Dirigentiscuola interviene a tutela delle scuole e dei dirigenti che stanno ricevendo dalla Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti – Ex DGRUF Ufficio IX, note aventi ad oggetto: pagamento degli incarichi conferiti ai sensi all’art. 121 del D.L. 18 marzo 2020 n. 18.
In seguito all’emanazione del D.L. n. 18 del 17/3/2020 la nota n. 392 a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione, chiariva alle scuole che, per la finalità dell’art. 121 di cui al D.L. sopra citato, dovevano essere prorogate, a prescindere dal rientro in servizio del titolare, le supplenze in essere alla data di entrata in vigore del Decreto legge per la durata dell’emergenza sanitaria allora prevista sino al 3/4/2020.
La suddetta nota, accompagnata qualche giorno dopo dall’apertura al SIDI della funzione ( flag n. 19) per la registrazione dei contratti, ha dato l’input alle OO.SS. di comparto per l’invio di continue diffide ai dirigenti scolastici, perché si attenessero, senza indugio alle disposizioni di cui alla nota n. 392/2020.
Solo in data 5/4/2020, con nota 8615, si informano le scuole che le finalità del comma 121 contenuto nel D.L. n. 18/2020 erano state soddisfatte e che pertanto non sussistevano più le condizioni per prorogare i contratti prescindendo dal rientro del titolare. Le scuole, anche in quel caso, hanno ottemperato non prorogando oltre.
Sin qui tutto chiaro e la vicenda come normale, sembrava conclusa.
Nessuno poteva immaginare che a distanza di quasi un anno, l’Ufficio indicato in premessa, si svegliasse e sulla base, pare, di un non meglio specificato parere della Ragioneria Generale dello Stato, inviasse alle Istituzioni scolastiche, ree di aver ottemperato alle disposizioni dettate dallo stesso Ministero, una nota con la quale li si invita a pagare con fondi della scuola le supplenze conferite in applicazione di quanto detto sopra.
I contratti stipulati in presenza del titolare, afferma la Ragioneria, “andrebbero a formalizzare dei nuovi incarichi” e quindi non sono configurabili come supplenze ordinarie.
Pur senza entrare nel merito della legittimità delle affermazioni della Ragioneria Generale, quello che non si può assolutamente accettare è che, dopo quasi un anno, l’Ufficio citato in premessa, resosi conto del presumibile errore interpretativo, anziché sanare in silenzio la vicenda ed assumersene l’onere, pensa bene di scaricarlo sulle scuole.
I dirigenti scolastici sono stanchi di essere vessati e considerati sempre l’anello debole della catena!
Dirigentiscuola non può accettarlo. Per questo motivo ha inviato nota di formale diffida.