- OO.MM. SULLA VALUTAZIONE ED ESAMI DEL I CICLO (O.M. 9 e 11 del 16 maggio 2020)
Facendo seguito al comunicato del 17/05/2020 dal titolo “Il dado è tratto”, nel quale affrontavamo le problematiche afferenti il II ciclo d’istruzione di cui all’OM. 10 del 16 maggio 2020, ed annessi Esami di stato, proseguiamo ora l’analisi delle altre due ordinanze ministeriali.
Sono state finalmente pubblicate in data odierna le OO.MM. relative alla valutazione degli apprendimenti e allo svolgimento degli esami finali. Accolte solo parzialmente alcune delle richieste formulate dal CSPI e dalle OO.SS., pertanto l’impianto complessivo resta lo stesso con poche modifiche. Di seguito facciamo un’analisi delle principali disposizioni contenute nelle suddette ordinanze relative alla valutazione e all’esame conclusivo del I ciclo di istruzione, andando a rilevare le possibili criticità.
O.M. 11 DEL 16 MAGGIO 2020 SULLA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI PER L’A.S. 2019/2020 E PRIME DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI
Per quanto riguarda l’ordinanza sulla valutazione, si registrano diverse novità.
IPOTESI DI RIPETENZA
Innanzitutto è chiarito che le ipotesi di ripetenza sono molto residuali ed attengono unicamente ai casi in cui i Consigli di Classe non abbiano alcun elemento valutativo relativo all’alunno dovuto a “mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche” già presente nel primo periodo didattico e già opportunamente verbalizzato, situazione che è perdurata anche nel periodo della didattica a distanza e che non sia imputabile a mancanza di dispositivo o a problemi di connettività. In questo caso è possibile non ammettere alla classe successiva con motivazione espressa all’unanimità (Art. 3 co.7 e Art. 4 co 6).
Il secondo caso di ripetenza sia configura nell’eventualità che l’alunno sia incorso in gravi sanzioni disciplinari emanate ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (Art. 3 co. 8 e Art. 4 co. 7).
ALUNNI AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA IN PRESENZA DI INSUFFICIENZE
In tutti gli altri casi gli alunni sono ammessi alle classi successive anche in presenza di valutazioni insufficienti in una o più discipline (Att. 3 co 4 e Art. 4 co 3 e 4).
Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di insufficienze, tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, verrà predisposto dal consiglio di classe il PIA “PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO” (Art. 6 co 1):
“in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale”.
Il PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO sarà sicuramente uno strumento di lavoro utile nel passaggio con insufficienze tra una classe e l’altra nello stesso ordine di scuola, infatti alla luce di questo, già a partire dal 1 settembre le scuole potranno organizzare un periodo di recupero delle insufficienze, utilizzando l’organico dell’autonomia e tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa utilizzabili, così come previsto dall’Art, 1 co 2 del D.L. 8/4/2020 n. 22 e permettere così a chi è rimasto indietro di riallinearsi con il resto della classe (Art. 6, co 3 e 4).
E’ stata accolta la richiesta di evitare il suddetto PIANO nel passaggio tra un grado e l’altro di ordine di scuola, soprattutto nel passaggio fra il I e il II grado, cosa che avrebbe creato non poche difficoltà alle scuole che si sarebbero trovate a dover gestire molti documenti provenienti da scuole diverse, inserite talvolta in realtà diverse. Si è quindi preferito lasciare che le scuole che accolgono alunni con insufficienze possano provvedere autonomamente a stabilire il da farsi, magari organizzando dei test di ingresso che rilevino il livello di conoscenza per poi provvedere ad organizzare il recupero delle carenze, a partire dal mese di settembre.
INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI IN PRESENZA DI SCOSTAMENTI TRA LA RIPROGRAMMAZIONE E QUANTO REALIZZATO
L’Ordinanza prevede anche un secondo documento, il PAI “PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI” (Art. 6 co 2):
In questo piano vengono individuate “le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento”.
Questo piano, a differenza di quello precedente riguarda invece tutti gli alunni che si trovano in quelle classi dove tutti o alcuni docenti non sono riusciti a terminare le programmazioni iniziali. Anche in questo caso la previsione normativa non rappresenterebbe un elemento di criticità nel passaggio fra una classe e l’altra nell’ambito dello stesso segmento di istruzione, anzi potrebbe rappresentare una valida indicazione in quei casi (frequenti soprattutto in alcune realtà) di cambi di docente a inizio anno scolastico. Più complicate da organizzare le attività di recupero nel passaggio da un segmento all’altro, perché ci si potrebbe trovare di fronte a situazioni abbastanza differenziate da fronteggiare. Resta comunque la validità dell’indicazione del documento della scuola di provenienza.
Anche queste attività, come chiarisce il co 3 dell’art. 6 costituiranno attività ordinaria a decorrere dal 1 settembre 2020 e saranno realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni flessibilità didattica e organizzativa.
Viene accolto l’invito a basare la valutazione nel I ciclo di istruzione su criteri e modalità deliberate dal collegio dei docenti, ma non l’invito a prevedere la valutazione attraverso un giudizio articolato e non attraverso l’attribuzione del voto, in quanto si compirebbe, sia pure pro tempore, una modifica ordinamentale non giustificata né adeguatamente meditata (Art. 3, co. 3 e 5)
O.M. 9 DEL 16 MAGGIO 2020 SUGLI ESAMI DI STATO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE PER L’A.S.2019/2020.
ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO D’ISTRUZIONE
Anche per quel che riguarda l’ordinanza sull’esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione, molte le novità a cominciare da quella che l’esame coincide con la valutazione finale da parte del consiglio di classe (Art. 2 co 1)
L’alunno consegue il diploma con una valutazione finale di almeno 6 decimi alla quale concorrono tre elementi (Art. 7)
1) Valutazione delle singole discipline sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza
2) Valutazione dell’elaborato e della sua presentazione orale
3) Valutazione del percorso triennale dello studente
L’O.M. precisa che la valutazione che porta al voto finale è infatti da condursi sulla base degli elementi previsti (scrutinio sulle singole discipline, elaborato e percorso triennale) in una dimensione complessiva, sulla base dell’autonomo discernimento del consiglio di classe, senza distinte pesature che sarebbero arbitrarie. Viene quindi richiesta una valutazione olistica del candidato.
La tematica dell’elaborato viene condivisa dai docenti della classe con lo studente, sulla base delle sue caratteristiche personali e dei livelli di competenza raggiunti, questo al fine di valorizzarne caratteristiche e capacità (Art. 3, co 1 e 2). L’elaborato viene trasmesso dallo studente in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, e viene esposto oralmente, sempre in modalità telematica, al consiglio di classe (Art. 3, co. 1).
Viene così accolta un’importante richiesta avanzata a gran voce da tutte le scuole del I ciclo, vista la ristrettezza dei tempi che ci separano dal termine delle attività didattiche (Art. 4 co. 3 OM): la presentazione orale in modalità telematica dell’elaborato prodotto dal candidato, si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30 di giugno (Art. 3, co 3); scompare quindi l’originaria previsione di esporre l’elaborato entro il temine delle attività didattiche, che aveva generato non poche preoccupazioni in molte scuole.
Queste OO.MM. richiedono uno sforzo organizzativo non da poco da parte dei Dirigenti che devono al più presto:
– Convocare i consigli di classe che devono stabilire un termine entro il quale prevedere la restituzione degli elaborati e dare eventualmente indicazioni circa il calendario per l’esposizione orale in modalità telematica;
– Convocare il collegio dei docenti che dovrà deliberare una griglia di valutazione, con votazione in decimi dell’elaborato che dovranno presentare sia candidati interni che i candidati privatisti; il collegio dovrà stabilire, se non già fatto precedentemente, anche i criteri per l’attribuzione della lode che rappresenta una eccellenza e, come recita espressamente l’ordinanza all’art.7 comma 4 , per la sua assegnazione occorre l’unanimità del Consiglio di Classe.
SINTESI ADEMPIMENTI PER LE CLASSI DEL I CICLO DI ISTRUZIONE
Infine, incrociando le due OO.MM., nel fascicolo degli alunni che completano il primo ciclo di studi, potranno trovare posto fino a tre documenti:
1) il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE FINALE DEGLI APPRENDIMENTI relativo all’a.s. 2019/2020, dove potranno essere riportate anche le eventuali valutazioni inferiori a 6 decimi (per tutti gli alunni delle classi della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1°Grado);
2) la CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE FINALI (per le classi quinte della scuola primaria e per le classi terze della Scuola Secondaria di 1° Grado)
3) il PIA-PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI che individuerà eventualmente le attività didattiche non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento (per tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria)
4) il PAI-PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO in cui sono indicati per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. (Il piano di apprendimento individualizzato va allegato al documento di valutazione finale per tutti gli alunni che riportano insufficienze ad eccezione di quelli delle classi quinte della scuola primaria e di quelle delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado).
Recepito il parere del CSPI in merito alla decorrenza degli esami di idoneità ed esami integrativi inizialmente prevista dal 10 luglio al 1 settembre 2020 in presenza. La versione ufficiale prevede invece che gli esami di idoneità per l’ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, nonché gli esami integrativi per l’ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado siano svolti entro il 1 settembre 2020, o comunque entro l’inizio della sessione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 11 del Decreto legislativo.
Rimane la madre di tutte le questioni: AMMISSIONE SI, AMMISSIONE NO.
Ammissione SI, ma 6 politico NO, a detta del Ministro!
Sia nel I ciclo, che nel II ciclo, quando i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva.
Disposizione che, diversamente da quanto esemplificato dal Ministro nella videoconferenza di questa mattinata, ricomprende non solo la mera ipotesi di assenza di valutazioni riconducibili al I quadrimestre, ma tutta una serie di situazioni tipizzate e non delle istituzioni scolastiche che richiederanno una valutazione hic et nunc caso per caso. Aspetto su cui ci riserviamo un approfondimento in un prossimo comunicato.
In allegato due utili infografiche di sintesi: