Nota prot. n. 9168: chiarimenti sulla valutazione finale

Nota prot. n. 9168: chiarimenti sulla valutazione finale

È stata emanata, dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, la nota prot. n. 9168 avente ad oggetto ulteriori precisazioni e chiarimenti sull’applicazione dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la “valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”. 

Facendo seguito alla nota prot. n. 8464 del 28 maggio u.s., con tale nuovo atto si forniscono ulteriori precisazioni in merito all’attuazione delle OO.MM. 9-10-11 del 16 maggio u.s., già da noi ampiamente commentate.

  1. Pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado

Gli esiti degli scrutini intermedi, con l’indicazione di “ammesso” o “non ammesso”, vanno pubblicati nella sola area del registro elettronico cui accedono gli studenti della classe di riferimento. I voti delle singole discipline vanno, invece, riportati nell’area riservata cui ogni singolo studente accede con le proprie credenziali. Qualora l’istituzione scolastica fosse sprovvista di registro elettronico, gli esiti degli scrutini potranno essere pubblicati all’albo della scuola, ma con la sola indicazione di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

La pubblicazione non dovrà eccedere i 15 giorni e non dovrà riportare indicazioni che possano identificare lo stato di salute o dati personali non pertinenti; in caso di pubblicazione all’albo, dovrà altresì essere prevista una calendarizzazione degli accessi per la presa visione.

  1. Pubblicità degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione

Soggetta agli stessi criteri su esposti è anche la pubblicazione on line degli esiti degli scrutini riferiti all’ammissione, o non ammissione, agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d’istruzione, con la sola differenza della durata della pubblicazione che, in questo caso, non dovrà eccedere i 30 giorni.

  1. Piano di apprendimento individualizzato per i nuovi percorsi degli istituti professionali

In riferimento ai nuovi percorsi degli istituti professionali di cui al D.lgs. 61/2017, per un necessario raccordo tra il nuovo assetto didattico-organizzativo e l’O.M. n. 11/2020 si precisa che:

  • i consigli delle classi in cui sono attivi i nuovi percorsi individuano i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento che necessitano di approfondimento e li inseriscono nel P.I.A. (Piano di Integrazione degli Apprendimenti), tenendo conto del carattere interdisciplinare della progettazione;
  • per gli alunni ammessi alla classe successiva con valutazioni inferiori a sei decimi, gli obiettivi di apprendimento e le strategie per il miglioramento dei livelli saranno indicati nel P.A.I. (Piano di Apprendimento Individualizzato). Onde evitare inutili duplicazioni con il P.F.I. (Progetto Formativo Individuale), l’istituzione scolastica potrà scegliere di far riferimento a quest’ultimo documento per la parte contenente le informazioni relative al P.A.I., allegando un estratto del P.F.I. al documento di valutazione finale;
  • per la valutazione intermedia al termine del primo anno dei nuovi percorsi, nei casi di ammissione si procederà all’adeguamento del P.F.I.; per i casi di non ammissione (limitatamente alle ipotesi di cui all’art. 4, c. 6 dell’O.M. 11/2020) il documento andrà rimodulato.

In allegato la nota ministeriale.

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