E’ stata emanata la nota congiunta 13 del 4/09/20 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute rivolta a tutti i ministeri, tra questi il M.I. La nota ha come oggetto chiarimenti e aggiornamenti in merito alla Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”. L’iniziale entusiasmo che aveva accompagnato l’emanazione di questa nota tanto attesa e quanto mai opportuna alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico 2020/21, si è ben presto trasformato in un moto di delusione, seguito da preoccupazione data la ristrettezza dei tempi. Vediamo perché. Si ribadisce il concetto di “fragilità” che non è semplicisticamente legato all’età, al contrario di quanto sbandierato dai media e questo chiarimento è certamente una lodevole iniziativa ma tale concetto in realtà era già chiaro per il mondo della scuola che si muove nell’alveo di note, DL, conversioni in legge, verbali del CTS e rapporti IIS covid. I datori di lavoro anche laddove non siano tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria devono assicurare al lavoratore/alla lavoratrice la possibilità di richiedere l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro può nominare un medico competente per l’espletamento delle visite o, in alternativa potrà inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, tra i quali:
- INAIL, che ha attivato una procedura specifica per tale tutela, attivabile on line, avvalendosi delle proprie strutture territoriali;
- le Aziende sanitarie locali;
- i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.
Potranno essere differite sia la visita medica periodica che la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti, naturalmente le visite devono essere condotte in locale idoneo e evitando gli assembramenti.
Il datore di lavoro dovrà fornire al medico incaricato di emettere il giudizio una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore o dalla lavoratrice e della postazione/ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le informazioni relative all’integrazione del documento di valutazione del rischio, in particolare con riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da SARS-CoV-2. Fin qui è tutto chiaro, il problema è che non vengono date risposte ai quesiti più e più volte posti in merito alla gestione dei lavoratori fragili. Il RAPPORTO IIS scuole 28 agosto individua tra le criticità ”….Dovrebbe essere identificato il meccanismo con il quale gli insegnanti posti in quarantena possano continuare a svolgere regolarmente la didattica a distanza, compatibilmente con il loro stato di lavoratori in quarantena” La criticità non è stata risolta, inoltre se il docente “malato-non malato” è impegnato nella DDI chi vigilerà sulla classe? Esistono altre questioni da chiarire: come gestire l’attesa delle visite e della certificazione INAIL? Il lavoratore, docente o Ata è collocato in malattia ? Se si, malattia con cumulo o senza cumulo? All’esito della valutazione, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV -2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative. Pur essendo l’estrema ratio, sono già stati emessi giudizi di inidoneità assoluta temporanea relativamente al rischio covid-19 per diverse categorie di lavoratori ma non è stato comunicato quale deve essere il trattamento giuridico e economico di tali lavoratori e se possano essere in qualche maniera impiegati o, in alternativa, sostituiti. Da segnalare alcune situazioni che richiedono approfondimenti. A fronte di un giudizio di inidoneità assoluta temporanea alla mansione emanato dal medico competente alcuni docenti hanno presentato ricorso avverso tale giudizio ritenendo, a loro avviso, che il medico competente non ha la “competenza” a emettere tale giudizio ma può solo identificare come fragile il lavoratore e individuare le misure di sicurezza. Il giudizio di inidoneità, secondo i ricorrenti, può essere emesso soltanto dal medico legale specialista dell’Asl, dal medico dell’Inail o dalla commissione medica di verifica. In altri casi i medici competenti si sono limitati a certificare la fragilità dei docenti in attesa di indicazioni dal ministero rispetto alle mansioni da assegnare in quanto soggetti a una sorveglianza sanitaria eccezionale (senza precedenti), per effetto di legge. Ci auspichiamo l’emanazione di una nota esplicativa che chiarisca tutti i dubbi e rassereni sia i lavoratori che i datori di lavoro su una problematica profondamente sentita e in diverse riprese segnalata.
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-Nota 13