SOGGETTI ESENTI DALL’OBBLIGO VACCINALE
In virtù di quanto previsto dall’art. 4, comma 2 del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021, convertito con modificazioni con legge n. 76 del 28.05.2021, al personale della scuola si applica la disposizione che prevede:
“solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo […] e la vaccinazione può essere omessa o differita”.
Le certificazioni di esonero da vaccino Covid sono:
- Certificazioni rilasciate ai sensi della Circolare Ministero della salute del 4 agosto 2021 n. 35309 ai soggetti che per “condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19”;
- Certificazioni di cui alla Circolare Ministero della salute del 5 agosto 2021 n. 35444 riguardanti l’esenzione temporanea dalla vaccinazione anti COVID-19 per i soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione COVITAR, ricevendo il vaccino ReiThera (una o due dosi).
PROROGA DEL CERTIFICATO DI ESENZIONE
Con la nota del Ministero della salute prot. n.0059069 del 23/12/2021 la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARSCoV-2/COVID-19 di cui alle predette circolari, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 31 gennaio 2022. Si conferma che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.
QUANDO VIENE RILASCIATA
Si ricorda che la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.
Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.
MODALITÀ DI RILASCIO E SOGGETTI AUTORIZZATI
Fino al 31 dicembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.
La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse.
Le certificazioni dovranno contenere:
- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _________” (se indicato fino al 30 settembre 2021 si intende automaticamente prorogata al 31 gennaio 2022);
- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).