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SMART WORKING – guida operativa privacy e sicurezza

SMART WORKING – guida operativa privacy e sicurezza

Come verificare la prestazione lavorativa dei dipendenti

Nel rimandare al nostro precedente contributo SMART WORKING nel quale elencavamo, allegandone apposita modulistica (ALLEGATI da 1 a 9), tutte le procedure ed i provvedimenti datoriali da adottare, ivi comprese le comunicazioni da inoltrare agli enti preposti, MIN.LAVORO e FUNZIONE PUBBLICA, oggi forniamo ai colleghi un FAC SIMILE DI REGISTRO (ALL.A) per la verifica dei compiti assegnati in modalità di lavoro agile. Non senza aver prima fatto una doverosa premessa. E cioè che questa nuova modalità operativa, nuova almeno per la scuola, richiede un approccio culturale e mentale che non può più essere quello adoperato fino a qualche giorno fa. Lo diciamo subito a scanso di equivoci, per non ingenerare nella categoria mire verificatrici che non hanno più ragione di esistere, specie in un contesto di forte precarietà esistenziale quale l’attuale.

Se infatti da un lato concedere maggiore libertà nella scelta dell’orario di lavoro significa per la persona un miglior work-life balance e per le organizzazioni un’ottimizzazione dell’occupazione degli spazi, dall’altro l’accresciuta mobilità introdotta dalla nuova modalità lavorativa obbliga ad approcci più flessibili nella gestione delle persone, dei sistemi di sicurezza e degli ambienti di lavoro.  Smart Working significa non solo poter lavorare da luoghi diversi da quello tradizionalmente utilizzato, ma anche poter operare in diverse modalità, ad esempio con maggiore flessibilità di utilizzo del tempo all’interno della settimana, con diversi strumenti di interazione e minor controllo da parte della gerarchia organizzativa preposta. Ma affinché questo possa effettivamente verificarsi, i profondi processi di cambiamento metodologico, organizzativo e, infine, culturale vanno interiorizzati e accettati dalla dirigenza scolastica.

Lo smart working è una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa introdotta dall’art. 18 della L. n. 81/2017 con la quale è stabilito che attraverso un accordo fra datore di lavoro e lavoratore subordinato è possibile rendere la prestazione, oggetto del contratto di lavoro subordinato, in luoghi e tempi diversi dai locali aziendali e dal classico orario stabilito nei CCNL. Ma la  normativa sulla privacy ed il diritto del lavoro pongono dei limiti ben precisi riguardo alle forme di controllo da esplicitarsi nell’accordo individuale di smart working sottoscritto tra il datore di lavoro ed il lavoratore.

A tal riguardo preme precisare che:

Il potere di controllo datoriale resta sostanzialmente un diritto invariato anche quando la prestazione è resa in modalità agile, ma comunque nei limiti degli accordi intervenuti fra le parti e della normativa in materia (fra cui l’art. 4 della L. 300/70 così come modificato dall’art. 23 del D.lgs. 151/2015 e D.lgs. 185/2016), i provvedimenti e linee guida del Garante, nonché delle eventuali disposizioni stabilite dalla contrattazione collettiva.

Ai sensi dell’art.4 dello statuto dei lavoratori è vietato il controllo a distanza dei lavoratori.

L’installazione di software con funzionalità appositamente configurate per il tracciamento sistematico e continuativo degli accessi da parte del lavoratore o di altre attività è da ritenersi un controllo vietato ai sensi dell’art. 4 L. 300/70 salvo che non sussistano i presupposti richiamati dalla norma, così come anche precisato dal Provv. del Garante del 2/4/2009 e il Provv. del 13/7/2016 n. 303.

In merito agli aspetti legati alla privacy e più esattamente alla protezione dei dati personali, ci permettiamo di fornire ai colleghi una piccola GUIDA OPERATIVA PRIVACY e SICUREZZA (ALL.B) da rispettare e far rispettare in tale contesto operativo.

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