SANZIONE A DS ANNULLATA PER INCOMPETENZA

SANZIONE A DS ANNULLATA PER INCOMPETENZA

Lo ha stabilito il Giudice del Lavoro di Venezia, Anna Menegazzo, accogliendo il ricorso patrocinato dall’Avvocato della DIRIGENTISCUOLA, Benedetto Paglione.

Ad irrogare la sanzione della sospensione dal servizio per tre mesi e, conseguentemente, della retribuzione alla dirigente S.P., è stata la Dr.ssa Nappa, dirigente dell’UPD dell’USR Veneto della quale il Presidente di DIRIGENTISCUOLA, per il suo modo di gestire i procedimenti disciplinari, ha chiesto da tempo la rimozione dall’incarico al D.G. Carmela Palumbo.

Essendo la ricorrente una dirigente, l’U.P.D. aveva competenza esclusivamente a procedere alla contestazione degli addebiti ed a gestire l’istruttoria in ordine alle contestate condotte della dirigente, ma non aveva anche la competenza ad adottare le determinazioni conclusive del procedimento, ossia ad irrogare la sanzione.

Recita, infatti, il co. 4 dell’art. 55 del D.Lgs n. 165/01 che ”Fermo quanto previsto nell’art.21, per le infrazioni disciplinari scrivibili al dirigente ai sensi degli artt. 55-bis comma 7 e 55-sexsies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto art.55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell’art. 19, comma 3”.

“La sanzione – sentenzia il Giudice – è dunque illegittima”

La Nappa non ha la qualifica di D.G. e non può sanzionare una dirigente. La sanzione è, quindi nulla, al pari di tutte le altre sanzioni irrogate dalla stessa e  ci si augura che l’amministrazione voglia, in regime di autotutela, annullare senza costringere, dopo la gogna mediatica, i soggetti incisi a ricorrere al Giudice del Lavoro.

A nulla sono servite le sollecitazioni e gli interventi del Presidente della DIRIGENTISCUOLA, con la ex D.G. dell’USR Veneto Celada e con l’allora Capo dipartimento Palumbo, attuale D.G. del Veneto che, dopo aver verificato l’assurdità del procedimento disciplinare e della conseguente illegittima sanzione, si era impegnata ad annullarla. Cosa che non ha fatto. Anzi, visto il ricorso patrocinato dalla DIRIGENTISCUOLA, si è accanita nel confronti della malcapitata dirigente, irrogandole una ulteriore sanzione della sospensione dal servizio, anche questa impugnata dagli avvocati di DIRIGENTISCUOLA.

Un vero e proprio accanimento, peraltro non isolato. Il modo di agire dell’UPD del Veneto è, oltre che illegittimo, disumano. Un dirigente, Pecchini, è stato indotto al suicidio e altri sono andati in depressione.

Cosa aveva commesso la DS di così grave, per essere punita in modo a dir poco vile?

Mentre stava gestendo da sola un delicato e difficile caso di pedofilia da parte di un collaboratore scolastico, con tutti i problemi che il caso comporta (reazioni e preoccupazioni delle famiglie, della stampa, della comunità scolastica, ecc..), ha immediatamente informato l’USR e l’UPD, sia per i provvedimenti di competenza che per avere un supporto da parte dell’Amministrazione, così come prevede la legge e, prima ancora, il buon senso.

Tutt’altro! La Dr.ssa Nappa è invece andata a cercare il famoso pelo nell’uovo individuando, negli atti trasmessi e emessi  dalla DS nei confronti del pedofilo, veri o presunti vizi di forma per poter avviare il procedimento disciplinare e sanzionare pesantemente la DS, rea, per citare solo alcune contestazioni, di aver:

–  inviato alla pec della Direzione Generale del Veneto la documentazione riferita alla apertura di procedimento disciplinare a carico del collaboratore scolastico da parte della Dirigente ed il  relativo provvedimento di sospensione, priva di nota accompagnatoria esplicativa idonea ad individuare l’ufficio competente a trattare la questione, e priva altresì di clausola di riservatezza;

–  mancata specificazione delle ragioni dell’invio della documentazione;

–  invio alla pec della Direzione Generale del Veneto della copia della richiesta di visita medica collegiale nei confronti del dipendente sospeso priva di nota accompagnatoria e di clausola di riservatezza dei dati;

Il tutto per giustificare il mancato avvio, entro 30 gg. dal ricevimento della PEC, del procedimento disciplinare da parte dell’UPD. Se insieme alla documentazione di richiesta del procedimento disciplinare la DS avesse inviato la nota accompagnatoria esplicativa e avesse aggiunta la clausola di riservatezza (una riservata inviata via PEC non sarebbe…  riservata!), l’UDP avrebbe potuto avviare nei termini il procedimento disciplinare.

Non ci fermeremo qui – precisa il Presidente Fratta – oltre alla restituzione dei tre mesi di stipendio, chiederemo i danni morali e materiali che vanno ben altro la retribuzione, reiterando altresì la richiesta di revoca dell’incarico conferito alla Dr.ssaNappa  

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