E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021 il Decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”; il decreto-legge è costituto da 12 articoli. All’articolo 1 sono indicate le “disposizioni urgenti in materia di lavoro agile”
Queste le principali novità:
- le amministrazioni pubbliche fino alla definizione dei contratti collettivi del pubblico impiego, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 potranno continuare a ricorrere al lavoro agile secondo le modalità semplificate stabilite dall’articolo 263 del Dl 34/2020 (il cosiddetto “decreto Rilancio”). Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico la scadenza viene legata a quella dello stato di emergenza, cioè il 31 luglio (Il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 “decreto Riaperture” ha prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021, articolo 10, comma 1). La modalità semplificata di lavoro agile prevede che si possano mettere i lavoratori in smart working senza stipulare e depositare gli accordi previsti dalla legislazione ordinaria (articolo 19 della legge 81/2017). Gli obblighi di informativa previsti dalla modalità semplificata sono assolti in via telematica ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-1-marzo-2020.html
La procedura telematica semplificata è disponibile sul portale Servizi Lavoro del Ministero.
- Superamento del vincolo previsto dalle norme sui piani organizzativi per il lavoro agile (Pola). In caso di adozione del POLA la percentuale di dipendenti che si possono avvalere dello smart working è almeno del 60%, la percentuale scende al minimo del 30% in caso di mancata adozione dei Pola. Ora la percentuale del 60% sparisce e il minimo passa dal 30% al 15%, a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza e nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.
Ai lavoratori che forniscono le proprie prestazioni in modalità agile vengono garantite parità di trattamento – normativo ed economico – rispetto al personale che lavora secondo le modalità ordinarie. Possono accedere al lavoro agile i dipendenti che ne fanno richiesta se compatibile con l’attività svolta e in particolare i dipendenti :
- posti in quarantena fiduciaria o isolamento fiduciario, se non in malattia;
- genitori il cui figlio convivente minore di anni sedici è stato sottoposto a quarantena o isolamento obbligatorio, preventivo o fiduciario o al quale è stata sospesa la didattica in presenza;
- in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita (c.d. lavoratori fragili), nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992;
- con figli disabili che necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, ai sensi dell’articolo 39 del decreto-legge18/2020;
- dichiarati in condizioni di fragilità dal medico competente, secondo le modalità e le indicazioni previste dalla Nota 11 settembre 2020, n. 1585;
- conviventi di persone immunodepresse.
Di seguito il testo dell’articolo
“ Art.1 Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile”
- All’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1:
1) il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all’articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonchè nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID -19.»;
- b) al comma 2, dopo le parole «tutela della salute» sono inserite le seguenti: «e di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19».
- All’articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, dopo la parola «telelavoro» sono aggiunte le seguenti: «e del lavoro agile»;
- b) al terzo periodo, le parole «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
- c) al quarto periodo le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».”