Le responsabilità dirigenziali

Le responsabilità dirigenziali

Lunedì 26 giugno, dalle ore 10:00 alle ore 13:30, si è tenuto presso il salone dei Ministri di Viale Trastevere, il terzo tavolo tecnico programmato tra i rappresentanti dell’amministrazione e le organizzazioni sindacali rappresentative, per la discussione della semplificazione inerente ai diversi profili di responsabilità del dirigente scolastico. Rinviato a giorno 4 luglio, invece, il focus sul delicato punto delle responsabilità del dirigente scolastico in materia di sicurezza. Problematica caldissima che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, attende da ben sei anni i “decreti emanati, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti con di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale” che in base alla volontà del legislatore avrebbero dovuto essere emanati entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (ndr. il T.U. sulla sicurezza 81/2008) per adattarne le disposizioni alle specificità delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.

Il Segretario Generale Attilio Fratta e la dirigente scolastica Maria Pia D’Andrea hanno rappresentato l’associazione DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf al tavolo, interfacciandosi con il Vice Capo di Gabinetto Dott. Rocco Pinneri

L’intervento introduttivo del Dott. Pinneri ha delineato i punti di confronto in merito ai diversi profili di responsabilità dirigenziale, oggetto di riesame critico congiunto del tavolo tecnico, tra i quali:

  1. la prassi della delega da parte dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, in realtà più correttamente della sub-delega da parte del Direttore Generale dell’USR delegato dall’Avvocatura, al Dirigente Scolastico a rappresentare l’amministrazione in caso di contenziosi;
  2. le responsabilità correlate alla culpa in vigilando e le problematiche connesse ai contenziosi in materia di infortuni;
  3. le responsabilità in materia di trasparenza e anticorruzione, riferite alle prescrizioni ANAC e allo svolgimento d’attività negoziale nel rispetto del codice dei contratti pubblici;
  4. la gestione dei provvedimenti disciplinari e la competenza del dirigente scolastico nell’irrogare le sanzioni di sospensione dal servizio fino a dieci giorni al personale docente.

Dall’orientamento iniziale dell’amministrazione in relazione al primo punto all’ordine del giorno, è emersa la volontà di organizzarsi per fornire “consulenza tecnica” al dirigente scolastico sub-delegato dal D.G. dell’USR a rappresentare legalmente l’amministrazione in sede di contenzioso. Questa la soluzione che dovrebbe attivarsi in “un transitorio” non ancora ben definito, in attesa che sia autorizzato un piano assunzionale capace di adeguare le risorse degli uffici contenziosi comunque istituiti presso gli UU.SS.RR, con un ingresso di circa 200 unità.

In materia di contenziosi legati agli infortuni, l’amministrazione centrale sta invece vagliando la possibilità di gestire l’affidamento del servizio assicurativo mediante convenzione CONSIP. Si prevede di poter attivare la convenzione in un arco temporale non inferiore al biennio, in considerazione dei  tempi correlati all’indizione della gara, allo svolgimento delle procedure e all’affidamento centralizzato del servizio. Nel tempo breve si tratterà di definire il “Capitolato Tecnico” della gara con il contributo delle scuole che hanno gestito con maggiore efficienza ed efficacia, anche mediante la costituzione di reti, l’affidamento del servizio assicurativo nelle proprie scuole.

In relazione all’applicazione del codice dei contratti pubblici alle istituzioni scolastiche ed educative, l’amministrazione evidenzia l’imprescindibilità dell’obbligo di applicazione alle attività negoziali della scuola. In materia di trasparenza e anticorruzione, Il Vice Capo Gabinetto, ricorda che con recente decreto ministeriale sono stati individuati quali responsabili della Trasparenza i direttori generali degli uffici scolastici regionali, mentre i dirigenti scolastici sono referenti della sicurezza, con precipue responsabilità nella gestione delle direttive degli uffici centrali e periferici dell’amministrazione e delle prescrizioni legislative nelle scuole loro assegnate.

Primo a relazionare tra i rappresentanti delle associazioni convenute il Segretario della DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf., che ha motivato – in apertura – l’invito alla “disobbedienza civile” rivolto ai dirigenti scolastici, sub-delegati a rappresentare l’amministrazione nelle sedi giudiziarie. Si ricorda, al riguardo, la comunicazione rivolta in data 17 novembre 2016 dalla DIRIGENTISCUOLA ai direttori generali degli UU.SS.RR., al Ministero dell’istruzione e alla Presidenza del Consiglio-Dipartimento della Funzione pubblica, per denunciare l’abuso del ricorso alla delega ai dirigenti scolastici nella gestione del contenzioso lavoristico,  evidenziando che il solo obbligo cui il dirigente deve assolvere è quello di trasmettere una memoria descrittiva dei fatti agli uffici dei contenziosi istituiti presso gli UU.SS.RR., i soli dotati di competenza ed esperienza professionale in materia, per la stesura della memoria di costituzione in giudizio. La DIRIGENTISCUOLA evidenzia al riguardo che la pressi di sub-delega “appesantisce” il lavoro già complesso e denso di oneri del dirigente scolastico, distogliendolo peraltro dal raggiungimento di quegli obiettivi, adesso oggetto di valutazione, che incidono sia sulla sfera della responsabilità dirigenziale sia sul processo di miglioramento della qualità del servizio di istruzione e formazione. Di più, la sub-delega al dirigente scolastico, non esperto in materia, perché spesso proveniente da altro percorso di studi, espone l’amministrazione ad elevato rischio di soccombenza con correlato onere di condanna al pagamento delle spese se non che di risarcimento, situazione non priva di rilievo sotto il profilo del danno erariale in relazione alla scelta operata dagli uffici scolastici regionali. La DIRIGENTISCUOLA chiede inoltre che si faccia luce e si acquisiscano dati in grado di evidenziare il lavoro svolto anzitutto dalle Avvocature Distrettuali dello Stato e in sub ordine dagli uffici di contenzioso attivi presso gli uffici scolastici generali, evidenziando che l’istituto della delega da parte dell’Avvocatura deve essere un’eccezione e non una regola!

Riguardo al contenzioso derivante da infortuni la DIRIGENTISCUOLA ha evidenziato che non pochi casi dipendono dal vincolo della denuncia all’INAIL entro le 48 ore, che appare ben poco funzionale al comparto scuola, data la natura degli incidenti e la tipologia degli assicurati. Il vincolo è spesso complicato da più fattori ricorrenti e concomitanti, tra i quali, ad esempio: la ritardata trasmissione di certificazione medica da parte delle famiglie; la presentazione degli atti nelle giornate di venerdì o di sabato che non consentono al personale la tempestiva trasmissione degli stessi a causa della chiusura della segreteria, la carenza di organico del personale amministrativo, la molteplicità di scadenze concomitanti comunicate sempre più spesso con brevissimo preavviso. La delegazione chiede al riguardo l’eliminazione del vincolo della denuncia all’INAIL entro le 48 ore per le scuole, o, almeno, la sua sostituzione con un termine adeguato alla complessità del servizio, formulato in funzione di giornate lavorative delle segreterie scolastiche. Chiede quindi al Miur di interfacciarsi con l’INAIL affinché venga diramata una nota alle sedi territoriali evidenziando che il termine di 48 ore non deve essere inteso come perentorio, in attesa di un chiaro intervento legislativo.

Riguardo al terzo punto oggetto di confronto la delegazione esprime la sua soddisfazione per la coerente applicazione di quanto di fatto era già previsto nella normativa vigente in materia.

Rispetto invece alla questione inerente l’individuazione dell’organo competente ad irrogare la sanzione di sospensione dal servizio al personale docente entro i dieci giorni, la DIRIGENTISCUOLA evidenzia come, a seguito della recente revisione del testo del d.lgs. 165/2001, la problematica sia stata del tutto risolta con conferma di chiara competenza in materia al dirigente scolastico. Nonostante sul piano giuridico siano ancora in corso provvedimenti dall’esito alterno, dal punto di vista normativo la DIRIGENTISCUOLA non evidenzia alcuna contraddizione tra la sanzione prevista nel T.U. 297/1994, che prevede la sospensione dal servizio fino ad un mese del personale docente, e l’individuazione dell’organo competente ad irrogarla fino al decimo giorno, ovvero, dall’undicesimo. Si evidenzia inoltre che la responsabilità del dirigente di gestire direttamente i provvedimenti disciplinari, conseguenza di comportamenti non altrimenti recuperabili sul piano del dialogo e della mediazione, entro i limiti confermati dal nuovo testo del d.lgs. 165/2001, sia uno strumento indispensabile all’esercizio di una funzione dirigenziale altrimenti pericolosamente svuotata di autorevolezza sul piano gestionale, con il collaterale effetto di sovraccarico degli uffici per la gestione dei provvedimenti disciplinari costituiti presso gli ambiti di appartenenza. “Il dirigente che dovesse commettere abuso nell’esercizio di questa delicata funzione se ne dovrà assumere in pieno e senza sconti la responsabilità, sia chiaro” precisa il Segretario Fratta, per ricordare il dovere etico del dirigente nei confronti della gestione dei provvedimenti disciplinari “ma non è pensabile che l’eventualità che in pochi possano sbagliare determini la decisione di togliere al dirigente scolastico uno strumento di gestione del personale che, in casi estremi, è necessario per contrastare in modo tempestivo ed efficace comportamenti pericolosi, che altrimenti resterebbero con ogni probabilità impuniti.”

Su questo ultimo punto la posizione chiara della DIRIGENTISCUOLA diverge da quella di molti sindacati di comparto che argomentano in senso contrario al fine di ricondurre ogni competenza ai soli UPD.

In chiusura del tavolo tecnico la DIRIGENTISCUOLA rafforza la richiesta di proroga del termine del 30 giugno per l’invio dei flussi inerenti alla formazione delle graduatorie d’istituto di II e III fascia, in considerazione delle carenze di personale amministrativo e dei tempi di lavorazione del tutto insufficienti rispetto al termine di inoltro delle domande e rilancia con la richiesta di proroga, se non di annullamento, anche di altre importanti scadenze fissate al 30 giugno, come l’inoltro del RAV, in considerazione del concomitante impegno dei dirigenti scolastici nelle commissioni dell’Esame di Stato.

Il Dr. Pinneri  assicura il rinvio da definire per le graduatorie e si riserva di valutare le altre richieste.

 

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