Con nota del 26 agosto 2024 n.129323, il MIM ha fornito istruzioni sul conferimento degli incarichi di elevata qualificazione, nuova “AREA” nella quale è confluito il personale precedentemente inquadrato con la qualifica di DSGA.
In allegato alla nota i FORMAT per il conferimento dell’incarico in cinque versioni differenziate a seconda della diversa tipologia di incarico.
- D.S.G.A., ai quali è garantito fino alla cessazione del rapporto di lavoro il conferimento di incarico triennale di Elevata qualificazione;
- Personale vincitore della procedura valutativa di progressione all’Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione o neoimmesso in ruolo;
- Personale utilizzato per la copertura dei posti vacanti o disponibili per l’intero anno scolastico ai sensi dell’articolo 14 del C.C.N.I. sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie;
- Incarico temporaneo di D.S.G.A. per la sostituzione del titolare assente per un periodo continuativo superiore a tre mesi;
- Incarico temporaneo di D.S.G.A. per la sostituzione del titolare assente per un periodo inferiore a tre mesi.
Entro il 1 settembre 2024, gli incarichi dovranno essere conferiti al personale di cui ai punti 1 e 2, cioè al personale già in servizio e funzionari neo assunti.
Sia per i DSGA già in servizio, precedentemente inquadrati nell’AREA D, sia per il personale neoassunto l’incarico è triennale sulla medesima sede.
Per il conferimento dell’incarico sono stati delegati alla firma i Dirigenti scolastici che non hanno discrezionalità alcuna nel merito dell’individuazione del predetto personale, rimanendo tale adempimento in carico agli Ambiti Territoriali. Rileviamo che non tutti gli ambiti territoriali hanno fatto ricorso all’istituto delle delega, preferendo gestire la procedura “direttamente“ dall’inizio alla fine, dall’individuazione al conferimento dell’incarico. Tale ultima possibilità sarebbe da preferire anche luce delle polemiche sorte sulla dichiarazione che l’incaricato deve rendere sull’assenza delle cause di inconferibilità/ incompatibilità indicate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Molti dirigenti scolastici, delegati alla firma, stanno assistendo alla netta opposizione dei DSGA a rendere tale dichiarazione che nei FORMAT ministeriali assume adempimento obbligatorio ed elemento imprescindibile per il perfezionamento giuridico dell’atto.
Per questi motivi sollecitiamo l’ amministrazione centrale ad un chiarimento in tal senso per evitare che le contraddizioni che stanno emergendo si trasformino nell’ennesimo nodo da dipanare nelle mani dei dirigenti scolastici.
Da parte nostra evidenziamo che la dichiarazione richiesta , nella ratio del D. lgs 39/2013, è atto obbligatorio “ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice. Il punto da chiarire è proprio questo: il nuovo inquadramento di AREA EQ comporta responsabilità amministrativa di vertice? Dalla lettura del testo contrattuale parrebbe di no. Ci sembra di capire che la qualifica è quella di “funzionario” che continua a svolgere le funzioni nell’ambito delle direttive del Dirigente scolastico, unico organo di vertice all’interno dell’istituzione scolastica. Ci pare, altresì, di essere ancora lontani dalla definizione di una “dirigenza amministrativa” compiuta e autonoma, auspicata dagli interessati.
Altri aspetti del nuovo profilo andrebbero definiti in quanto rileviamo qualche discordanza sostanziale tra i contenuti generali della funzione, inseriti nella lettera d’incarico, e i contenuti contrattuali.
Attendiamo ulteriori chiarimenti ai dubbi che l’azione dell’amministrazione, come al solito frettolosa, sovente produce.