Convocato in data odierna, solo con qualche ora di preavviso, il tavolo tecnico per la definizione ed aggiornamento del protocollo di sicurezza sanitaria da rivedere a seguito della cessazione dello stato di emergenza, anche se non delle misure anti-covid comunque in fieri. Preliminarmente il dott. Greco ha tenuto a precisare l’importanza della firma del suddetto protocollo che in termini legali tutela in primis i dirigenti scolastici con inversione dell’onere della prova in termini di responsabilità civile e penale.
In via pregiudiziale DIRIGENTISCUOLA ha formalmente contestato questa deleteria prassi di convocare ad horas le OO.SS. chiedendo loro di esaminare la copiosa documentazione allegata in tempi tali che non consentono un’analisi puntuale ed approfondita delle tematiche affrontate. A fronte delle delucidazioni espresse dal capo Dipartimento Jacopo Greco, DIRIGENTISCUOLA si è riservata di esprimere parere in merito solo a compiuto esame della bozza del documento ministeriale, chiedendo all’uopo un aggiornamento della seduta, comunque prima del 1 aprile 2022!
Fornite, comunque, alcune delucidazioni in merito ad alcune questioni.
MASCHERINE CHIRURGICHE E FFP2
In merito alla fornitura delle mascherine va fatto un distinguo. Quelle chirurgiche continueranno ad essere fornite dall’amministrazione, mentre le FFP2 potranno essere acquistate autonomamente dalle singole scuole, anche grazie al nuovo stanziamento di trenta milioni di euro di cui al recente provvedimento governativo.
DDI
La DDI, prevista dall’art.9, comma 2 del DL.24/2022, resta una mera facoltà offerta alla famiglia o all’alunno, se maggiorenne, che potrà richiederla, previa certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità della stessa con la partecipazione alla didattica digitale integrata.
SUPERAMENTO DEL QUARTO CASO DI POSITIVITA’
Ai fini del calcolo deI quarto caso di positività di cui all’art.9, comma 2 del DL.24/2022:
- non viene considerato il personale scolastico docente ed ATA;
- va considerato un intervallo non superiore a 5gg tra un caso e l’altro
REGISTRAZIONE CONTRATTI DEI SUPPLENTI AL SIDI
L’amministrazione si è impegnata a modificare le funzioni SIDI onde consentire alle istituzioni scolastiche di registrare i contratti dei supplenti anche nell’ipotesi di avvenuto rientro del titolare non vaccinato da adibire ad altre mansioni.
RIENTRO DEL PERSONALE NON VACCINATO ED OBBLIGO DI SERVIZIO A 36 ORE
L’occasione è stata propizia per sollevare la questione afferente le modalità di rientro del personale non vaccinato e l’obbligo da parte del dirigente scolastico di ‘utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto all’istituzione scolastica’, così come previsto dall’art.8, comma 3 del dl. 24 marzo 2022, n.24. Questione poi ripresa da successiva nota MIUR 620 del 28 marzo 2022, che ancora una volta sconfina in ‘pareri’ interpretativi che stanno nuovamente creando grande scompiglio nelle scuole. Specie dove inizialmente si dice che il personale non vaccinato potrà essere impegnato nello svolgimento di altre funzioni rientranti tra le altre mansioni quali, a titolo esemplificativo, le attività di carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione e, dall’altro, si afferma che al suddetto personale si applicano le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento. Nel guado, quindi, di un inquadramento contrattuale non di poco conto dove, a detta dell’amministrazione, il docente non vaccinato verrebbe inquadrato in un ruolo diverso, quale quello del personale ATA, con conseguente estensione della prestazione lavorativa a 36 ore settimanali. Cosa sulla quale nutriamo seri dubbi e forniremo a breve un nostro parere interpretativo.