Pubblicato sull’Edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 cosiddetto “Decreto #CuraItalia” recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
Le misure contenute nel decreto, sono suddivise in 5 Titoli e 127 articoli:
- Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale.
- Misure a sostegno del lavoro (più di 10 miliardi a sostegno dei lavoratori e del reddito)
- Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale;
- Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori.
- Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario
- Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese
- Ulteriori disposizioni
Segnaliamo le disposizioni in materia di lavoro agile.
DIRIGENTISCUOLA, col consueto senso di responsabilità, al fine di coadiuvare i dirigenti in questo delicato compito, ha messo a disposizione dell’intera categoria Il compendio operativo predisposto dall’ équipe di esperti dell’associazione e corredato da una ricca modulistica fruibile sia dai soci che dai non soci.
Art. 87
“(Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)
- Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data
antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa
nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
che, conseguentemente:
- a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono
indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione
dell’emergenza;
- b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23
della legge 22 maggio 2017, n. 81.
- La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella
disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma
2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.
- Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1,
lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della
rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le
amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione
dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde
l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”
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