Due fresche pronunce giudiziarie hanno alimentato il già corposo contenzioso che ha investito il concorso a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del 23 novembre 2017.
A – La prima, di agevole intelligibilità e già eseguita dall’Amministrazione, è una sentenza emessa dal giudice del lavoro di Bari, n. 2310 del 29 luglio u.s.; che, quasi copiandone diversi passaggi (e qualcosa aggiungendovi), sposa in pieno la proposta che avanzammo, inascoltati, in sede d’informativa e confronto nell’assegnazione delle sedi alla prima tranche dei vincitori di concorso con decorrenza 1 settembre 2019. E che abbiamo riproposto nella seconda tornata di nomine per l’imminente prossimo anno scolastico: anche qui scontrandoci con la testardaggine dell’Amministrazione, degna di miglior causa, nel voler persistere nell’errore, benché la stessa avesse fornito significativi dati che l’avevano vista soccombente in larga prevalenza nei giudizi cautelari e sistematicamente nel merito.
Il magistrato barese ha risolto il ricorso presentato, con contestuale istanza cautelare, da una docente pugliese vincitrice del concorso ultimo a dirigente scolastico affetta da disabilità ex art. 3, comma 1, legge 104/92, destinata alla regione Veneto anziché alla regione Puglia (o in subordine a regioni contermini), statuendo che:
- il concorso e la conseguente graduatoria erano nazionali, mentre resta regionale la gestione dei ruoli dopo il conferimento del primo incarico. Tal che chi beneficia della 104 aveva, ha e avrà, negli ampi limiti prescrizionali dettati nel codice civile, il diritto di priorità di scelta, a parità di merito con chi è presente in graduatoria e analogamente si avvale della stessa legge, su tutte le sedi disponibili a livello nazionale, a nulla ostando che così nella sostanza di graduatorie di merito se ne formano due, rispettivamente per chi può far valere la priorità prescritta dalla legge e per chi no;
- le disposizioni presenti sia nel regolamento che nel successivo bando concorsuale, qualora non possano correttamente interpretarsi alla stregua del criterio teleologico-sistematico (come da noi suggerito), vanno disapplicate perché in contrasto con una fonte superiore;
- di più, contro la decadenza dalla graduatoria decisa dall’Amministrazione nei confronti di ricorrenti vittoriosi in giudizio beneficiari della 104 e rinuncianti la nomina per la lontananza della sede assegnata (ciò che nella decisione del giudice ha costituito un giustificato motivo di rifiuto, ai sensi dello stesso bando concorsuale, articolo 15, comma 4), vi è il loro diritto al reinserimento e alla conseguente immediata assegnazione di sede nella regione prescelta o, se incapiente ab origine, più vicina alla loro residenza.
B- Un po’ più sfuggente, in un testo estremamente sintetico, è la misura cautelare a favore dei ricorrenti concessa il 7 agosto dal giudice monocratico della sezione terza del TAR Lazio per ritenute ragioni di estrema gravità e urgenza, che contestualmente ha fissato al prossimo 8 settembre l’udienza collegiale per essere confermata oppure rigettata. Tanta era l’urgenza che il Giudice adito ha aspettato oltre 10 mesi per concedere il cautelare …ad orologeria!
A quanto è dato di comprendere si tratta di coloro che avevano il diritto di nomina all’inizio del corrente anno scolastico, cui non è stato consentito d’indicare anche una sola regione e, se non soddisfatti per la posizione non utile in graduatoria, di attendere gli anni successivi per assumere il ruolo e nel frattempo continuando a esercitare la funzione docente. Hanno quindi domandato al giudice, con indilazionabile urgenza, il reinserimento nella graduatoria dalla quale erano stati dichiarati decaduti perché rinunciatari e, in virtù di un punteggio maggiore, di far valere il diritto di precedenza sui vincitori a breve chiamati a scegliere per il prossimo anno scolastico.
Prevedibili le reazioni sia di coloro che hanno preso servizio l’1/09/2019, che di coloro che lo prenderanno l’1/09/2020
Anche qui DIRIGENTISCUOLA aveva avanzato a suo tempo una proposta, ribadita nell’ultimo (pseudo) confronto tenutosi a fine luglio al Ministero e pure questa non presa in considerazione. La prima volta non presa in considerazione sia dall’Amministrazione che dalle OO.SS. rappresentative; la seconda dall’Amministrazione che, per “continuità” ha deciso di persistere nell’errore!! A nulla sono valse le argomentazioni di DIRIGENTISCUOLA.
Proposta articolata sulla base della migliore realizzazione del principio del merito (qui: il maggior punteggio nella graduatoria) e considerando che tutti i posti messi a concorso non si assegnano in un’unica soluzione, ma sono frazionati almeno in tre o più anni scolastici (dopo l’avvenuta equiparazione degli idonei ai vincitori). Sicché costringere subito alla scelta – a pena di depennamento – i collocati in posizione medio-alta significa impedire loro – minimo per un triennio, e sempre ipotizzando un esito favorevole della, ristretta, mobilità interregionale – di ottenere la propria regione o una limitrofa: ciò che invece potrebbe essere ben possibile, al primo colpo, a uno con minore punteggio, ma che l’anno dopo sarebbe tra i primi in graduatoria, nel frattempo essendosi liberati dei posti in seguito ai pensionamenti.
La procedura proposta da DIRIGENTISCUOLA non avrebbe scontentato nessuno, avrebbe evitato il contenzioso, valorizzato il merito e rispettato la norma vigente. Troppo bella per essere accettata da chi ha vissuto e crede di poter continuare a vivere creando la dipendenza.
La sintetizziamo nuovamente:
- a) arrivato il proprio turno si indica la regione prescelta e/o quelle sussidiarie, con facoltà di chiedere la permanenza nella funzione docente se nelle regioni gradite non vi siano più posti disponibili;
- b) subentra quindi colui che segue immediatamente in graduatoria, che può reiterare il medesimo meccanismo. E così di seguito, occorrendo, sino all’ultimo graduato;
- c) nell’evenienza che non si riesca a saturare tutti i posti disponibili, risalendo dall’ultimo graduato si procederà comunque all’assegnazione della sede, anche d’ufficio, rinunciando alla quale si è cancellati dall’unica graduatoria nazionale.
Ben si vede che nessuno sarebbe leso nel proprio diritto di priorità, perciò mancherebbero i presupposti di un contenzioso. Né parrebbe potessero prefigurarsi rilievi da parte degli organi di controllo, essendosi rispettato il principio di legalità sostanziale.
Tuttavia, riguardo il punto ora in argomento, la chiarezza del Bando, lex specialis, rende qui formalmente legittimo l’operato dell’Amministrazione: perché, a differenza dell’obbligata e prevalente applicazione della legge 104/92, non vi è alcuna violazione di norme imperative.
Per questa ragione pensiamo che nell’udienza collegiale dell’8 settembre p.v. una disamina della questione, neanche eccessivamente approfondita, dovrebbe condurre all’annullamento del provvedimento monocratico che il Giudice avrebbe potuto e dovuto adottare al massimo entro un mese dal deposito del ricorso e non alla vigilia dell’affidamento dei nuovi incarichi, salvaguardando così gli interessi di tutti.
Si conferma ancora una volta che la peggiore ingiustizia è il ritardo della giustizia.
Vogliamo augurarci che l’Amministrazione si costituisca in Giudizio, cosa che non ha fatto nella fase cautelare. Difendendo bene se stessa eviterà il prevedibile business di quanti sono pronti a proporre adesioni ad opponendum o ad adiuvamdum anche a costo zero purché si firmi, oltre al mandato la delega con divieto di revoca pena l’arrivo della parcella. Sarebbe ora che chi di dovere indagasse sull’operato del Giudice e sulle ipotizzabili connivenze.
Altro non si può fare. Sino all’8 settembre non si può giuridicamente impedire ai ricorrenti al momento vittoriosi di essere re-inseriti nella graduatoria e, sulla base del relativo ordine dato dal punteggio con cui vi ri-figurano, concorrere nell’assegnazione della sede.
A meno che l’Amministrazione non voglia traccheggiare nell’esecuzione del provvedimento fino all’udienza di merito anche nell’interesse dei ricorrenti che, destinatari di incarico, perderanno la sede da docente con il fondato rischio di non trovarla disponibile in caso di annullamento del provvedimento cautelare monocratico.
Una cosa di certo si può fare: chiedere all’organo di controllo della magistratura di verificare la legittimità del comportamento e le eventuali connivenze del Giudice monocratico che ha gettato tanto scompiglio nella categoria concedendo un cautelare dopo circa un anno. Sarà, quest’ultima, la nuova battaglia di DIRIGENTISCUOLA.
Resta in tanto l’amaro in bocca pensando che il tutto si poteva evitare semplicemente adottando i criteri proposti da DIRIGENTISCUOLA e osteggiati da tutti. Evidentemente gli interessi in gioco erano e sono tanti, altrimenti non si comprende il perché ci si è opposti. Purtroppo molti colleghi ancora non aprono gli occhi!!