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Emanata la nota n. 6078 del 6/4/2018 contenente precisazioni sulla presidenza degli esami di stato del 2° ciclo.  DIRIGENTISCUOLA ne chiede l’immediata rettifica

Prendiamo atto con grave disappunto del contenuto della nota n. 6078 del 6/4/2018 a firma della dott.ssa Palermo che, lungi dal  dirimere la questione relativa alla presidenza degli esami di Stato alla secondaria di 2° grado impedita ai dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi e delle scuole secondarie di 1°grado,  con la nota MIUR AOODGOSV n. 4537 del 16-03-2018 complica la vicenda facendo esplodere la contrarietà della categoria che DIRIGENTISCUOLA rappresenta.

Il nostro sindacato, già in data 29/01/2018, in via precauzionale,prevedendo l’esclusione di alcuni dirigenti scolastici dalla possibilità di inoltrare domanda per presiedere gli esami di stato nelle scuole superiori, aveva scritto al Ministro Fedeli chiedendole di intervenire per evitare una pesante umiliazione alla categoria dei dirigenti, attesa l’unicità della funzione.

In seguito all’emanazione della nota n. 4537 del 16/03/2018, sempre a firma della dott.ssa Palermo, Attilio Fratta, segretario generale della DIRIGENTISCUOLA, preso atto che l’invito al Ministro non aveva prodotto esiti,   chiedeva alla dott.ssa Bono di fissare un incontro per chiarire e rettificare il contenuto della nota n. 4537 sopracitata.

Si attendeva fiduciosi che la questione si risolvesse positivamente ma a quanto pare il “ RIMEDIO PROPOSTO” è stato “ PEGGIORE DEL MALE”.

DIRIGENTISCUOLA esprime un fortissimo dissenso sul contenuto della nota n. 6078 che  UMILIA PESANTEMENTE la categoria dei dirigenti scolastici e pone basi concrete per l’avvio del contenzioso a tutela della categoria rappresentata.

DIRIGENTISCUOLA pertanto chiede:

  1. l’immediata rettifica della nota 6078 nella parte relativa alle condizioni da soddisfare per sostituire il dirigente scolastico nella presidenza degli Esami di Stato. In particolare va cassata del tutto l’espressione seguente “ aver già svolto la funzione di Presidente di commissione per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione”. Nei decorsi anni scolastici del resto, proprio per carenza di dirigenti scolastici da nominare come presidenti agli esami del primo ciclo, l’Amministrazione ha fatto ricorso alla nomina di docenti disponibili senza porre altra condizione diversa dallo status di docente a T.I. non impegnato in esami di 3^ secondaria di primo grado. La condizione posta oggi, pertanto, si traduce in un veto ancora più umiliante di quello già contenuto nella nota n. 4537/2018;
  2. che si sani in via interpretativa la condizione di disparità di trattamento tra i dirigenti  derivante dal mancato  possesso dell’abilitazione all’insegnamento alla secondaria di 2° grado.  Si tratta, infatti, di titolo necessario all’insegnamento ma di nessuna utilità per il ruolo di garanzia agito dal contenuto della Legge n.1/2007.  Come abbiamo già detto,  nella parte in cui prevede la suddetta abilitazione, deve intendersi implicitamente abrogato per  “ ius interveniens” , in seguito all’istituzione del ruolo unico della dirigenza scolastica. È un controsenso, del resto, il fatto che un dirigente del primo settore possa legittimamente essere chiamato a dirigere una scuola secondaria di 2° grado senza aver potuto precedentemente presiedere gli esami di Stato della secondaria superiore.
    La questione va sanata anche per un altro motivo:  alcuni attuali dirigenti scolastici, che hanno conseguito la laurea  mentre erano in servizio alla scuola primaria, da docenti si sono visti preclusi la possibilità di partecipare a concorsi abilitanti perché già di ruolo. La disparità di trattamento è stata recentemente sanata per intervento  della Corte Costituzionale  che, con la sentenza  n°251/2017,  dichiara illegittima la disposizione contenuta nella legge 107/2015, ripresa dal DLGS n. 59/2017.

Si comunica che DIRIGENTISCUOLA è pronto ad adottare ogni misura ritenuta idonea per contrastare il dispositivo di cui alla nota n. 6078 / 2018 se, in tempi brevi, non dovesse essere rettificata.
La questione, ormai annosa, si ritiene possa essere risolta nell’immediato prevedendo trattamenti economici paritari tra le commissioni dei due settori formativi.

 

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