. Trattasi nel caso specifico del DSGA.
Esentati, invece, come previsto dal successivo comma 1bis, gli incarichi attribuiti a titolo gratuito e, conseguentemente, anche quelli inerenti i componenti del consiglio d’istituto.
Il MIUR con nota prot.n. 6428 del 27 marzo 2017 ha fornito indicazioni in merito all’applicabilità del su citato art.14, confermando gli adempimenti ivi previsti per i dirigenti MIUR e per i dirigenti scolastici distaccati presso il MIUR, ma non sciogliendo completamente la riserva sui dati da pubblicare e/o comunicare all’amministrazione centrale da parte dei dirigenti scolastici. Si attende ad horas una comunicazione al riguardo che risulterebbe comunque tardiva alla luce della imminente scadenza del 30 aprile.

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