Trasmessa in data odierna, dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, la nota n. 1534 del 15.10.2021 , recante in oggetto Certificazione verde COVID-19 in ambito scolastico. Legge di conversione n 133/2021 entrata in vigore il 2 ottobre 2021. Sintesi dei contenuti.
La nota ha il dichiarato scopo di offrire una sintesi della normativa in oggetto, anche a seguito delle specifiche richieste trasmesse dalle istituzioni scolastiche.
OBBLIGO CERTIFICAZIONE VERDE PER IL PERSONALE SCOLASTICO
Confermata, in sede di conversione del DL 111/21, la previsione inerente l’obbligo di possesso ed il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico.
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SANZIONE AMMINISTRATIVA
Modificata la disciplina della sospensione del rapporto di lavoro: pur essendo confermata la decorrenza della sospensione dal quinto giorno di assenza ingiustificata, il soggetto “sospeso”, dopo aver acquisito la certificazione verde valida, potrà rientrare solo alla conclusione della supplenza conferita per sostituirlo (supplenza che, ricordiamo, potrà avere durata non superiore ai quindici giorni).
Non sono, inoltre, più previste sanzioni amministrative per il personale scolastico sprovvisto di certificazione verde.
OBBLIGHI E CONSEGUENZE PER SOGGETTI DIVERSI DAL PERSONALE SCOLASTICO
Confermato l’obbligo di possesso ed il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche e l’esclusione dell’obbligo per bambini, alunni e studenti e per i soggetti esenti dall’obbligo vaccinale.
La violazione di tali obblighi da parte di soggetti diversi dal personale scolastico comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa che, nel caso di soggetti esterni che abbiano avuto accesso alla struttura scolastica per ragioni di servizio o di lavoro, sarà comminata “al datore di lavoro” e non al lavoratore. L’irrogazione della sanzione è di competenza del Prefetto.
CONTROLLO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19
Confermato in capo ai dirigenti scolastici ed ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative, l’obbligo di verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di certificazione verde; è esplicitata la possibilità di delegare l’accertamento a personale formalmente individuato. Nei confronti dei soggetti esterni che accedano a scuola per ragioni di servizio o di lavoro, l’obbligo di verifica è anche a carico dei rispettivi datori di lavoro; in questo caso, i dirigenti scolastici eseguiranno solo dei controlli “a campione”. Nei casi in cui non sia stata ancora rilasciata certificazione verde all’avente diritto, le disposizioni in materia si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell’interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale.
SANZIONI PER EVENTUALE OMESSO CONTROLLO
Confermato l’impianto sanzionatorio per i soggetti che omettano di ottemperare al dovere di controllo. L’accertamento della violazione del dovere di verifica da parte dei dirigenti scolastici spetta ai DD.GG. degli UU.SS.RR. di competenza; i dirigenti scolastici, a loro volta, accerteranno eventuali violazioni da parte del personale delegato.
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI: INDICAZIONI OPERATIVE
Quanto all’accertamento della violazione degli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione verde, in caso di personale scolastico si rinvia alla nota prot. n. 1353 del 16.09.2021; in ipotesi di violazione da parte di soggetti diversi, si procederà alla contestazione della violazione mediante redazione del verbale di accertamento da rilasciarsi in copia al trasgressore e successiva trasmissione al Prefetto.