Come annunciato poche ore fa, a seguito di solleciti fatti pervenire da DIRIGENTISCUOLA per le vie brevi l’Ufficio legislativo del Ministero dell’Istruzione si è pronunciato sul quesito relativo all’interpretazione dell’art. 4-ter.2 del decreto-legge n. 44/2021, inserito dall’art. 8 del decreto-legge n. 24/22. Viene confermato plausibile il ricorso all’analogia iuris, sulla base dei canoni della ragionevolezza e del buon andamento, ai fini dell’assimilabilità del docente non vaccinato al docente temporaneamente inidoneo all’insegnamento, con la conseguente applicabilità del profilo dell’orario lavorativo di cui al CCNI del 25 giugno 2008.
L’applicazione della disciplina contrattuale richiamata comporta – si legge nel parere – l’estensione ai docenti non vaccinati dell’orario di lavoro pari a 36 ore settimanali (art. 8, comma 1 CCNI), già operante, peraltro, per i lavoratori fragili (v. nota Ministero dell’istruzione 11 settembre 2020, n. 1585).
Acquisito il parere, il Ministero ha prontamente emanato la nota prot. n. 659 del 31.03.2022 con la quale, nel recepire le posizioni dell’Ufficio legislativo, ha altresì richiamato il CCNI 25 giugno 2008 ai fini dell’individuazione delle attività di supporto alle istituzioni scolastiche da affidare al personale non vaccinato.
In allegato i documenti.