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L’ULTIMA NOTA VERSARI SULL’OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE SCOLASTICO: RIFLESSIONI E CONSIGLI

L’ULTIMA NOTA VERSARI SULL’OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE SCOLASTICO: RIFLESSIONI E CONSIGLI

Dopo la pronta diramazione della nota 1927/2021 partecipiamo le inerenti riflessioni e i relativi consigli ai nostri soci, significando la posizione ufficiale di DIRIGENTISCUOLA.

Ciò nel presupposto che il parere ai richiesti riscontri, espresso dal Capodipartimento dr. Versari, per quanto autorevole, non esime i dirigenti scolastici dalla responsabilità di ragionare con la propria testa nell’interpretare le disposizioni normative primarie e così motivando in maniera congrua le proprie decisioni,  senza dover temere di incorrere in responsabilità disciplinari, e di altra natura, attivate dai solerti ortodossi del verbo ministeriale operanti negli uffici periferici dell’Amministrazione

Che poi, nella sostanza, è quel che suggerisce la stessa nota allorquando, concedendosi nella chiusa inusuali licenze poetiche, invita a “essere coraggiosi”, ad  “assumere rischi e decisioni” nel “fare quanto più e meglio (si) può” in una realtà “la più cruda e meno condita di ricette”, correttamente non potendo soccorrere l’ombrello protettivo di qualsivoglia, e impropria, supremazia gerarchica. Peccato che  il primo a comportarsi in modo completamente opposto è proprio il Dr. Versari che, evidentemente in modo provocatorio, continua, pilatescamente, a diramare suggerimenti e/o pareri.

Non si può aspettare la nota di Versari o di chicchessia per avviare le procedure che la norma prevede, per fare solo un es., vengano avviate il 15. La norma secondaria potrebbe al massimo, diramata in tempo,  impartire disposizioni sulla modalità di notifica per evitare che qualcuno, pensando di fare il furbo, non dovesse ritirare la raccomandata o, peggio, asserire che la non apertura della pec vale come non notifica. Gli UU.SS.RR. non hanno aspettato Versari: hanno rispettato la data del 15!

Ma proprio al punto critico che doveva chiarirsi – sul personale soggetto all’obbligo vaccinale – l’Amministrazione induce una ulteriore confusione, esentando qui gli assenti dal servizio “per legittimi motivi” ma non coloro che sono in malattia o assenti ad altro titolo – parimenti legittimo – che non sia incluso nell’elenco (peraltro comprendente le generiche “infermità”) figurante nella precedente nota n. 1889 del 7 dicembre: di tutta evidenza, un elenco non chiuso, di carattere meramente esplicativo e che dunque poteva già prima essere tranquillamente omesso. Poiché la legge – il D.L 172/2021 – è inequivoca nel suo tenore letterale, statuendo che il suddetto obbligo costituisce un requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative. E allo svolgimento delle attività lavorative non sono tenuti di certo coloro che sono in malattia, qui punto o poco rilevando l’ipotesi fattuale che queste assenze siano o meno strumentali alla volontà di sottrarsi all’obbligo vaccinale o di procrastinarlo il più possibile.

Quest’ultima è una valutazione politica che, in questa fase non rileva! Ben altri strumenti deve usare l’Amministrazione se vuole “punire” coloro che si mettono in malattia per sottrarsi all’obbligo vaccinale, invece di esporre i DS a diffide e denunce: meglio rischiare un procedimento disciplinare, comunque illegittimo e censurabile, che una denuncia …a proprie spese.

Per contro, merita un obiettivo apprezzamento lo sforzo che la nota compie riguardo i soggetti esenti dall’obbligo vaccinale, offrendo ai dirigenti scolastici un’ampia casistica (parimenti non chiusa, dunque anch’essa meramente esplicativa) sul come sia possibile utilizzarli in diverse mansioni, e sempreché infine si possano utilizzare, “in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio”.

E opportunamente conclude che è precipuo compito del datore di lavoro ogni intervento “sugli aspetti organizzativi connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa”, ricordando al riguardo che ai dirigenti scolastici non si chiede l’impossibile, ma semplicemente che adottino le misure che – nei termini dell’articolo 2087 del codice civile – secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare la salute del dipendente personale.

Se Versari deve continuare a diramare suggerimenti e/o pareri, farebbe bene a astenersi. Evidentemente il nostro chiarimento sugli strumenti utilizzabili,  non è stata recepito…ovviamente volutamente!

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