L’anno di formazione e prova dei dirigenti scolastici neoassunti: D.M. 956 del 16 ottobre 2019 e Nota di accompagnamento del 27 novembre 2019.

L’anno di formazione e prova dei dirigenti scolastici neoassunti: D.M. 956 del 16 ottobre 2019 e Nota di accompagnamento del 27 novembre 2019.

 

  1. Con i provvedimenti in epigrafe, che sostanzialmente ricalcano e ad un tempo semplificano la bozza fatta circolare nella scorsa estate, sono state definite le linee operative per l’anno di formazione e prova dei 1995 dirigenti scolastici assunti l’1 settembre u.s.

La sua durata richiede almeno sei mesi di servizio effettivamente prestato nell’anno scolastico, ma può esservi sospensione nel caso di malattia o negli altri casi previsti dalla legge e dagli accordi collettivi: i soli che consentono il rinnovo o la proroga alla scadenza, diversamente non potendosi ripetere una seconda volta l’anno di formazione e prova in caso di esito negativo.

In quest’ultima evenienza, il dirigente preposto all’USR emette provvedimento di recesso del contratto e avvia contestualmente la procedura per la riallocazione nel ruolo di provenienza.

Resta fermo che questi può in ogni momento, in caso di necessità, disporre tempestivi interventi ispettivi al fine di verificare l’andamento del servizio svolto dai neoassunti e di accertarne eventuali responsabilità.

 

  1. Formazione e prova, congiuntamente considerate, intendono sviluppare, rafforzare e verificare le competenze professionali del dirigente scolastico osservate nell’azione svolta presso le istituzioni scolastiche di assegnazione.

Gli inerenti contenuti coincidono, in larga parte e con alcune varianti lessicali, con quelli già previsti dal Bando e studiati per il superamento delle varie fasi concorsuali. Riguardano le Attività di accompagnamento e le Attività di formazione, entrambe organizzate dall’USR.

Le prime – Attività di accompagnamento – sono correlate al calendario degli adempimenti previsti, operandosi in una sorta di consuntivo per quelle già espletate nel periodo da settembre a novembre c.c., e potranno essere associate a strumenti operativi, linee-guida, format, che possano dar luogo a un repertorio di buone pratiche gestionali che, opportunamente validate, diventino patrimonio comune dei dirigenti scolastici del territorio. Esse riguardano:

  • avvio dell’anno scolastico (l’assegnazione dei docenti dell’organico dell’autonomia, il Piano annuale delle attività, i primi collegi dei docenti, le procedure per l’individuazione e la nomina del personale a tempo determinato, l’assegnazione dei docenti di sostegno, la definizione dell’orario: in fatto già effettuati e quindi dovendosi mettere in ordine le evidenze documentali);
  • organizzazione del lavoro del personale (piano annuale, funzionigramma: funzioni strumentali, deleghe … );
  • definizione della contrattazione d’istituto;
  • elaborazione del piano delle azioni formative d’istituto e delle forme d’incentivazione del personale, compresi gli impegni per l’anno di formazione del personale docente neoassunto (nomina tutor, Comitato di valutazione, azioni specifiche del DS, patto di sviluppo professionale, gestione di eventuali criticità …);
  • cura della sicurezza e la prevenzione dei rischi (nomina RSPP, DVR, formazione del personale):
  • rapporti con il DSGA, con riguardo alla gestione amministrativo-contabile dell’istituto: sin dalla negoziazione della direttiva di massima, destinata a perimetrarne l’azione e a fungere, altresì, da fondamento – oltre alle dirette responsabilità prescritte ex lege – della fisiologica rendicontazione a colui che è l’esclusivo responsabile legale dell’istituzione scolastica, Pubblica amministrazione ex art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/01;
  • predisposizione delle diverse fasi relative alle iscrizioni (presentazione dell’offerta formativa, definizione dell’accoglibilità, procedure on line, continuità, passaggi di informazioni e della documentazione …);
  • programmazione degli organici del personale (previsione del fabbisogno, definizione dell’organico dell’autonomia, gestione del sovrannumero e della mobilità: operazioni – anch’esse da evidenziare – non delegabili, restando ferma la diretta responsabilità del dirigente scolastico);
  • gestione delle diverse fasi della valutazione, dal sistema degli scrutini e degli esami ai rapporti con l’ INVALSI.

Le seconde – Attività di formazione – durano 50 ore e richiedono almeno la partecipazione in presenza del 75% degli incontri programmati per essere valide.

Saranno disposte, di norma, per gruppi di 25 dirigenti, ove possibile ripartiti per grado di istituzione scolastica, al fine di favorire la dimensione laboratoriale degli incontri, a carattere eminentemente pratico e basati sullo studio di caso, sullo scambio di problematiche professionali e di buone prassi, sul problem solving.

Afferiscono ai seguenti ambiti tematici di approfondimento, con eventuali innovazioni normative oggetto di specifici momenti formativi, e con gli eventuali materiali prodotti che possono diventare oggetto di discussione su forum o classi virtuali messe a disposizione dall’USR:

  1. Area dell’ordinamento scolastico, con particolare riferimento alla tipologia dell’istituzione scolastica di assegnazione (peculiarità degli indirizzi e relative indicazioni nazionali o linee guida, esercizio degli istituti dell’autonomia scolastica, elaborazione e revisione dei documenti di progettazione strategica: PTOF, RAV, PdM, Rendicontazione sociale;
  2. Area giuridico-amministrativa, con particolare riferimento alla gestione amministrativa e contabile, alla sicurezza degli ambienti di lavoro, alla gestione degli eventuali conflitti e del contenzioso giuridico;
  3. Area professionale e formativa, con particolare riferimento all’allestimento degli ambienti di apprendimento e all’organizzazione della didattica; alle innovazioni tecnologiche e digitali; ai processi di internalizzazione; allo sviluppo sostenibile; alla promozione e sviluppo delle risorse umane; alla costruzione della comunità professionale e del clima relazionale.

Momenti formativi specifici saranno possibili per ulteriori approfondimenti emersi dai bisogni dei neodirigenti scolastici.

E si auspica che il tutto possa sfociare nella costituzione permanente di reti professionali tra questi e i loro tutor, con i necessari supporti telematici per assicurare una forma di accompagnamento e di collaborazione al lavoro quotidiano sul campo.

Mette conto annotare che sia le attività di accompagnamento che quelle di formazione insieme costituiscono il substrato materiale della valutazione del neo-dirigente scolastico.

  1. L’articolo 3 del D.M. 956/19 finalizza il periodo di formazione e prova alla verifica della padronanza delle competenze professionali previste per i dirigenti scolastici dall’articolo 1, comma 93 della legge 107/15: che compendia ed esplicita quanto figurante nell’articolo 25 del D. Lgs. 165/01 e, in parte qua, nel D.P.R. 80/13 (Regolamento sul sistema nazionale di valutazione e formazione), nonché nel D.P.R. 62/13 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nella Direttiva MIUR n. 11 del 18.09.14 (Priorità strategiche del SNV per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16, 2016/17), infine nella Direttiva MIUR n. 36 del 18.08.16 (Valutazione dei dirigenti scolastici).

La predette competenze professionali – versione ufficiale della padronanza degli standard professionali essenziali, presente nell’originaria Bozza – sono riferite, in particolare, agli ambiti appresso elencati e per ognuno dei quali precisandosi i termini alla cui stregua avviene la verifica.

Le competenze vanno considerate in senso tecnico, ovvero attitudine ad usare consapevolmente un sapere (conoscenze) e un saper fare (abilità o capacità) al di fuori del luogo e dello scopo immediato in cui/per cui essi sono stati acquisiti.

La competenza perciò va oltre la dimensione prettamente cognitiva, coinvolgendo gli aspetti affettivi (come la disponibilità ad impegnarsi), motivazionali (la spinta ad agire per ottenere un risultato soddisfacente o qualificante), sociali (apertura al confronto, al rispetto dei diversi punti di vista, alla collaborazione). E implica un equilibrio mentale nel controllo dello stress, altrimenti contagioso: in definitiva, si richiede di azionare il buon senso.

In questo significato plurale essa – lo si ricorda – è già considerata nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, declinante le otto competenze-chiave, ora sostituita dalla nuova versione del 22 maggio 2018.

Questi, dunque, gli ambiti della valutazione:

  1. possesso ed esercizio delle competenze gestionali ed organizzative finalizzate alla correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione dirigenziale. Ai fini della verifica sono valutate le capacità di ottemperare alle attività gestionali connesse con l’incarico dirigenziale e alle procedure previste dalla normativa vigente, ivi compresi gli atti di pertinenza del dirigente scolastico, nonché la correttezza nella gestione delle risorse economiche, finanziarie e strumentali;
  2. possesso ed esercizio delle competenze per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane. Ai fini della verifica sono valutate le capacità di promozione, gestione e valorizzazione delle risorse umane a disposizione (organizzazione del lavoro, formazione in servizio, sistema degli incentivi, motivazione e partecipazione …); lo svolgimento delle funzioni dirigenziali concernenti il periodo di formazione e di prova del personale neoassunto o in tirocinio; il corretto esercizio dell’eventuale azione disciplinare (sottolineature nostre);
  3. possesso ed esercizio delle competenze concernenti i rapporti con la comunità scolastica e con i referenti istituzionali. Ai fini della verifica sono valutate la capacità di gestione degli organi collegiali, delle relazioni sindacali, del lavoro di rete, dei rapporti tra scuola, famiglie, comunità, territorio e istituzioni di riferimento;
  4. possesso ed esercizio delle competenze concernenti l’analisi della realtà scolastica di assegnazione, nonché della progettazione delle iniziative volte al suo miglioramento. Ai fini della verifica sono valutate le capacità di analisi del contesto, delle esigenze e delle aspettative della comunità educante, a partire dal RAV e dal PTOF, la capacità di sviluppo del PdM e delle azioni di rendicontazione sociale.

La Direzione generale per il personale scolastico, di concerto con la Direzione generale agli ordinamenti e alla valutazione e sentite le organizzazioni sindacali, si riserva di definire  entro gennaio 2020 gli indicatori e i descrittori per la valutazione dei neodirigenti, nonché le forme di documentazione necessarie.

In particolare, saranno proposti strumenti e modelli operativi utili a semplificare e uniformare le modalità di documentazione e rendicontazione dell’azione professionale intrapresa dal dirigente neo-assunto e delle attività formative svolte.

  1. Per quanto attiene alle procedure:
  2. l’USR designa un dirigente esperto tutor, tra dirigenti scolastici con riconosciuta qualificazione professionale ed esperienza, che segue non più di tre dirigenti scolastici neoassunti nelle attività di accompagnamento, con funzioni di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia della (loro) azione dirigenziale. Visita le scuole dei dirigenti assegnati almeno due volte nell’anno scolastico.

Redige quindi la relazione su ogni neodirigente seguito, che trasmetterà entro il mese di giugno al direttore generale dell’USR (o dirigente preposto), che in via previa avrà provveduto ad organizzare momenti informativi e formativi rivolti ai tutor per approfondire gli aspetti relativi all’esercizio di questa delicata funzione.

La relazione dovrà documentare le attività di accompagnamento svolte ed è comprensiva del parere istruttorio circa l’esercizio delle competenze professionali richieste al dirigente scolastico in periodo di prova.

Il che è a dire che il tutor fornirà al direttore generale dell’USR, o dirigente preposto, la base materiale per il superamento o meno del periodo di prova da parte del neodirigente, non figurando più la soluzione prevista dalla menzionata Bozza, di affidare il parere istruttorio de quo a un Nucleo di valutazione formato da un dirigente tecnico con funzione di presidente (in mancanza da un dirigente scolastico), da un dirigente scolastico e dallo stesso tutor.

L’attività del tutor sarà attestata dall’USR, con certificazione da inserire nel suo curriculum. E sarà remunerata con 350 euro lordi per ogni neodirigente affidatogli.

  1. Il direttore generale dell’USR, o il dirigente preposto, emette il provvedimento motivato di conferma in ruolo o, all’opposto, di mancato superamento del periodo di formazione e di prova, contestualmente avviando la procedura per la ricollocazione nel ruolo di provenienza (ante): nell’un caso o nell’altro potendosi discostare dal parere istruttorio del tutor.

Il tutto è comunicato all’interessato entro il termine dell’anno scolastico di riferimento.

Documenti correlati:

Linee operative per la formazione dei dirigenti

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