Constatiamo in maniera sempre più massiva e frequente da parte di autorevoli organi di informazione scolastica fuorvianti o, nella migliore delle ipotesi, incomplete interpretazioni della normativa vigente, per lo più miranti a sgretolare posizioni oramai consolidatesi nella prassi delle istituzioni scolastiche e creare caos all’interno delle stesse. Per il momento preferiamo concentraci su quella più dibattuta! Che non si possano retribuire i componenti dello staff del dirigente scolastico (leggasi ‘coadiutori’), così come individuati dall’art.1, comma 83 della legge 107/2015, al di là dei collaboratori di presidenza (leggasi ‘collaboratori’), così come individuati dall’art.25, comma 5 del D.Lgs.165/2001. Proviamo a mettere ordine nella intricata questione individuando preliminarmente di quali figure professionali si sta parlando. Figure professionali che possiamo suddividere in 3 categorie:
- LE FUNZIONI STRUMENTALI;
- I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO;
- I COMPONENTI DELLO STAFF DEL DIRIGENTE SCOLASTICO.
- LE FUNZIONI STRUMENTALI
Erano e sono tutt’ora normate da apposita fonte negoziale di cui all’art.33 del CCNL2006/2009, per la parte richiamata dal vigente CCNL 2016/2018 COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA, in virtù della quale tali funzioni strumentali sono identificate con delibera del collegio dei docenti in coerenza con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari. Le stesse non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto all’interno di risorse appositamente allocate nel MOF d’istituto. Svolgono compiti di natura educativa e didattica, pur se implicanti inevitabili aspetti di natura organizzativo-gestionale.
2. I COLLABORATORI DI PRESIDENZA
Diversamente può rappresentarsi per la nomina dei collaboratori del dirigente scolastico, stante l’acclarata abrogazione implicita dell’art.7, c.2, lett.h del D.Lgs.297/94, riveniente dalla sopravvenuta normativa di cui all’art.25 del D.Lgs. 165/01, nomina nella totale disponibilità del Dirigente scolastico che ne darà mera comunicazione al collegio docenti. Ai fini retributivi stiamo parlando di non più di 2 unità, stante il vincolo di cui all’art.88, c.2, lett.f del su citato CCNL, a seguito del quale con il fondo d’istituto sono retribuibili i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Compensi non cumulabili con quelli inerenti le funzioni strumentali ed oggetto di contrattazione ai sensi del comma 4, lett.c2) e c3) dell’art.22 CCNL 2016/2018, in merito ai quali l’amministrazione potrebbe decidere in via provvisoria con ‘determina unilaterale’ in caso di mancato accordo. Svolgono funzioni solo di natura organizzativo-gestionale.
3. I COMPONENTI DELLO STAFF DEL DIRIGENTE SCOLASTICO;
Passiamo ora alla vexata quaestio della nomina dei componenti dello staff del dirigente scolastico, nomina che deve essere circoscritta all’interno del fatidico limite del 10% dell’organico dell’autonomia, così come previsto dall’art.1, comma 83 della legge 107/2015. Limite all’interno del quale, ed ai soli fini della quantificazione del numero di componenti da nominare, a nostro parare andrebbero inclusi anche i 2 collaboratori di presidenza. Trattasi di figure professionali che vanno a collocarsi nel guado tra funzioni di natura organizzativo-gestionale e funzioni didattiche e la cui remunerazione va ad inquadrarsi nel dettato pattizio di cui all’art.88, comma c.2, lett.k del CCNL CCNL2006/2009, per la parte richiamata dal vigente CCNL 2016/2018 COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA, che così recita: con il fondo d’istituto sono altresì retribuiti i compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del PTOF. Previsione normativa che, diversamente da quanto previsto per i due collaboratori del dirigente scolastico (vedasi lett.f)), richiede alcuni passaggi endoprocedimentali che di seguito si esplicitano:
- delibera del collegio docenti che valuti la coerenza dei suddetti incarichi con gli obiettivi formativi ‘prioritari’ previsti dall’art.1, comma 7, della legge 107/2015 ed individuati nel PTOF d’istituto;
- delibera di approvazione del PTOF da parte del consiglio d’istituto.
Rientrano in tale tipologia di nomina i referenti dei vari progetti del PTOF d’istituto, i coordinatori di dipartimento, i fiduciari di plesso o sezione staccata ed altre figure svolgenti funzioni di natura organizzativo-gestionale o anche didattica.
Nei confronti di tutte e tre le figure su menzionate il dirigente scolastico potrà predisporsi con dei provvedimenti di delega di funzioni e/o di firma, che consentano di dare senso compiuto al concetto di leadership diffusa e nel contempo responsabilizzino i destinatari della stessa che si vedranno trasferita sia la competenza di determinati atti, che la responsabilità degli stessi. A condizione che:
- la delega risulti da atto scritto recante data certa;
- la delega abbia un oggetto circoscritto;
- la delega attribuisca al delegato poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- la delega sia accettata dal delegato per iscritto;
- la delega non determini il riconoscimento del trattamento retributivo connesso alle funzioni superiori alle mansioni svolte;
- il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate (1).
Per la modulistica inerente la nomina delle suddette figure ed i relativi provvedimenti di delega si rimanda al materiale fornito su supporto informatico editabile in occasione dei seminari per i neo dirigenti scolastici, o alla modulistica presente sul sito www.dirigentiscuola.org.
(1) Art.25, comma 5 del D.Lgs.165/2001
- Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed e’ coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo personale*.
* Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l’art. 14, comma 22) che “Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del CCNL relativo al personale scolastico”.