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ORGANICI DIRIGENTI SCOLASTICI: DIRIGENTISCUOLA SOLLECITA IL CONFRONTO CON UN DOCUMENTO TECNICO

ORGANICI DIRIGENTI SCOLASTICI: DIRIGENTISCUOLA SOLLECITA IL CONFRONTO CON UN DOCUMENTO TECNICO

In data odierna è stato trasmesso alla Direzione Generale per il personale scolastico un corposo e dettagliato documento tecnico-giuridico contenente le posizioni di DIRIGENTISCUOLA sulla bozza di decreto ministeriale relativo alla consistenza delle dotazioni organiche del personale dirigenziale per l’anno scolastico 2021-2022.

Il documento è stato predisposto in vista del Confronto che DIRIGENTISCUOLA – unica O.S. a farlo – ha richiesto in occasione dell’incontro sull’informativa inerente l’organico dei dirigenti scolastici per l’a.s. 2021/2022 tenutosi il 16 aprile u.s.

In quella sede, infatti, DIRIGENTISCUOLA ha assunto posizioni contrarie a quelle espresse dall’Amministrazione nella bozza di D.M., relative alla presunta non applicabilità della previsione contenuta nella legge di Bilancio 2021, n. 178/2020, in merito alla revisione dei parametri per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche. A ciò osterebbe il fatto che i nuovi parametri siano stati stabiliti limitatamente all’anno scolastico 2021/2022, costringendo al conferimento di incarichi annuali in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. 165/01.

L’Amministrazione non intende, quindi, mettere le sedi così ridimensionate a disposizione né della mobilità interregionale né dei nuovi conferimenti d’incarico.

La proposta tecnica formulata da DIRIGENTISCUOLA si basa su un ragionamento logico-giuridico che muove dall’art. 19, c. 2 del D.Lgs. 165/01, secondo cui la durata minima dell’incarico dirigenziale è di tre anni e non può eccedere i cinque, potendo però essere inferiore al minimo se essa coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato. Ebbene: l’art. 1, c. 978 della legge 178/2020, prevalente non solo in quanto lex posterior, ma anche in quanto lex specialis, configurerebbe un’ulteriore eccezione alla normale durata triennale degli incarichi dirigenziali accanto a quella, già prevista, del limite d’età per il collocamento a riposo.

Argomentando in maniera difforme da questi canoni ermeneutici, saremmo costretti a prendere atto di un ribaltamento negli assetti di potere costituzionalmente prefigurati, con un Parlamento che legifera invano ed un Esecutivo che assurge a giudice delle leggi.

Sulla base di queste ed ulteriori considerazioni di natura squisitamente tecnica elaborate nel corposo documento predisposto ad hoc – da mantenersi, per il momento, riservato, in attesa dello svolgimento dell’atteso Confronto – DIRIGENTISCUOLA chiederà che le sedi ridimensionate vengano messe a disposizione sia della mobilità interregionale che dei nuovi conferimenti d’incarico: il Legislatore ha cambiato i parametri per il dimensionamento per assicurare anche a queste istituzioni scolastiche un DIRIGENTE  e un DSGA!

Ricordiamo che il Confronto, formalmente richiesto in data 16.04.2021, dovrà svolgersi e concludersi entro il 3.05.2021, decorsi i 15 gg previsti dall’art. 5, c. 2, del vigente CCNL Area Istruzione e Ricerca.

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