Dopo comunicati spot che davano per risolto il problema, con la serietà e la professionalità che ci contraddistinguono vogliamo dare ai soci una corretta informazione sulle procedure e soprattutto sui tempi di attuazione delle misure previste dal DL 155/2024.
Nessuna semplificazione immediata e soprattutto, nessuna panacea per le istituzioni scolastiche italiane alle prese con le fagocitanti azioni previste dal PNRR.
Ma analizziamo con attenzione il DL 155/2024, in particolare l’art. 6.
L’intento del legislatore, si evince con chiarezza, è rafforzare le misure relative all’attuazione della milestone M1C1-72-bis del PNRR che prevede interventi volti a favorire un’accelerazione nel percorso di miglioramento dei tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni ai fini del conseguimento dei target previsti dalla stessa Riforma, al primo trimestre del 2025 e del 2026.
Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scuole incluse, dovranno adottare –si legge– entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento, sulla base di modelli elaborati dal MEF – RGS.
Ergo nuovi adempimenti per tutti!
Su richiesta formulata dalle amministrazioni titolari di misure PNRR, il Ministero dell’economia e delle finanze sarà autorizzato ad effettuare anticipazioni di cassa nei limiti delle disponibilità esistenti.
Bisogna prestare particolare attenzione a tale espressione, quali sarebbero questi limiti?
La predisposizione del piano di cassa è da intendersi come prodromico alla richiesta delle anticipazioni? E nel caso lo fosse, cosa ne sarà delle misure pregresse, in particolare scuola 4.0 per le quale le scuole aspettano da mesi di ricevere fondi per onorare gli impegni presi con gli operatori economici?
Considerando, poi, che le amministrazioni titolari delle misure PNRR sono diverse (26), come verranno distribuite dal MEF queste disponibilità? Il MIM sarà solerte nella richiesta? che speranze reali hanno le scuole italiane di ricevere celermente queste somme, seppur dovute e non concesse come mero atto di erogazione liberale?
Dopo la richiesta da parte dei titolari delle misure, il Ministero dell’economia e finanza effettuerà, a titolo di anticipazione, trasferimenti a carico delle risorse del Fondo Next generation Eu – Italia nel termine di 15 giorni decorrenti dalle istanze formulate dalle amministrazioni, attraverso il sistema informatico ReGis.
I soggetti attuatori dovranno successivamente presentare istanza per l’ottenimento della liquidità. Sottolineiamo che al fine di una adeguata programmazione delle spese, la norma prevede che “le provviste di liquidita’ potranno essere attivate dalle amministrazioni titolari delle misure anche antecedentemente al ricevimento delle singole richieste di trasferimento da parte dei soggetti attuatori”. Con quali modalità e con quali precedenze?
Vengono richiamate, inoltre, le procedure di cui al citato articolo 18-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2024 recante “ Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”.
Le Amministrazioni centrali titolari delle misure dovrebbero provvedere, in base al predetto art 18-quinquies, comma 1, al trasferimento delle risorse finanziarie occorrenti ai soggetti attuatori, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell’intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento.
Il successivo comma 2 , recita : “In sede di presentazione delle richieste di cui al comma 1, i soggetti attuatori attestano l’ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l’avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonché le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. La documentazione giustificativa è conservata agli atti dai soggetti attuatori ed è resa disponibile per essere esibita in sede di audit e controlli da parte delle autorità nazionali ed europee. Sulla base delle attestazioni di cui al primo periodo, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai relativi trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla relativa documentazione giustificativa, al più tardi, in sede di erogazione del saldo finale dell’intervento.”
Evidenziamo un altro vulnus!
L’ “ […] espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento” e le richieste come dovranno essere formulate? Ci sarà altra documentazione da produrre? Nuove checklist?
Da ultimo sottolineiamo, in riferimento comma 3, che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 143 del 2024 di conversione del decreto-legge n. 113 del 2024, ovvero il 09.10.2024, il MEF dovrebbe stabilire i criteri e le modalità ai quali le Amministrazioni centrali dovranno attenersi per le anticipazioni, ma al momento non se ne vede nemmeno l’ombra!
Pertanto ad oggi registriamo un nulla di fatto, per usare il gergo calcistico “ zero a zero…palla al centro!”