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NOVITÀ IN TEMA DI PCTO E TUTELE ASSICURATIVE

NOVITÀ IN TEMA DI PCTO E TUTELE ASSICURATIVE

Con la Legge 3 luglio 2023, n° 85  – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro- entrano  in vigore a partire dal 4 luglio 2023  misure normative importanti in materia di infortuni a scuola .

Esse introducono forme di tutela assicurativa per il personale della scuola e per gli studenti impegnati nelle attività formative e nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.

Le principali novità riportate negli articoli 17 e 18 del DL 4 maggio 2023, n. 48

 

  • Sostegno economico alle famiglie degli studenti deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1 gennaio 2018, durante le attività formative ((delle scuole o degli istituti)) di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università;
  • La progettazione dei PCTO deve essere coerente con il piano triennale  dell’offerta  formativa  e  con  il   profilo   culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi  di  studio offerti dalle istituzioni scolastiche;
  • Le istituzioni scolastiche  del   sistema   nazionale   di   istruzione individuano, nell’ambito dell’organico dell’autonomia   il  docente coordinatore di progettazione.
  • Introduzione di forme di monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento secondo modalità individuate con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito;
  • Obbligo per le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza di integrare il Documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione dedicata alle misure specifiche di protezione individuale da adottare per gli studenti impegnati nei PCTO. L’integrazione è fornita all’istituzione scolastica e costituisce allegato alla convenzione;
  • Modifiche alla Legge 107/2015 articolo 1, comma 41, lettera b): il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro riporterà una sezione  aggiuntiva relativa  alle capacità strutturali, tecnologiche e  organizzative  dell’impresa,  nonché’  all’esperienza maturata  nei  percorsi  per  le   competenze   trasversali   e   per l’orientamento e all’eventuale  partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria,  reti  di  scuole,  enti territoriali gia’ impegnati nei predetti percorsi per  le  competenze trasversali e per l’orientamento ;
  • Il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro e la «Piattaforma per i percorsi per le competenze  trasversali  e  per  l’orientamento» ( non più piattaforma per l’alternanza)  assicurano l’interazione e lo scambio di informazioni e di  dati  per la proficua progettazione dei percorsi per le competenze  trasversali e per l’orientamento;
  • Ampliamento delle coperture assicurative obbligatorie previste dall’ articolo 1, terzo comma, del Presidente della Repubblica 30  giugno  1965,n.  1124  alle seguenti categorie :
  1. Tutto il personale scolastico docente, tecnico, ausiliario ;
  2. Esperti esterni
  3. Ricercatori, assegnisti di ricerca
  4. Assistenti dei corsi di riqualificazione professionale;
  5. Gli studenti delle scuole, degli ITS Academy, CPIA, AFAM
  • Tale tutela assicurativa è limitata agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di  svolgimento  delle  attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze,  o  comunque  avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e  nell’ambito  delle attività  programmate  dalle istituzioni scolastiche. Al momento tale copertura è prevista solo  per l’anno scolastico 2023- 2024 .

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