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Pubblicato il “Decreto #CuraItalia”

Pubblicato il “Decreto #CuraItalia”

Pubblicato sull’Edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 cosiddetto “Decreto #CuraItalia” recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Le misure contenute nel decreto, sono suddivise in 5 Titoli e 127 articoli:

  • Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale.
  • Misure a sostegno del lavoro (più di 10 miliardi a sostegno dei lavoratori e del reddito)
    • Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale;
    • Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori.
  • Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario
  • Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese
  • Ulteriori disposizioni

Segnaliamo le disposizioni in materia di lavoro agile.

DIRIGENTISCUOLA, col consueto senso di responsabilità, al fine di coadiuvare i dirigenti in questo delicato compito, ha messo  a disposizione dell’intera categoria  Il compendio operativo predisposto dall’ équipe di esperti dell’associazione  e corredato da una ricca modulistica fruibile sia dai soci che dai non soci.

Art. 87

“(Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)

  1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza     epidemiologica    da     COVID-2019, ovvero fino   ad una data

antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei     Ministri    su    proposta   del   Ministro   per    la

pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento     della    prestazione    lavorativa

nelle pubbliche amministrazioni di cui     all’articolo 1, comma 2, del    decreto  legislativo  30   marzo 2001,  n. 165,

che, conseguentemente:

  1. a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le   attività   che      ritengono

indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro,  anche in   ragione     della    gestione

dell’emergenza;

  1. b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi    informativi   previsti     dagli    articoli da    18 a 23

della legge 22 maggio 2017, n. 81.

  1. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta    anche attraverso strumenti    informatici   nella

disponibilità del dipendente qualora non siano forniti   dall’amministrazione.   In tali  casi     l’articolo   18, comma

2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

  1. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche     nella forma   semplificata    di   cui al   comma 1,

lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle    ferie pregresse,  del     congedo,  della   banca ore,  della

rotazione e di altri analoghi istituti, nel    rispetto   della     contrattazione    collettiva.  Esperite tali   possibilità le

amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente  dal servizio.    Il periodo di esenzione

dal servizio costituisce servizio prestato a tutti     gli effetti    di legge   e     l’amministrazione    non     corrisponde

l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite     di   cui   all’articolo 37,

terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”

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