(Riceviamo dalla collega Maria Catena TROVATO della Sicilia e, condividendolo pienamente, qui di seguito lo pubblichiamo)
Oggi 31 luglio scade il termine previsto per la compilazione del portfolio e, ci giunge voce, che stanno arrivando alle caselle di posta elettronica dei dirigenti scolastici email di sollecito alla conclusione dei lavori di compilazione da parte del SNV.
Premesso che le suddette email sono generate in automatico dal sistema nei confronti di quanti hanno avviato la compilazione senza concluderla, riteniamo opportuno ribadire ancora una volta le ragioni del NO.
La compilazione del portfolio, non producendo alcun effetto ai fini della retribuzione di risultato, non può costituire obbligo. Eventuali, quanto impensabili, interventi impositivi al riguardo potrebbero solo configurarsi come azione vessatoria e molesta nei confronti dei dirigenti scolastici già oberati da innumerevoli adempimenti.
È di tutta evidenza, infatti, la non sussistenza di fondamenta giuridiche a supporto di eventuali azioni a carico dei dirigenti scolastici da parte di organismi anche gerarchicamente sovra ordinati.
Ad ulteriore supporto di quanto sopra, qualora si rendesse necessario, si richiama la stessa nota del MIUR prot. n. 239 del 21/4/2017, avente ad oggetto “Modifiche alla Direttiva 18 agosto 2016 n. 36 sulla valutazione dei dirigenti scolastici”, con espresso riferimento sia al contenuto dell’art. 1 che alle dichiarazioni in premessa.
Si richiamano in particolare i punti in cui testualmente recita:
“Considerato che la prima applicazione, nell’anno scolastico 2016/17, del procedimento di valutazione dei Dirigenti scolastici è finalizzata ad introdurre l’utilizzo delle procedure e degli strumenti per i Dirigenti scolastici e per i Nuclei di valutazione e permetterà una migliore regolazione di diversi aspetti al fine di garantire l’affinamento dei criteri di valutazione e l’uniformità del procedimento a livello nazionale, …… ;
“Ravvisata l’opportunità di non collegare in prima applicazione e per il solo anno scolastico 2016/17 la retribuzione di risultato ai livelli di raggiungimento degli obiettivi.”
È di tutta evidenza il carattere sperimentale che lo stesso Ministero, tra le righe, attribuisce allo strumento, peraltro ancora da regolare e, pertanto, va da sé che nessuna sperimentazione può costituire obbligo.