Pensioni: decreto ingiuntivo del tribunale di napoli nuovo modello di diffida

Non ha perso tempo il pensionato partenopeo. Letta la sentenza della Consulta si è rivolto al Giudice per avere i soldi che gli erano stati “trattenuti” contro la sua volontà. Con   decreto ingiuntivo del 29 maggio il Tribunale di Napoli, sezione lavoro,  ha accolto il ricorso di un pensionato partenopeo presentato prima che il governo annunciasse il decreto sui rimborsi delle pensioni, ingiungendo il pagamento  di 3.074 euro a titolo di arretrati dopo la bocciatura del blocco delle indicizzazioni delle pensioni da parte della Corte Costituzionale.

Immediata la reazione del Governo che, temendo una valanga di decreti ingiuntivi, afferma  “ma i ricorsi dovranno tenere conto del decreto del governo.”  E’ quanto ricorda il ministero del Lavoro, ribadendo quanto già affermato dal ministro Giuliano Poletti sulla possibilità di ricorrere contro i rimborsi parziali previsti dopo la sentenza della Consulta sulle pensioni.

Facile prevedere, quindi, che il Governo impugnerà il decreto ingiuntivo e, quindi, non corrisponderà quanto dovuto. Segno dei tempi, del cambiamento delle regole e della legge del più forte eppure si dice che la legge sia uguale per tutti!

“Dal punto di vista della legittimità – aveva sottolineato il ministro del Lavoro Giuliano Poletti- noi siamo convintissimi di aver pienamente ottemperato a quanto la Corte ha in qualche modo sottolineato come limiti della normativa precedente per cui ha scelto di cassare quella parte della norma”. Quindi se la norma è stata cassata, ossia se la corte Costituzionale ha sentenziato che la norma era illegittima, come può affermare il ministro Poletti di aver ottemperato “pienamente” se il Governo ha decretato di restituire, peraltro, come bonus, solo una parte di quanto indebitamente trattenuto e, peraltro, solo ad alcuni?

Che ci azzecca, direbbe il caro Di Pietro. Il decreto vale per il futuro, ma non cancella i diritti acquisiti dai pensionati nel passato, e la sentenza della Consulta interessa proprio le pensioni pregresse per le quali è ampiamente legittimo, vista la posizione del Governo, ricorrere al Giudice, se si vogliono far valere i propri diritti.

Intanto è opportuno diffidare l’INPS.  Abbiamo rivisto e migliorato il modello di diffida già pubblicato il  26 maggio scorso,   e lo mettiamo a disposizione di tutti i pensionati.

Se l’INPS non pagherà entro i termini previsti  bisognerà rivolgersi al Giudice.

Invitiamo i colleghi interessati a trasmettere, all’indirizzo ricorsidirigenti@libero.it  la diffida inviata all’INPS . Sarà nostra cura contattarli per l’azione legale.

Appello per dirigenti scolastici a tempo determinato

Un Paese civile e una O.S. seria e degna di tale nome non può, per questioni di interessi e/o convenienze, non interessarsi anche del problema dei dirigenti scolastici a tempo determinato, i cd. “presidi”incaricati”.

 

Avviso ai naviganti

L’ANIEF ha recentemente predisposto e diramato un modello di mozione da approvare in Collegio dei docenti e inviare al MIUR, per esprimere il netto dissenso nei confronti del DDL 2994 sulla scuola, attualmente in discussione in Parlamento.

Sentenza Corte Costituzionale – atto di diffida e messa in mora

Quando c’era una Costituzione; quando le sentenze della Corte Costituzionale si eseguivano senza se e senza ma; quando il Governo non aggirava le sentenze della Corte Costituzionale; quando dopo aver scippato soldi ai  cittadini e, per effetto di una sentenza, il Governo decide di restituire ad alcuni si e ad altri no solo parte di quanto scippato, facendolo passare come BONUS, ossia come un regalo, non siamo più in un Paese democratico e civile e la dittatura è alla porte.

Che non ci siano soldi;  che l’Italia sia un Paese corrotto; che chi ruba non va in galera; che lo sperpero del danaro pubblico continua; che nessuno dà il buon esempio iniziando con l’eliminare il vitalizio ai parlamentari e a tutti sindacalisti che usufruiscono dello stesso beneficio; che le opere pubbliche costano (chissà perché!) anche il quintuplo che negli altri Paesi, ecc…  lo sanno tutti e ci siamo anche assuefatti invece di reagire!

Che, di conseguenza, il Governo  non poteva fare altro che dire ai cittadini che, quanto scippato, sarebbe stato restituito magari a rate recuperando i soldi spesi allegramente, diminuendo la spesa pubblica e eliminando gli sprechi, sarebbe anche stato accettato e compreso da tutti, seppure a malincuore, ed era prevedibile.

Che, invece, il Governo decidesse d’imperio, di restituire solo una parte di quanto scippato e solo ad alcuni, facendolo passare, peraltro, come BONUS,  questo non se lo sarebbe aspettato nessuno.

Che, di conseguenza, per difendere i propri diritti, non c’è altra soluzione che ricorrere al Giudice, specie per i Dirigenti scolastici, non è una novità.

Alle altre violenze, vedi mancato riconoscimento della RIA, mancata liquidazione, in alcune regioni (vedi UMBRIA) della retribuzione di posizione e di risultato,  dobbiamo aggiungere anche questa, ma, questa volta, non siamo soli!

Il primo  passo è l’invio all’INPS di una diffida e messa in mora con interruzione di qualsivoglia prescrizione

Se il D.L. sarà convertito in legge, entro i previsti 60 giorni, bisognerà ricorrere al Giudice.

Resta una amara delusione e considerazione. Che governo è quello che costringe i cittadini a ricorrere al Giudice? Che fiducia i cittadini  possono avere nelle Istituzioni? Evidentemente questo non interessa ai nostri Governanti. Del resto in Democrazia per governare occorre il consenso del popolo, in dittatura no e in Italia  è alle porte!

Vademecum sulle prove invalsi e sciopero del 12 maggio

Facendo seguito a due precedenti articoli pubblicati sul nostro sito l’8 maggio 2015 (I sindacati di base tentano di boicottare le prove INVALSI e Fallito il boicottaggio dei COBAS alle prove INVALSI )  forniamo ai soci e all’intera categoria un VADEMECUM contenente un sistemico decalogo dei comportamenti da tenere il prossimo 12 c.m., giorno di espletamento delle prove INVALSI e proclamazione dello sciopero da parte di alcune OO.SS.

Sul rimborso spese ai dirigenti scolastici recantisi in visita nelle scuole in altri comuni

Qualche giorno addietro una dirigente scolastica della Puglia ha riproposto la “vexata questio” del rimborso delle proprie spese sostenute per l’espletamento di compiti di verifica e di controllo in sedi scolastiche periferiche dislocate in altri comuni della provincia, contestatele da uno dei due revisori dei conti in data postuma e in via informale, con tanto di minaccioso invito a rifondere all’erario la – poco più che ridicola – somma che si sarebbe indebitamente attribuita.

Prima di risponderle – e di estendere la risposta ai numerosi colleghi che quotidianamente visitano il nostro sito – abbiamo ritenuto di richiedere il parere di un autorevole esperto che cura un’apposita rubrica su una rivista scolastica, contestualmente, e doverosamente, partecipandogli la nostra posizione.

La risposta negativa del pregiato interlocutore, che ha così condiviso i rilievi  del predetto revisore dei conti, non ci è parsa persuasiva, per le ragioni in prosieguo esplicitate.

L’esperto interloquito giustamente ha preso le mosse dal decreto legge 78/10, convertito dalla legge 112/10, che, all’art. 6, comma 9, ha prescritto l’inapplicabilità al personale contrattualizzato (nella specie, i dirigenti scolastici) del combinato disposto di cui all’art. 15 della legge 836/73 e all’art. 8 della legge 478/78.

Trattasi della norma che attribuiva al personale svolgente “funzioni ispettive” in località comprese nella propria circoscrizione, e comunque non oltre i limiti della provincia, il diritto all’uso del mezzo proprio – qualora mancassero mezzi pubblici di linea e/o ciò fosse risultato conveniente per l’Amministrazione – percependo un’indennità chilometrica pari a un quinto del prezzo di benzina super, spettante o meno l’indennità di trasferta.

Subito dopo cita la circolare interpretativa della Ragioneria generale dello Stato n. 36 del 22 ottobre 2010, che, per contro, fa salva l’applicabilità della normativa a tutti quei pubblici dipendenti che, pur non rientrando nella categoria degli ispettori, siano impegnati nello svolgimento di“funzioni istituzionali relative ai compiti diverifica e di controllo”.

La dirigente scolastica pertanto avrebbe potuto chiedere d’essere autorizzata all’uso del mezzo proprio, solo qualora potesse ammettersi che le funzioni da svolgere nelle sezioni staccate siano qualificabili funzioni istituzionali relative a compiti di verificae di controllo”. Ma così non è – “rectius”: non sarebbe – perché l’articolo 25 del D. Lgs 165/01 definisce quelle del dirigente scolastico “funzioni di direzionecoordinamento, di valorizzazione delle risorse umane, di organizzazione e di amministrazione”.

D’altra parte – prosegue il parere e sempre condividendo la medesima determinazione del revisore dei conti – l’articolo 24 del decreto legislativo poc’anzi citato fa rientrare ogni compito afferente all’esercizio della funzione nel principio di onnicomprensività che caratterizza il trattamento economico di ogni dirigente, remunerante, per l’appunto, “tutte le funzioni e i compiti attribuiti aidirigenti…nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio”: Tanto ciò vero – conclude – che la presenza di sezioni staccate è uno dei parametri che compongono la retribuzione di posizione (variabile) del dirigente.

A quest’interpretazione devono riproporsi le seguenti obiezioni:

1-    le funzioni istituzionali relative ai compiti di verifica e di controllo” possono ben essere incluse nel profilo – o declaratoria professionale, che dir si voglia – del dirigente scolastico, responsabile dell’ottimale organizzazione del servizio complessivo nonché intestatario di quelle che dottrina e giurisprudenza denominano “posizioni di garanzia: Si pensi, giusto per proporre due esempi, al suo obbligo di verificare, come datore di lavoro, che in ogni sede sia assicurato il puntuale rispetto della normativa sulla sicurezza, ovvero l’altrettanto puntuale rispetto dell’orario di servizio del proprio dipendente personale, anche con visite a sorpresa;

2-    il principio di onnicomprensività del trattamento economico vale certamente – peraltro temperato dalle eccezioni di legge – per tutte le voci qualificabili retributive, correlate al sinallagma delle controprestazioni professionali, mentre nel caso di specie trattasi di mero rimborso di spese vive sostenute, imputabili all’autonomo bilancio dell’istituzione scolastica e parimenti strumento per la piena realizzazione, e controllo-verifica, dell’ottimale erogazione del servizio scolastico.

Al riguardo, decisamente  inconferente sembra il richiamo alla retribuzione di posizione variabile, che certamente può dirsi anche parametrata sulla presenza di sedi periferiche, più o meno disagevoli, collocate nello stesso comune o , ancor più, in comuni diversi. Inconferente, perché è ragionevole supporsi preordinata a riconoscere, e remunerare, la maggiore gravosità dell’ordinario, generale e istituzionale lavoro svolto dal dirigente rispetto a quello di un collega cui sia stata assegnata un’istituzione scolastica monoindirizzo, magari al limite del dimensionamento ottimale e insistente in una sola sede.

Conclusivamente, DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR, è dell’avviso, norme alla mano,  che il dirigente scolastico, ogni dirigente scolastico che versi nella fattispecie denunciata – e giustamente contestata – dalla  collega, possa e debba, allorquando appronterà il Programma annuale, prevedere e finanziare un capitolo, con criteri di misurata discrezionalità, o principio di ragionevolezza, integrato da un elastico piano di visite alle sedi periferiche; per poi attuarlo autorizzandosi, esso stesso siccome dirigente di vertice dell’istituzione scolastica cui è preposto, all’uso del mezzo proprio e dimostrandone la convenienza (oltre al prezzo dei biglietti vanno aggiunti i costi per pasti,  per il tempo, ecc…!)  rispetto al ricorso ai mezzi pubblici di linea, qualora esistenti, ed ampiamente rispetto al maggior costo riveniente dall’uso degli stessi; infine dando disposizioni, se necessario con propria determina,  al DSGA per l’emissione dei relativi mandati di pagamento.

Quanto sopra presuppone, naturalmente, che  il dirigente scolastico stimi che, così operando, possa contrastare un possibile rilievo dei revisori dei conti o, all’evenienza, controdedurre  davanti alla delegazione regionale della Corte dei conti.

Salvo che, semplicemente, non decida di lasciar perdere e metter mano, da subito, alle proprie tasche così come succede spesso, creando precedenti e consolidando un modus operandi … che conviene all’Amministrazione.  Succede solo nel mondo della scuola!

I Sindacati di Base tentano di boicottare le prove INVALSI del 12 maggio

COMUNICATO STAMPA

Senza tenere in alcun conto il clamoroso insuccesso dell’azione di boicottaggio tentata invano il 5 e 6 maggio e sistematicamente reiterata ogni volta contro la somministrazione delle prove INVALSI, continua imperterrito il ridicolo e fastidioso  invio di messaggi mail e  anche di PEC nelle caselle istituzionali delle scuole da parte dei responsabili nazionali regionali e provinciali dei COBAS, USI, ASA AUTOCONVOCATI e siglette varie della microgalassia del sindacalismo di base.

In tutti questi messaggi si ripete il rito della diffida ai presidi invitandoli al rispetto delle norme e inventandosi, di sana pianta, tutta una serie di presunti quanto inesistenti comportamenti antisindacali.

Già il precedente tentativo di boicottare le prove della scuola primaria è stato un flop assoluto in quanto ha avuto adesioni marginali e insignificanti, che al massimo sono arrivati all’8%, perché i docenti sanno bene che le prove INVALSI sono obbligatorie per legge e costituiscono un adempimento sanzionabile anche disciplinarmente.

Si tratta di un obbligo di servizio che è stato imposto per via legislativa, a cui il docente non può sottrarsi e, obtorto collo, se ne deve fare carico. Il riferimento è appunto l’art. 51 comma 2 del decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito nella legge n. 35 il 4 aprile 2012 ove sta scritto che le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti.

Questo significa che essendo un’attività ordinaria d’istituto va garantita nella maniera più assoluta e quindi rientra tra le attività funzionali dell’insegnamento.

I responsabili dei deliranti comunicati conoscono bene la legge. I Cobas e gli altri sindacatini di Base sanno anche bene che non esistono i presupposti  per il minacciato ricorso  per antisindacalità ex art. 28 della L.300/70 contro i Dirigenti. Avendo tutte le armi spuntate ricorrono al classico spauracchio di tentare di intimidire e subornare  i capi di istituto con una diffida priva di qualsiasi efficacia e valore giuridico e, quindi, da cestinare.

Meraviglia  l’assoluto silenzio del MIUR e degli uffici degli USR  che non  tutelano i Dirigenti scolastici,  considerandoli come controparte su cui scaricare tutte le rogne e le responsabilità, al pari dei sindacati.

E’ ora di dire basta. E’ ora che anche l’Amministrazione alzi la voce e tuteli i propri Dirigenti.

DIRIGENTISCUOLA ha dato mandato al proprio ufficio legale di valutare e verificare eventuali ipotesi di reati nei confronti  dei firmatari dei comunicati per tentativi di intimidazione  nei confronti dei Dirigenti scolastici che, nell’esercizio delle loro funzioni, sono a tutti gli effetti pubblici ufficiali.

La sentenza del Trib. di Roma n. 16718/2012,  citata a sproposito in tutti i comunicati,  non ha alcuna attinenza con la fattispecie in quanto esula dalla materia oggetto in questione mentre, invece, esistono numerose  sentenze che statuiscono le buone ragioni dell’INVALSI e delle scuole.

 I Dirigenti Scolastici non devono  tenere in nessun conto le diffide che vanno cestinate e  procedere regolarmente, il 12 maggio, alla somministrazione delle prove INVALSI secondo le procedure definite dall’istituto.

Il Dirigente Scolastico – sottolinea Attilio Fratta, Segr. Naz. della DIRIGENTISCUOLA – ha l’obbligo di avviare, nei confronti del personale che, a qualunque titolo, dovesse ostacolare e/o boicottare le prove, un procedimento disciplinare trasmettendo gli atti, entro gg. 5, all’U.S.R. , ovvero agli Uffici Provinciali,  qualora delegati dai DD.GG.,  atteso che la sanzione irrogabile non può essere ritenuta di “minore gravità” e, quindi, non rientrante nelle competenze del Dirigente Scolastico. In questo modo, peraltro, l’Amministrazione non potrà rimanere silente persistendo, anche in capo alla stessa, l’obbligo dell’azione disciplinare. Confidiamo, comunque, nella professionalità e nella deontologia del personale che, pur avendo mille ragioni per contestare, non può venir meno agli obblighi di servizio. E’ opportuno, infine, che le minacce, le diffide o quant’altro dovesse pervenire alle scuole,  venissero inviate sia al Miur che agli UU.SS.RR. in modo che l’Amministrazione possa valutare ogni possibile forma di tutela nei confronti dei Dirigenti e delle Istituzioni scolastiche  che gli stessi rappresentano”.

Fallito il boicottaggio dei Cobas alle prove INVALSI

Anche quest’anno i Cobas hanno invitato allo sciopero contro il test Invalsi. Una prova obbligatoria a cui sono tenuti i docenti. La somministrazione e correzione delle prove INVALSI fanno parte degli obblighi di servizio e lo stabilisce il decreto legge n. 5 del 2012  disponendo, all’art. 51 comma 2,  che “le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti.”

Si tratta di un obbligo di servizio a cui il docente non può sottrarsi e,  obtorto collo,  se ne deve fare carico. L’art. 51 comma 2 del decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito nella legge n. 35 il 4 aprile 2012,  statuisce che le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti. Questo significa che essendo un’attività ordinaria d’istituto va garantita nella maniera più assoluta e quindi rientra tra le attività funzionali dell’insegnamento.

I test si sono svolti il 6 e 7 maggio dopo che la presidente Ajello ha deciso di spostarli dalla precedente data del 5 proprio per impedirne il boicottaggio.

Lo sciopero è stato proclamato anche per il 12 maggio, che vede coinvolti nelle prove Invalsi gli alunni del secondo anno delle superiori.

La presidente Ajello ha inviato un messaggio ai docenti in cui ricorda che i risultati delle prove sono un riferimento importante per le ricerche del Miur e non solo. E, quest’anno più che mai, rappresentano una componente fondamentale del Sistema nazionale di valutazione delle scuole.

Ma l’appello al contrasto e al boicottaggio è fallito. I dati diffusi dallo stesso INVALSI dicono che il 6 maggio 2015 si è svolta la prima giornata delle prove INVALSI nella scuola primaria, dedicata all’Italiano. Le prove hanno coinvolto rispettivamente circa 529 e 532 mila studenti delle classi II e V primaria.

PRIMARIA

Partecipazione classi campione 88,43% 87,74%;

Partecipazione classi non campione 89,22% 88,57%;

Partecipazione complessiva (classi campione e non campione) 89,18% 88,53%;

Il grado di partecipazione delle classi alla prova d’Italiano per la classe II e V primaria è tale da garantire la significatività della rilevazione sia per le classi campione sia per quelle non campione.

L’INVALSI coglie l’occasione per rinnovare il ringraziamento ai docenti, ai dirigenti e agli stessi alunni che hanno partecipato alla rilevazione.

Il 7 maggio 2015 si è svolta la seconda giornata delle prove INVALSI nella scuola primaria, dedicata alla Matematica. Le prove hanno coinvolto rispettivamente circa 529 e 532 mila studenti delle classi II e V primaria.

Partecipazione classi campione 90,81% 89,11%;

Partecipazione classi non campione 90,66% 89,91%;

Partecipazione complessiva (classi campione e non campione) 90,66% 89,87%;

Il grado di partecipazione delle classi alla prova di Matematica per la classe II e V primaria è tale da garantire la significatività della rilevazione sia per le classi campione sia per quelle non campione.

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