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Sedi interregionalità

In allegato, man mano che verranno pubblicati,  i provvedimenti degli UU.SS.RR. relativi all’oggetto.

Laboratori territoriali occupabilità: discriminazioni tra ordini di scuole

I laboratori territoriali per l’occupabilità, da realizzare nell’ambito del piano nazionale scuola digitale (PNSD), riservati alle sole istituzioni scolastiche del secondo ciclo. Perché non estenderli anche alle scuole del 1° ciclo?

Il comma 60, dell’art.1 della legge 107/2015 (cd. BUONA SCUOLA) prevede che favorire lo  sviluppo  della  didattica  laboratoriale,  le istituzioni     scolastiche,     anche     attraverso     i      poli tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per l’occupabilità attraverso la partecipazione, anche  in  qualità  di soggetti  cofinanziatori,  di  enti  pubblici  e  locali,  camere  di commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura,   università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale,  istituti tecnici superiori  e  imprese  private,  per  il  raggiungimento  dei seguenti obiettivi:

    a) orientamento della didattica e  della  formazione  ai  settori strategici del made in Italy,  in  base  alla  vocazione  produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;

    b) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al  lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;

    c) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell’orario scolastico.

Trattasi di una nuova tipologia di laboratori aperti anche in orario extra scolastico, pensati per essere palestre di innovazione e spazi dove mettere in campo attività di orientamento al lavoro e di alternanza, ma anche progetti contro la dispersione scolastica e per il recupero dei neet, cioè di giovani non inseriti in percorsi di studio, né nel mondo del lavoro.

Il MIUR con nota 10470 ha pubblicato un AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE da parte delle istituzioni scolastiche ed educative per l’individuazione di proposte progettuali relative ai suddetti laboratori, le quali dovranno costituirsi in rete (almeno tre scuole), ma la cui capofila sia unicamente un’istituzione scolastica del 2°ciclo.

Le istituzioni scolastiche che intendono avanzare la propria manifestazione di interesse devono possedere i seguenti requisiti:

1) individuazione di una rete di scuole composta da almeno n. 3 istituzioni scolastiche ed educative, di cui la capofila deve essere un istituto secondario di secondo grado statale;

2) coinvolgimento di almeno un ente locale e di almeno un ente pubblico (quali ad esempio università o centri di ricerca e/o studio) nella realizzazione dei laboratori territoriali per l’occupabilità.

3) disponibilità di spazi per la realizzazione dei predetti laboratori.

Il requisito di cui al punto 1)taglia fuori, in qualità di scuola capofila, le istituzioni scolastiche del 1°ciclo, escludendo un importante e vitale settore del nostro sistema educativo. Proprio per questo motivo la DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR si fa promotrice di una espressa richiesta al MIUR affinché questovulnus venga sanato prima della scadenza del 7 ottobre 2015. A tal riguardo pubblichiamo una circostanziata lettera di una nostra socia nella quale vengono esplicitate le motivazioni di tale richiesta.

Servizio Consulenza

DIRIGENTISCUOLA ha riorganizzato il proprio servizio di consulenza alla categoria.

Consulenza

DIRIGENTISCUOLA ha riorganizzato il proprio servizio di consulenza alla categoria.

Riorganizzato il servizio di consulenza

Al fine di  agevolare e consentire un più efficace e efficiente utilizzo del servizio  alla categoria, DIRIGENTISCUIOLA ha ristrutturato il servizio di consulenza.

E’ stato individuato un pool di esperti nelle singole problematiche. Per quesiti veloci e urgenti si possono contattare i consulenti negli orari previsti. Per problematiche complesse che richiedono studio di pratiche e predisposizione dic documenti e atti, si potrà ricorrere al servizio di posta elettronica.

Per accedere al servizio cliccare, sul lato sinistro della home page del sito e cliccare sul link consulenza.

Interregionalità: assegnazione regione

Pubblicato il d.d.g. n. 948 del 17/09/2015 con il quale vengono assegnate le regioni.

Eventuali rinunce entro la mezzanotte del 21/09/2015. Prevedibile che già dal 22 la D.G. del Personale provvederà alle eventuali nuove individuazioni e che i DD.GG. delle regioni interessate provvederanno alle assegnazioni delle sedi  nei giorni immediatamente successivi con indicazione della data della presa di servizio e conseguente revoca delle reggenze eventualmente assegnate.

Prevedibile, quindi, che già a partire da lunedì 28 settembre, i neo dirigenti prenderanno servizio nelle sedi assegnate.

DIRIGENTISCUOLA  formula i migliori auguri ai neo dirigenti e ricorda che per ogni problema possono usufruire del servizio di consulenza.

Vicario: si puo’ esonerare e nominare il supplente?

Nelle more della definizione dell’organico potenziato di cui alla fase C) del piano straordinario di assunzioni per l’a.s. 2015/2016 previsto dalla ‘BUONA SCUOLA’ e, dopo tanto tergiversare, il MIUR con nota prot. 1875 del 03.09.2015, ha fornito chiarimenti per la concessione di esoneri e semisoneri da parte dei dirigenti scolastici. Nella citata nota si legge che i suddetti provvedimenti di concessione di esoneri e semiesoneri,  e le relative sostituzioni, potranno avvenire secondo le disposizioni di cui all’art. 459 del T.U., sia pur abrogato dall’art. 1 comma 329 della legge di stabilità 2015.

A questa ha fatto seguito un’ulteriore precisazione del MIUR che, a fronte di un quesito posto dall’USR-LOMBARDIA, ha confermato tale possibilità specificando che laddove i docenti individuati risultassero successivamente appartenenti ad una classe di concorso per la quale non sono possibili immissioni in ruolo nella suddetta fase C) per mancanza di aspiranti, il posto del docente esonerato rimarrà assegnato al supplente precedentemente nominato. Tale posto non  andrà calcolato nell’organico dell’autonomia determinando una decurtazione dei posti spettanti.

Come una nota ministeriale (nemmeno una circolare) possa disattendere una disposizione legislativa e far rivivere un articolato ad oggi abrogato, non è dato sapere. Tra l’altro la suddetta nota, pur richiamando i vecchi parametri di riconoscimento dell’esonero e semiesonero (per la scuola dell’infanzia e primaria-solo l’esonero-quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi, mentre per le scuole di I grado, istituti comprensivi, istituti di secondo grado e istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione, l’esonero, quando si tratti di istituti o scuole con almeno cinquantacinque classi o, il semi esonero, quando si tratti di istituti o scuole con almeno quaranta classi), a ben guardare non fornisce indicazione alcuna sulla tipologia di contratto a tempo determinato da stipulare, ma solo un indicazione ai competenti USR di informare i dirigenti scolastici della ‘possibilità’ di effettuare le nomine in oggetto e relative sostituzioni fino al completamento della fase C) relativa al suddetto piano straordinario di assunzioni”.

Indicazioni che alcuni USR hanno accolto (vedasi l’USR-LAZIO-nota prot.20614 del 04.09.2015) comunicando  che “il posto o lo spezzone orario lasciato libero dal docente esonerato o in semi esonero può essere coperto con nomina fino all’avente diritto”, mentre altri USR (leggasi USR-PUGLIA) hanno laconicamente disatteso rimandando semplicemente alla nota ministeriale senza indicazione alcuna sulla tipologia di nomina da effettuare.

Quale può essere, ad oggi, il comportamento più corretto da parte dei dirigenti scolastici?

Partendo dalla consapevolezza che si sta disattendendo una precisa disposizione di legge, resta la circostanza di ‘poter’ eseguire le indicazioni fornite dall’amministrazione. Indicazioni non certamente prescrittive, ma comunque bastevoli ad evitare un domani addebiti e responsabilità di natura disciplinare o erariale da parte della stessa amministrazione. O quanto meno addebiti per colpa grave o dolo!

Ergo, si può nominare il supplente sull’esonero/semiesonero del collaboratore con funzioni vicarie, però con nomina fino all’avente diritto.  Si ricorda a tal riguardo che l’art. 459 del T.U. prevedeva che ‘solo’ nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrativesi potesse disporre un provvedimento di esonero o  semiesonero. Attendendo, nelle more, l’autorizzazione del MEF.

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