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Luci e ombre della circolare MIUR sul nuovo regolamento di contabilità

Luci e ombre della circolare MIUR sul nuovo regolamento di contabilità

Svoltosi presso il MIUR il previsto incontro sul nuovo regolamento di contabilità anticipato in data odierna in maniera improvvida e con solo 24 ore di preavviso rispetto alla data originaria del 28 c.m. Un modo di procedere poco rispettoso delle parti in causa che la delegazione della DIRIGENTISCUOLA, nella persona di P. Annese, non ha mancato di stigmatizzare.

In apertura dei lavori il direttore generale J.Greco ha tenuto a precisare l’avvio di una serie di azioni di accompagnamento che di seguito si esplicitano:

  • l’avvio di un nuovo piano di formazione (‘IO CONTO’) che coinvolgerà già dal mese di gennaio tutti i DS ed i DSGA;
  • l’attivazione di un help desk amministrativo-contabile, ad oggi già attivo, per dare risposte ai numerosi quesiti provenienti dalle istituzioni scolastiche;
  • l’invio a tutte le istituzioni scolastiche di una circolare sulle convenzioni di cassa, con annessa modulistica;
  • l’imminente pubblicazione (mese di gennaio) di un quaderno per gli acquisti. Un manuale con indicazioni operative inerenti le procedure negoziali;
  • un nuovo piano dei conti integrato, modificato a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di contabilità e successivo adeguamento della piattaforma SIDI;

Il dott. Greco ha proceduto poi ad illustrare alcuni passaggi della circolare esplicativa di imminente emanazione, soffermandosi in particolare su alcuni aspetti del nuovo regolamento di contabilità di cui al Decreto 28 agosto 2018, n.129. Nessuna novità di particolare rilevo per un Regolamento che poteva e doveva rappresentare un punto di svolta per snellire, armonizzare e semplificare la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e che, invece, ha riprodotto a grandi linee lo stesso impianto normativo del precedente D.I. 44/2001, senza per altro rimuovere le principali incongruenze che a più riprese la DIRIGENTISCUOLA aveva evidenziato nei precedenti incontri. Una per tutte il diverso limite previsto dal nuovo regolamento di contabilità per procedere con affidamento diretto ad acquisti di beni, servizi e lavori di importo inferiore o uguale a 10.000,00 euro, rispetto al diverso limite fissato dal codice dei contratti di 40.000,00 euro. Cosa che obbligherà le istituzioni scolastiche a deliberare in sede di consiglio d’istituto, ai sensi dell’art.45-c.2-lett.a), i limiti ed i criteri per l’esercizio da parte del dirigente scolastico degli affidamenti e contratti superiori a 10.000,00 euro ed inferiori a 40.000,00. A tal riguardo invitiamo i dirigenti scolastici ad essere molto prudenti nel deliberare, cosa pur teoricamente possibile, procedure di affidamento diretto per importi rientranti nel range > a 10.000,00/< a 40.000,00 euro. E ciò sostanzialmente per due ordini di ragioni. La prima è che l’affidamento diretto viene visto dal legislatore nazionale ed europeo come una procedura comunque ‘ostile’ al principio del favor partecipationis. La seconda, conseguente alla prima, è che  tale procedura pone in capo al dirigente scolastico responsabilità amministrativo-contabili ed erariali di cui dovrà farsi carico, dovendone fornire comunque adeguata motivazione. Meglio far deliberare al consiglio d’istituto una procedura negoziata, previo invito di 3/5 operatori economici, così come per altro indicato nelle ultime circolari PON.

Irrisolta anche la questione dei contributi volontari. Viene confermato che nella relazione illustrativa al Programma annuale vanno specificate le voci di spesa relative alle entrate di cui all’art.5, comma 7, ma non si rimuove il vincolo di destinazione dei suddetti contributi a favore ‘solo’ delle spese inerenti l’ampliamento dell’offerta formativa e non, come era opportuno prevedere, proprio in un’ottica di rendicontazione sociale, ed alla luce anche di un’interpretazione ermeneutica dell’Avvocatura dello stato, a favore anche delle spese inerenti il funzionamento amministrativo-didattico. Privando così le scuole di risorse che, proprio in periodo di ‘latitanza’ degli Enti locali, avrebbero potuto costituire preziose fonti di autofinanziamento per tali ricorrenti tipologie di spesa.

Ultima, ma non ultima, la questione del famigerato art.39 del nuovo regolamento di contabilità che, non solo non ha rimosso l’atavica questione della responsabilità del dirigente scolastico in tema di sicurezza, ma l’ha addirittura acuita!  La nuova formulazione dell’art.39, non solo non recepisce le numerose indicazioni in tema di sicurezza fornite da questa organizzazione sindacale, all’unisono con tutte le altre OO.SS., ma implicitamente amplifica le responsabilità del dirigente scolastico laddove da un lato si prevede al comma 2) che anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, le istituzioni scolastiche possono procedere all’affidamento di interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche), e dall’altro non si prevedono ‘strumenti  decisionali’ e ‘risorse finanziare’ reali per rendere fattuale tale possibilità.

I dirigenti scolastici devono essere totalmente sgravati dagli oneri e responsabilità inerenti gli interventi manutentivi che la legge pone in capo agli enti locali e, se all’uopo delegati dagli stessi, dovranno farlo solo per gli interventi urgenti di piccola manutenzione, e sempre previo stanziamento ex ante delle necessarie risorse finanziarie, così come previsto dall’art.3-c.4 della Legge 23/96. DIRIGENTISCUOLA continuerà a battersi per rivedere in toto la formulazione di tale articolo, reclamando anche per via legislativa una maggiore autonomia gestionale da parte delle istituzioni scolastiche, una più chiara certezza di risorse e definizione di ruoli e competenze che sgravino i dirigenti scolastici da oneri e responsabilità non di loro competenza e che espongono gli stessi a pesanti responsabilità, anche penali.

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