Un classico! Quando si interpreta una norma in modo lato, abusando della stessa, il contenzioso è inevitabile e l’Amministrazione, o, come nella fattispecie, l’Agenzia incaricata – l’ARAN – è costretta a intervenire esprimendo il proprio parere o orientamento applicativo della norma. Esattamente quello che è successo con l’orario di servizio dei dirigenti scolastici. Per colpa di qualcuno si finisce per penalizzare l’intera categoria! Bisogna eliminare gli abusi, ovvero chi, forzando l’interpretazione della norma, pensa di poter dirigere la scuola dal salotto di casa propria, non penalizzare o esporre l’intera categoria a possibili contenziosi stabilendo che il Dirigente deve stare a scuola ogni giorno…definendo autonomamente la durata della prestazione giornaliera. Cioè a dire che potrebbe anche fermarsi 10 minuti, il tempo di salutare e prendere il caffè!!
Il 23/12/2022 l’ARAN ha pubblicato, opportunamente sollecitata, l’orientamento applicativo inerente l’orario di servizio dei dirigenti scolastici, forzandolo fino al punto da ritenere che “In altri termini, il dirigente, (…) deve garantire la sua presenza in servizio giornaliera, mentre può definire autonomamente la durata della prestazione giornaliera”.
Un’autentica forzatura illegittima, illogica, improduttiva e intollerabile e, comunque, non vincolante, ma che, se non chiarita, potrebbe esporre a contenziosi anche…irreversibili!
DIRIGENTISCUOLA per tutelare la categoria, con la nota allegata, ha chiesto all’ARAN di convocare le parti che hanno sottoscritto il CCNL, purtroppo ancora vigente per mancata disdetta, per definire consensualmente il significato – ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 165/2001 -, dell’art. 26, comma 4, lett. d) del CCNL Area Istruzione e ricerca dell’8.07.2019.
Il Presidente Fratta: “L’art. 2 del CCNL 2016/2018, prevede che, sia la disdetta del CCNL che l’interpretazione delle norme pattizie, deve essere richiesta da una delle parti: l’ARAN o le OO.SS. firmatarie del CCNL. Non basta, quindi, la sola richiesta di DIRIGENTISCUOLA per imporre all’ARAN – che potrebbe farlo anche motu propri! – di convocare le parti per definire consensualmente le norme pattizie; come non è bastata la sola disdetta di DIRIGENTISCUOLA del CCNL scaduto il 31/12/2018 e prorogato automaticamente di anno in anno per mancata disdetta tre mesi prima. Scadrà il 31/12/2023… se sarà disdetto tre mesi prima, altrimenti sarà prorogato anche per il 2024… Elementare!!!”