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Accolti altri due ricorsi dei presidi incaricati dal giudice di Sondrio; un altro importante successo giudiziario dei dirigenti scolastici della CONFEDIR

Il Giudice del Lavoro di Sondrio ha accolto, in data 18 settembre, altri due ricorsi dei presidi incaricati.

Il testo base dei ricorsi è stato redatto dall’avv. Walter Miceli, ormai noto per gli innumerevoli successi giudiziari ottenuti contro il MIUR, mentre la predisposizione dei ricorsi, la confutazione delle tesi dell’Amministrazione e la discussione della causa è stata brillantemente sostenuta da Sharmine Carluccio, avvocato dell’associazione Dirigentiscuola-Confedir per la Lombardia. 

La penalizzazione mensile, del primo ricorrente, calcolata dal collega Pietro Perziani,  era pari a 680,45 euro,  quindi la richiesta per i cinque anni precedenti, per tredici mensilità, era pari a 44.229,50 euro; quella del secondo di €. 881,04 mensili, con una conseguente penalizzazione, per i tre anni precedenti, per tredici mensilità,  pari a  euro 34.360,56.

Il Giudice ha accolto integralmente la richiesta riconoscendo al centesimo quanto richiesto, condannando tra l’altro  l’Amministrazione  alle spese pari, rispettivamente, a €. 2.800 e a €. 2.500 oltre “oltre Iva e CPA come per legge, ordinandone il pagamento diretto in favore del suo procuratore antistatario avv. Sharmine Carluccio”.

Pubblicazione dell’USR Lombardia dei materiali del corso di formazione per dirigenti

Disponibili i materiali del convegno per dirigenti scolastici “La legislazione scolastica e il contenzioso. I problemi della scuola in giudizio”.
Si segnala la pubblicazione dei materiali  relativi al corso di formazione per dirigenti scolastici di cui all’oggetto.
Per fruire della documentazione di interesse è necessario accedere al  sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, pagina Dirigenti e di seguito Formazione Dirigenti Scolastici.

Link alla pagina: http://www.istruzione.lombardia.gov.it/dirigenti/formazione-ds/legislazione-scolastica-e-contenzioso/

Accolto un altro ricorso, il terzo, dei presidi incaricati della Dirigentiscuola e si consolida la giurisprudenza sul caso

La Dr.ssa Sommariva, del tribunale di Monza ha accolto il primo dei ricorsi della Lombardia dei presidi incaricati. Alla ricorrente sono stati liquidati, con provvedimento immediatamente esecutivo, € 70.304,55 oltre interessi e rivalutazione, tanto quanto era stato richiesto con la relazione tecnica allegata al ricorso. Il M.I.U.R. è stato condannato, inoltre, al pagamento €. 3.000 di spese oltre CPA e IVA. Ormai non ci sono più dubbi la DIRIGENTI SCUOLA  aveva ragione. I ricorsi sono fondati e saranno tutti accolti con gravi danni per l’Amministrazione sfruttatrice.
Rimandiamo opportunamente alla lettura dei nostri precedenti articoli:

ALTRA STORICA SENTENZA: ACCOLTO IL PRIMO RICORSO DEI PRESIDI INCARICATI
LA SENTENZA DEL GIUDICE DI CHIAVARI PONE FINE ALLO “SFRUTTAMENTO” DEI PRESIDI INCARICATI
FUMATA BIANCA ANCHE PER IL SECONDO RICORSO DEI PRESIDI INCARICATI
PRESIDI INCARICATI, DEVONO AVERE PARI TRATTAMENTO DI QUELLI DI RUOLO; MINISTERO CONDANNATO A PAGARE

Ritenute ai dirigenti scolastici della Campania – Esposto

Il presidente dell’Associazione ha trasmesso alle autorità competenti e alla stampa, chiedendo la rimozione del direttore Generale della Campania,  un documento approvato dal Consiglio Nazionale della DIRIGENTI SCUOLA, riguardante la vertenza del recupero coatto di parte della retribuzione dei dirigenti della regione Campania.

La sentenza del giudice di Chiavari pone fine allo “sfruttamento” dei presidi incaricati

Dopo il dispositivo  (altra storica sentenza: accolto il primo ricorso dei presidi incaricati) con il quale il Giudice di Chiavari, Maria Giovanna Dito, ha liquidato alla preside Belloglio €. 60.350,25, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, condannando   il MIUR anche al pagamento di €.3.000 di spese,  l’1/03/2013, è stata depositata la sentenza.
Grande soddisfazione della DIRIGENTI SCUOLA, degli avvocati Lucia Taormina, Walter Miceli  e Fabio Ganci oltre che di tutta la rete dei legali dell’Associazione per le motivazioni della sentenza.

“Si ritiene – si legge nella sentenza – che la richiesta economica sia fondata e vada accolta” per un semplice e fondamentale principio: il lavoratore al quale l’amministrazione affida “tutte le mansioni e le responsabilità proprie dell’incarico” dirigenziale, peraltro in modo stabile e continuativo per più anni consecutivi, deve essere retribuito da dirigente.

Fumata bianca anche per il secondo ricorso dei presidi incaricati

Il 21 gennaio u.s. abbiamo dato notizia dell’accoglimento del primo ricorso per i presidi incaricati accolto dal Giudice di Chiavari.
Il 20/02/2013 il Giudice Maria Ida Scotti, ha accolto, seppure parzialmente, il ricorso R.G. n. 202/2012, riconoscendo all’interessato la “quota variabile dell’indennità di posizione maturata negli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, oltre alla maggiore somma tr rivalutazione monetaria e interessi legali”.
Il Presidente della DIRIGENTI SCUOLA, Attilio Fratta, si è immediatamente congratulato con l’Avv. Lucia Taormina e con l’Avv. Walter Miceli e con tutto il suo staff per l’esito del ricorso, rilasciando alla nostra redazione la seguente dichiarazione: “Potrei  dire  che sono contento dell’esito del ricorso, ma mentirei;  così come mentirei se dicessi che non lo sono. Abbiamo depositato esattamente 50 ricorsi analoghi in tutta Italia, ossia oltre il 50%  dei presidi incaricati ancora in servizio. Siamo sicuri che saranno accolti tutti perché fondati in fatto e in diritto. La notizia dell’esito del primo ricorso ci ha indotti a riaprire i termini e abbiamo avuto altre adesioni. Verosimilmente tutti i presidi incaricati aderiranno al ricorso.

Presidi incaricati, devono avere pari trattamento di quelli di ruolo; Ministero condannato a pagare

Rassegna stampa da Torino.
Non c’é pace per il Ministero: dopo i precari, gli Ata, i ricorsi militare, dottorato, pettine, an­che i Presidi affilano le armi, patrocinati dalla Dirigenti Scuola, l’associazione professionale e sindacale dei dirigenti Miur guidata dal Pre­sidente Attilio Fratta.
Il sindacato, che ha pro­mosso i ricorsi a favore dei presidi incaricati, con la regia dell’avvocato Walter Miceli ora­mai noto legale dell’Anief, in Liguria ha otte­nuto il primo successo con una condanna a favore della ricorrente di 60.350,25 euro, oltre a 3mila euro di spese legali.
Attilio Fratta dice: «Sono gratificato soprattutto per i presidi incaricati che hanno dovuto ricorrere al giudice per vedersi riconosciuto quanto indebitamente non corri­sposto.

Altra storica sentenza: accolto il primo ricorso dei presidi incaricati

E’ stato discusso, dall’Avv. Lucia Taormina,  in data odierna, il primo dei ricorsi  dei presidi incaricati  organizzati dalla DIRIGENTI SCUOLA.
Il Giudice di Chiavari, Dr.ssa Maria Giovanna Dito, ha accolto il ricorso n. 309/2012 depositato il 31 agosto 2012.
Ha riconosciuto alla ricorrente €. 60.350,25 e ha condannato l’Amministrazione al pagamento di €. 3.000 di spese. L’importo riconosciuto è esattamente quello che è stato calcolato e richiesto con la scheda personale preparata dal nostro esperto, il collega Pietro Perziani.

Altra proposta AXA per le scuole

ALTRE PROPOSTE AXA PER LE SCUOLE

La convenzione AXA per i soci è in essere con l’agenzia di Foggia che è possibile contattare per avere in convenzione ulteriori  polizze sia per le scuole sia personali (fondi integrativi pensionistici, tcm, auto ect);

I riferimenti per le convenzioni, info e polizze:

Antonio Clemente –
Consulente Assicurativo
mail:  nino.clemente.ag7300@axa-agenzie.it
cell: 328.7559546  fax: 0881.770333

In allegato si possono consultare le seguenti proposte:

  1. AXA PROGETTO PENSIONE PIU’ Piano Individuale Pensionistico – Forma pensionistica complementare individuale attuata mediante contratto di assicurazione sulla vita
  2. AXA Piano temporaneo – Contratto di assicurazione temporanea per il caso morte con garanzie complementari
  3. MI AUTONOMIA – Contratto di rendita vitalizia pagabile in caso di perdita di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana
  4. AXA Piano temporaneo Top – Contratto di assicurazione temporanea per il caso morte con garanzie complementari

Programma assicurativo Dirigentiscuola

Le denunce, per l’apertura dei sinistri possono essere inviate o via mail agli indirizzi riportati, oppure spediti a : AXA ASSICURAZIONI Viale Di Vittorio, 145 – 71121 Foggia. Si raccomanda di inviare copia alla sede nazionale dell’associazione (dirigentiscuola@libero.it – oppure: Dirigentiscuola viale L. Pinto, 87 – 71122 Foggia). Si prega di rispettare i termini di avviso sotto riportati

SINTESI COPERTURA ASSICURATIVA SOCI 
DIRIGENTISCUOLA
(massimali – coperture e modalità denuncia sinistri)

La DIRIGENTISCUOLA in considerazione delle responsabilità e dei sempre maggiori rischi ai quali il Dirigente Scolastico è esposto, ha provveduto a stipulare, con le compagnia AXA S.p.A. e AIG, le seguenti polizze con effetto retroattivo per assicurare la copertura anche ai dirigenti non soci che intendono aderire all’associazione, durante la “vacatio”:

  • RC – RESPONSABILITA’ CIVILE,
  • RCT – RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE/TERZI,
  • RCP – RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE;
  • TUTELA LEGALE;
  • INFORTUNI SUBITI DURANTE L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE COMPRENSIVA DEL PERCORSO IN ITINERE.

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A)- MASSIMALI ASSICURATI PER POLIZZA

  1. Polizze Responsabilità Civile (RC + RCT):

a)- €. 3.000.000,00 (tremilioni di euro) per sinistro;
b)- €. 3.000.000,00 (tremilioni di euro) per persona;
c)- €. 3.000.000,00 (tremilioni di euro) per cose o animali.

  • Polizza Responsabilità civile Patrimoniale (RCP): a)- € 500.000,00 (cinquecentomila) per sinistro.

 

  1. Polizza Tutela Legale:

a)- €. 25.000,00 (venticinquemila) per evento, senza sottolimite annuale

  1. Polizza Infortuni:

a)- €. 120.000,00 (centoventimila) per morte;
b)- €. 150.000,00 (centocinquantamila9 per invalidità permanente;
c)- €. 30,00 (trenta) per indennità giornaliera di ricovero;
e)- €. 35,00 (trentacinque) per indennità giornaliera di gessatura;
f)- €. 8.000,00 (ottomila) per rimborso spese mediche.

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B)- CONDIZIONI GENERALI PER POLIZZA
(per i dettagli si rinvia alle polizze allegate)
:

  1. Polizze Responsabilità Civile (RC + RCT + RCP):

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che questi sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l’Ente di appartenenza, in conseguenza di atti od omissioni nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, incluse quelle svolte dall’Assicurato nell’ambito di iniziative, accordi, convenzioni, protocolli d’intesa e contratti stipulati dall’Istituzione Scolastica, per le quali l’Assicurato presta o ha prestato servizio con privati e/o con Enti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, altre Istituzioni Scolastiche, Enti di Formazione Professionale, Società, Associazioni Temporanee di Scopo e/o di Impresa, Consorzi, Associazioni, Università, Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane.
Sono altresì comprese le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, anche per l’eventuale azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione per danni patrimoniali derivanti da violazione di obblighi di servizio regolarmente accertate dagli organi di controllo.
La garanzia comprende inoltre, l’azione di rivalsa della Pubblica Amministrazione verso l’Assicurato per danni da questi provocati a terzi, anche in concorso con altri dipendenti dello Stato, nell’espletamento delle sue funzioni istituzionali di cui la Pubblica Amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere.
La garanzia vale anche per le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo, erariale, contabile o formale.
Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni derivanti da fatti dolosi commessi dall’Assicurato.

Esclusivamente a titolo esemplificativo si precisa che la garanzia prestata con la presente polizza, nei termini precisati al precedente punto, si intende estesa ai danni verificatisi a seguito di:

  • nomina e licenziamento di supplenti,docenti o di personale ausiliario e amministrativo;
  • distribuzione interna delle cattedre;
  • applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto per la formazione delle classi;
  • individuazione dei docenti e non docenti soprannumerari in caso di contrazione dell’organico;
  • applicazione delle norme di legge nella compilazione dell’orario di servizio dei docenti e del personale
  • ausiliario e di segreteria ;
  • concessione degli esoneri di studenti dalle lezioni di educazione fisica;
  • concessione di congedi o aspettative al personale docente e non docente;
  • applicazione delle norme che regolano gli scrutini trimestrali e/o quadrimestrali e gli scrutini per l’ammissione degli studenti agli esami di maturità, nonché gli esami previsti per gli allievi delle scuole medie e gli esami di idoneità nelle scuole e negli Istituti di ogni ordine e grado;
  • applicazione delle norme che regolano l’adozione dei libri di testo;
  • applicazione delle norme che disciplinano l’attuazione del calendario delle lezioni previste dal Ministero della Pubblica Istruzione (M.P.I);
  • applicazione delle norme che disciplinano l’attuazione dei viaggi di istruzione in Italia e all’estero;
  • esercizio di temporanea funzione di ispettore, commissario, direttore dei corsi di aggiornamento, presidente, per esami di qualsiasi genere, conferite dal Centro Servizi Amministrativi, dall’Ufficio Scolastico Regionale o dal Ministero della Pubblica Istruzione (M.P.I);
  • applicazione delle norme che disciplinano i rapporti con docenti e non docenti.

Sono inoltre compresi, fermo restando quanto previsto al precedente punto, i danni di cui l’Assicurato debba rispondere per:

  • errata indicazione per la stesura di documenti inventariali dei beni mobili e immobili della scuola e di documenti di ogni genere;
  • mancata vigilanza sull’attività del personale amministrativo, docente, tecnico, ausiliario, alla custodia dei beni della scuola;
  • errata interpretazione delle norme di legge che regolano la stesura e l’esercizio del bilancio contabile della scuola;
  • errato conteggio degli stipendi delle indennità di ogni tipo, degli scatti e delle progressioni di carriera del personale docente e A.T.A.;
  • errato conteggio arretrati spettanti al personale docente e A.T.A per ricostruzione di carriera, errato conteggio delle ritenute fiscali, contributi assicurativi e previdenziali riguardanti emolumenti di qualsiasi tipo;
  • mancata individuazione di situazioni di pericolo all’interno della scuola, con particolare riguardo allo stato delle strutture edilizie e della situazione igienica, nonché mancata vigilanza su situazioni che possano far presagire ragionevolmente pericoli per l’incolumità fisica degli studenti, dei docenti e non docenti e di ogni altro operatore scolastico;
  • esecuzione di delibera degli organi collegiali.

Sono compresi i danni derivanti da proprietà, conduzione e manutenzione dei fabbricati e degli impianti fissi utilizzati dall’Assicurato come beni strumentali per lo svolgimento dell’attività/rischio assicurato, purché ubicati in Italia, San Marino e Città del Vaticano.
Sono compresi i danni di cui l’Assicurato deve rispondere in quanto proprietario, manutentore e/o installatore di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari, allestimenti di illuminazione per eventi in esterno.
E’ compresa la partecipazione dell’Assicurato a mostre, fiere o esposizioni, corsi di formazione professionale per prestatori di lavoro, compreso l’eventuale allestimento, montaggio, smontaggio e conduzione di stands.
Sono compresi i danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi degli Artt. 1783,1784,1785,1786 del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose.
Sono compresi i danni ai veicoli di terzi, inclusi quelli dei prestatori di lavoro, in consegna o custodia all’Assicurato, ovvero sotto rifornimento, lavaggio, manutenzione, riparazione od oggetto di installazione di impianti o accessori, purché detti danni si verifichino nei locali o nelle aree di pertinenza dell’azienda assicurata.
Sono compresi i danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento di cose in conseguenza di contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o, comunque, fuoriuscite a seguito di rottura improvvisa e accidentale di impianti o condutture.
L’assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall’INAIL, o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale.
Sono compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento improvviso ed accidentale dell’ambiente causato dalle operazioni di carico e scarico eseguite, anche presso terzi, con mezzi e dispositivi meccanici.
L’assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni avvenuti sia dopo il compimento dei lavori in conseguenza di loro difettosa esecuzione, sia per omessa o ritardata esecuzione degli stessi, sempre che i danni si siano verificati entro un anno dall’intervento o dalla data di richiesta dello stesso, e comunque non oltre la data di scadenza della polizza.
Sono comprese le perdite patrimoniali cagionate ai terzi, ai sensi del D.Lgs.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché non derivanti da comportamenti illeciti o dolosi dell’Assicurato e/o delle persone delle quali debba rispondere.
La garanzia si estende ai danni provocati da persone diverse da prestatori di lavoro dell’Assicurato, ma di cui lo stesso si avvale nell’esercizio dell’attività descritta nel frontespizio di polizza, purché la partecipazione di tali soggetti all’attività assicurata avvenga nel rispetto delle norme di legge.
La garanzia è operante anche quando i veicoli a motore, macchinari ed impianti, siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore, sempreché si tratti di persone idonee alla conduzione del mezzo e di età non inferiore ai 16 anni e purché la partecipazione di tali soggetti all’attività assicurata avvenga nel rispetto delle norme di legge.

2- Polizza tutela legale:
La Società assicura alle condizioni della presente polizza gli oneri relativi all’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela degli interessi degli assicurati per violazioni di legge o per lesioni di diritti ascrivibili ad uno dei rischi indicati nel successivo art. 4, in conseguenza diretta di fatti connessi all’esercizio dell’attività professionale, alla circolazione dei veicoli assicurati indicati in polizza, ovvero alle funzioni svolte nell’ambito dell’organizzazione del Contraente per l’applicazione delle disposizioni contenute nel
D. Lgs. 81/08, e nella normativa pregressa in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, nel D. Lgs. 193/07 e nella normativa pregressa in materia di igiene alimentare, nel D. Lgs. 152/06 e nella normativa pregressa in materia di tutela dell’ambiente, nel D. Lgs. 196/03 e nella normativa pregressa in materia di tutela dei dati personali e nel D. Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli enti .

In tale ambito, gli oneri indennizzabili comprendono:

  • le spese per l’intervento di un legale, secondo quanto indicato nel successivo art. 12; è garantito il rimborso delle spese per l’intervento di un solo legale per grado di giudizio;
  • le spese per l’intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 2.000,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l’assicurato ha la residenza;
  • le spese relative al contributo unificato;
  • le spese di giustizia in sede penale;
  • le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
  • le spese per l’intervento di un perito nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’assicurato previo accordo con la Società, secondo quanto indicato nel successivo art. 12;
  • le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza, o le spese ad essa eventualmente dovute in caso di transazione autorizzata dalla Società, secondo quanto indicato al successivo art. 12;
  • gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00.

 

L’assicurazione vale per:

  • L’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi.
  • La difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi.
  • La difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa.
  • La difesa dell’assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi.

 

Sicurezza sul luogo di lavoro (D. Lgs. 81/08)

  • La difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi.
  • La difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi.
  • I procedimenti di natura amministrativa o civile originati da violazioni di disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 81/2008, e nella normativa pregressa in materia di Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro.

Sicurezza alimentare (D. Lgs. 193/07)

  • La difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi.
  • La difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi.
  • I procedimenti di natura amministrativa o civile originati da violazioni di disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 193/2007, e nella normativa pregressa in materia di igiene alimentare.

Tutela dell’Ambiente (D. Lgs. 152/06)
11. La difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi.
12. La difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi.
13. I procedimenti di natura amministrativa o civile originati da violazioni di disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 152/2006, e nella normativa pregressa in materia di tutela dell’ambiente.

Privacy (D. Lgs. 196/03)
14. La difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi.
15. La difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi.
16. I procedimenti promossi innanzi al Garante per la protezione dei dati personali.
17. La difesa in sede civile per richieste risarcitorie originate da pretese violazioni di disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 196/2003, e nella normativa pregressa in materia di tutela dei dati personali.

3 Polizza infortuni:
L’assicurazione vale per il mondo intero.

L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie indicate in polizza. E’ compreso anche il rischio in itinere cioè il tragitto dalla propria abitazione (luogo del domicilio certificato) alla sede di lavoro. Il rischio in itinere è operante un’ora prima e un’ora dopo l’inizio delle attività previste dal proprio incarico in istituto, nel percorso più breve.

L’assicurazione vale per gli infortuni subiti dall’Assicurato, anche se derivanti da:
1) imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
2) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
3) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.

Inoltre l’assicurazione comprende:

4) gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
5) l’asfissia non dipendente da malattia;
6) l’avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o assorbimento di sostanze;
7) l’annegamento, l’assideramento, il congelamento, la folgorazione; i colpi di sole o di calore o di freddo;
8) le affezioni conseguenti a morsi o punture di animali (con esclusione della malaria);
9) le lesioni determinate da sforzi, salvo gli infarti e le ernie.

La garanzia è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico o privato passeggeri, su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti.

In caso di morte ed invalidità permanente la garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da movi­menti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche

La garanzia vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra o di insur­rezione popolare, per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità o dell’insurrezione, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova all’estero in un Paese sino ad allora in pace.

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C – TERMINI PER DENUNCIA SINISTRI:

  • Polizza n. 515350 – Responsabilità civile: l’assicurato deve, in caso di sinistro, dare avviso ad AXA entro 6 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’articolo 1913 C.C. comunicando inoltre tutte le notizie e inviando i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.
  • Polizza n. IFL0008674 – Tutela Legale: In caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso scritto al Broker oppure alla società e contestualmente alla DIRIGENTISCUOLA, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 30 giorni da quando ne ha avuta conoscenza (art. 1913 C.C.).

 

SCELTA DEL LEGALE E DEL PERITO – RIMBORSO DELLE SPESE

Qualora non sia stato possibile conseguire una bonaria definizione della controversia, o qualora la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dalla Società, o qualora possa sussistere un’ipotesi di conflitto di interessi fra la Società e l’assicurato, e in tutti i casi in cui l’assicurato abbia necessità di una difesa in sede penale per fattispecie comprese in garanzia ai sensi del precedente art. 4, l’assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d’Appello ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a norma di legge, segnalandone il nominativo alla Società. Qualora l’assicurato risieda in un Comune appartenente ad un distretto di Corte d’Appello diverso da quello ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a norma di legge, ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto della Corte d’Appello del Comune di propria residenza, segnalandone il nominativo alla Società; in questo caso, la Società rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale domiciliatario nei limiti quantitativi indicati al precedente art. 1. L’assicurato che non intenda avvalersi del diritto di libera scelta del legale può chiedere alla Società di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. In ogni caso, la procura al legale designato deve essere rilasciata dall’assicurato, che dovrà altresì mettere a disposizione del legale tutta la documentazione necessaria alla trattazione del caso. La Società conferma al legale l’incarico professionale in tal modo conferito dall’assicurato. La Società rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale, fatta eccezione per le ipotesi di nomina di un legale domiciliatario. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. In occasione di ogni sinistro, la Società avverte l’assicurato della sua facoltà di scegliere il legale o il perito. L’assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti, senza il preventivo consenso della Società. Alla definizione della controversia, la Società rimborsa all’assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza), sempre che tali spese non siano state recuperate o non siano recuperabili dalla controparte.

  • Polizza n. 515349 Infortuni: In caso di sinistro, il Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 10 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell’art. 1913 C.C.

N.B.

  • Ricordare di citare sempre il numero di polizza in caso di apertura del sinistro.
  • Fermi restando i termini sopra indicati, in caso di sinistro, prima di presentare la denuncia, onde evitare possibili errori, si raccomanda di consultare la compagnia assicuratrice:

Contatti utili Axa Assicurazioni:

Tel. 0881. 708192 – 0881. 753056 – Fax 0881. 770333
Mail sinistri : germana.giorgino.ag7300@axa-agenzie.it
Mail comm. : nino.clemente.ag7300@axa-agenzie.it
Cell. comm. :328. 7559546

 

CONSULTA ANCHE LE ALTRE PROPOSTE AXA PER LE SCUOLE E PER I PRIVATI

 

a cura di

Antonio Clemente
Consulente Assicurativo
mail:  nino.clemente.ag7300@axa-agenzie.it
cell: 328.7559546  fax: 0881.770333

 

A questo link si apre la pagina di consultazione con le proposte uniche e innovative dell’AXA

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ORARIO UFFICI FINO AL GIORNO

6 GENNAIO 2025

9:00 - 13:00

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