Il DL 24/2022 come convertito nella Legge n. 52/2022, all’art. 10 “Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19” , comma 1 bis, recita: “ Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui all’articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 30 giugno 2022”.
In altre parole sino al 30 giugno 2022 sono prorogate per il personale dipendente dalla P.A. le tutele di cui all’art. 26 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che equipara l’assenza dal servizio dei lavoratori fragili al ricovero ospedaliero.
Rimane inteso che, come espressamente previsto dalla disposizione contenuta nel testo legge del 24/5/2022, la tutela è applicabile a tutti coloro che non possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile o che non sia possibile adibire ad altre mansioni.Per lavoratori fragili, ovviamente, si intendono coloro che sono affetti da patologie connotate da particolare gravità come espressamente indicato dal Decreto del ministero della salute del 4/2/2022 ed a coloro che “risultino in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. Al tal proposito di si specifica che la normativa vigente ha prorogato al 31 luglio 2022 la sorveglianza sanitaria straordinaria.Per la sostituzione del personale che si trova nelle condizioni di cui sopra, è stata autorizzata la spesa di 5.402.619 euro per l’anno 2022.
La conversione in legge, nei fatti sana un vulnus che si era venuto a creare dopo il 31/3/2022 ed interviene a favore dei soggetti cosiddetti fragili.
Dopo aver analizzato l’art. 10 della Legge 52/2022 che riteniamo particolarmente rilevante, entriamo nel dettaglio degli altri articoli del testo di legge, con riferimento a quelli che più da vicino riguardano la scuola. In particolare:
Art. 4 – Isolamento e autosorveglianza
Con il suddetto articolo si confermano le misure già previste dal DL 24/2022 ossia l’isolamento in caso di contrazione dell’infezione e il regime di autosorveglianza per 10 gg, per coloro che sono venuti a stretto contatto con affetti da Covid-19. A questi ultimi è rivolto invito a sottoporsi a test antigenico o molecolare in caso di comparsa di sintomi.
Art. 5 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie Nelle Istituzioni scolastiche permane l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale( mascherine chirurgiche) eccezion fatta per i bambini di età inferiore a 6 anni e per coloro che sono affetti da “patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo”L’uso della mascherina FFP2 è reso obbligatorio nel regime di auto sorveglianza art. 9 bis – Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’articolo, aggiunto in fase di conversione in legge del DL 24/2022, prevede la possibilità di erogare la formazione obbligatoria ai sensi del T.U. 81/2008 con modalità a distanza. Si fa eccezione per la formazione che richiede espressamente l’attuazione di una prova pratica o un addestramento possibile solo in presenza. Riteniamo che l’art. 9 bis rappresenti un segnale importante di innovazione e cambiamento che, indotto dalla pandemia, produrrà inevitabilmente effetti irreversibili anche nell’organizzazione futura della P.A. Se la pandemia è stata infatti un evento di per sé negativo, non necessariamente negativi devono essere considerati alcuni degli effetti da essa prodotti specie in materia di digitalizzazione. Secondo i dati dell’Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano, infatti, non solo sono cresciuti esponenzialmente gli smart workers ma è anche emerso l’orientamento secondo il quale “ questa nuova modalità di prestazione dell’attività è apprezzata da datori di lavoro e dipendenti”.È stato rilevato del resto come il ricorso al lavoro agile comporti vantaggi in termini di risparmio nei tempi e nei costi di spostamento con un bilancio di vita positivo. Se nel mondo della scuola questa modalità non può costituire quella prevalente specie per la didattica, è altrettanto vero che la questione può e deve affrontata almeno in termini di possibile organizzazione delle attività collegiali.
Le Istituzioni scolastiche in autonomia potrebbero regolamentare il ricorso a modalità in presenza o mista venendo così incontro alle tante difficoltà legate agli spostamenti o alle permanenze del personale nel luogo di lavoro e soprattutto consentendo, specie alle madri e padri lavoratori una migliore conciliazione della vita lavorativa e familiare.