In merito alla nota inviata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto: “Contestazione del mancato invio della griglia di rilievo di cui alla delibera numero 201 del 13 aprile 2022 e invito alla regolarizzazione tardiva”, con la quale l’ANAC contestava il mancato invio della griglia di rilevazione relativa agli obblighi dettati dal legislatore in materia di trasparenza e integrità, si evidenzia, così come tra l’altro emerge ictu oculi, che la stessa è diretta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il quale, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 1, comma 7, legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” è individuato dagli organi di indirizzo politico e coincide, in ambito scolastico, con il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, così come previsto dalle “Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”, adottate con delibera n. 430 del 13 aprile 2016, secondo le quali: “Stante il ruolo ricoperto e le funzioni svolte dal dirigente scolastico cui compete l’adozione di tutti i provvedimenti e atti di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali nell’ambito dell’istituzione scolastica di cui è responsabile, l’Autorità non ritiene opportuno, in coerenza con le indicazioni fino ad oggi espresse di evitare la sovrapposizione di funzioni gestionali in aree a più elevato rischio di corruzione con quelle di RPC, che lo stesso possa assumere anche il ruolo di RPC. Il dirigente scolastico, infatti, è l’unica figura dirigenziale presente nelle istituzioni scolastiche e, in quanto tale, è responsabile di attività che potrebbero essere a rischio di fenomeni corruttivi. L’attribuzione dell’incarico di RPC al dirigente scolastico potrebbe, dunque, comportare uno svolgimento non efficiente delle funzioni e dei compiti che la normativa prevede in capo allo stesso RPC”.
A ciò si aggiunga come l’articolo 74, comma 4, decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, recita: “[…] Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all’articolo 14 nell’ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale”, nonché, la delibera 201 del 13 aprile 2022 recante: “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 e attività di vigilanza dell’Autorità”, che prevede esplicitamente come, nel caso in cui l’ente sia privo di OIV, o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l’attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che così come sopra evidenziato, si identifica con il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Ne deriva, quale logico corollario, così come si evince dalla norma e dalle indicazioni nazionali testé citate, l’impossibilità da parte delle Scuole di ottemperare a quanto richiesto dall’ANAC, non essendo le stesse tenute alla costituzione di organismi indipendenti di valutazione della performance.
All’uopo pare opportuno ricordare come ogni Istituzione scolastica deve inserire nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale un link con un rinvio al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, pubblicato dall’Ufficio Scolastico Regionale di competenza.
Alla luce della normativa richiamata, DIRIGENTISCUOLA ha segnalato all’Autorità Nazionale Anticorruzione l’assenza di incombenze in materia in capo alle Istituzioni scolastiche che, seppur materialmente destinatarie della nota di contestazione in discorso, non risultano neanche tra i soggetti indicati in epigrafe.