Il D.L. sostegno ha previsto all’art.2 “ Congedi per genitori e bonus baby-sitting” ha previsto la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile nel caso di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio o nel caso di infezione o quarantena del figlio convivente e minore, disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Le misure previste saranno in vigore fino al 30 giugno 2021.
CONDIZIONI
- Essere lavoratori dipendenti genitori conviventi di figli minori di 16 anni .
- La possibilità della prestazione del lavoro in modalità agile va fruita alternativamente all’altro genitore. “Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione di cui ai commi 2 e 5, o del bonus di cui al comma 6, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti (comma 7)”
- Il figlio deve trovarsi in sospensione delle attività didattiche in presenza o in quarantena o in stato di infezione
- Il lavoro agile può essere svolto per un periodo corrispondente in tutto o in parte al periodo di sospensione delle attività in presenza o di quarantena, la scelta è, dunque, del lavoratore.
CONGEDO
ART.2 c.2. “Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavo[1]ro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.
GENITORI DI FIGLI CON DISABILITA’
Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura
AL CONGEDO ACCEDE IL LAVORATORE PER IL QUALE NON E’ POSSIBILE IL LAVORO IN MODALITA’ AGILE.
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL CONGEDO
Per tali periodi di astensione, è riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti di spesa di cui al comma 8, del DL n.30 un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.
I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
CONVERSIONE DEI CONGEDI PARENTALI
Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dal 1 gennaio al 12 marzo 2021 per le condizioni previste dal DL in oggetto possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con diritto all’indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
CONGEDO PER FIGLI TRA 14 e 16 ANNI
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, quando la prestazione lavorativa non può svolgersi in modalità agile, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro
SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE E LIMITE DI SPESA
Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l’anno 2021
BABY SITTING
Il D.L. prevede anche la possibilità del bonus baby sitting ma non per i lavoratori della scuola bensì per I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sani[1]tari, per i figli conviventi minori di anni 14.
Ecco dunque le misure di sostegno tanto attese per i genitori che sono impegnati nella gestione dell’emergenza.