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Segnalazione alla scuola di sospetti casi Covid-19

Segnalazione alla scuola di sospetti casi Covid-19

L’apertura della scuola è avvenuta in date diverse nelle regioni italiane ma il dato che le accomuna è la presenza di casi di contagio. Nelle scuole sono state messe in campo misure organizzative, protocolli di prevenzione, protocolli di gestione dei casi sospetti, protocolli di comunicazione con il DdP estremamente rigorosi e accompagnati da un’ informazione  capillare. Vengono segnalati dai colleghi diversi casi di sospetto contagio avvenuti al di fuori della scuola dove bambini e studenti si dedicano a una serie di attività il cui svolgimento non è regolamentato in maniera  altrettanto rigorosa. Questi casi, comunque, richiedono l’attivazione di una serie di procedure che è bene precisare.

In tutti i casi in cui l’insorgenza dei primi sintomi di un sospetto caso Covid-19 sia l’ambiente domestico e non la scuola, il personale scolastico direttamente interessato, o, a seconda dei casi, i genitori degli alunni minorenni interessati, sono tenuti a darne prioritaria comunicazione al proprio medico di medicina generale (MMG -per adulti maggiorenni) o al Pediatra di libera scelta (PLS – per minori di 18 anni) e, solo successivamente, alla scuola, esclusivamente tramite inoltro telematico della comunicazione sulla casella di posta istituzionale indicata dalla scuola, ovvero, tramite comunicazione telefonica al personale di segreteria in orario di apertura degli uffici (comunicato sul sito) per l’assunzione del fonogramma al protocollo. Non sarà possibile accogliere diverse modalità informali di segnalazione (su recapiti privati, ad esempio), per evidenti ragioni di tracciabilità ed attendibilità delle informazioni e di corretta attivazione dei protocolli interni. La scuola assumerà le comunicazioni al protocollo riservato, attivandosi tramite il referente scolastico per Covid-19 del plesso interessato, nel pieno rispetto della tutela della privacy dei soggetti coinvolti. Si evidenzia che solo i soggetti direttamente segnalati come sospetti casi  Covid-19 saranno sottoposti ad isolamento fino ad esito del tampone. Fino ad esito del tampone, pertanto, l’eventuale assenza sul luogo di lavoro o da scuola delle persone e degli alunni che hanno avuto o hanno contatti stretti con soggetti posti in isolamento, dovrà essere giustificata, per i dipendenti, come da CCNL scuola, per gli alunni e nei casi previsti, da certificato medico di riammissione a scuola, non essendo di norma previsto, salvo diversa attivazione di ulteriori misure cautelari da parte delle autorità competenti, un collocamento in quarantena “preventivo” all’esito positivo del tampone. Per le certificazioni degli studenti il riferimento è costituito dalle norme regionali. “….La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.” “….Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione” (Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020)

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