Il 15 ottobre 2021 è entrato il vigore il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, Dpcm 23 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale N. 244 del 12/10/2021 recante “disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni”.
Le misure contenute nel DPCM 23/9/2021, come espressamente indicato all’ 1 comma 3, si applicano alle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e quindi anche alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Con il decreto in esame, il lavoro agile cessa di essere considerato “modalità ordinaria della prestazione lavorativa” e viene sancito il ritorno all’attività lavorativa in presenza, da organizzare tenendo conto delle misure di sicurezza disciplinate dal Decreto Ministeriale 8/10/2021, a firma del Ministro Brunetta.
Nello specifico il D.M di cui sopra, all’art. 1 “ Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni” prevede che “a decorrere dal 15 ottobre 2021, nel rispetto delle vigenti misure di contrasto al fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorità, le pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano le misure organizzative previste dal presente decreto per il rientro in presenza del personale dipendente”.
La modalità ordinaria di lavoro quindi torna ad essere quella in presenza e, a tal fine, le Amministrazioni Pubbliche garantiscono da subito “la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office) e dei settori preposti alla erogazione di servizi all’utenza (back office), anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento dell’utenza, anche mediante l’ausilio di piattaforme digitali già impiegate dalle pubbliche amministrazioni;
Per garantire la sicurezza ed evitare che il personale che accede si concentri nella medesima fascia oraria, si possono individuare “ fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi e nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale. ( Informazione)
Per quanto concerne infine il lavoro agile, è detto chiaramente che “ nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva … il lavoro agile non è più una modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa”.
Eventuale accesso a tale modalità, pertanto, se consentito a legislazione vigente, dovrà essere autorizzato tenendo conto delle condizioni esplicitate nel D.M del 8/10/2021.
In applicazione del decreto in esame, quindi, l’autorizzazione alla prestazione di lavoro in modalità agile non potrà più avvenire in forma semplificata ma attraverso la procedura ordinaria che prevede l’accordo individuale.
Gli accordi eventualmente stipulati prima dell’entrata in vigore del DM 8/10/2021 ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, restano validi a condizione che siano rispettate le condizionalità introdotte dal Decreto Ministeriale sopra citato o che siano ad esse tempestivamente adeguate.
A proposito di lavoro agile va precisato che è ancora applicabile ai lavoratori fragili in vigenza dell’art. 2 ter del D.L. n. 111/2021 come convertito nella Legge n. 133/2021.
In altre parole, è ancora consentito il ricorso al lavoro agile, con procedura semplificata, solo per i soggetti fragili, sino al 31/12/2021, data di termine dell’emergenza.