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Sulla illusoria risoluzione del contenzioso delle precedenti procedure concorsuali a dirigente scolastico e nuovo concorso

Sulla illusoria risoluzione del contenzioso delle precedenti procedure concorsuali a dirigente scolastico e nuovo concorso

Sono pervenute numerose richieste di chiarimenti sull’interpretazione della cosiddetta sanatoria dei dirigenti scolastici finalizzata a risolvere il contenzioso delle procedure concorsuali.  Cerchiamo di fornire i necessari chiarimenti e/o interpretazioni.

Della risoluzione se ne occupa l’art. 1, commi 87-91 della legge 107/15, e con un sesto, il 92, che vuol favorire un più celere svuotamento dell’ancora congelata sovrabbondante graduatoria della Campania, ancorché la disciplina quivi contenuta – così come la disciplina dei commi precedenti – valga formalmente per l’intero territorio nazionale.

Nell’ordine:

1- Ai sensi del comma 87, con il previsto e già definito decreto del MIUR n. 499/15, sono dettate le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e relativa prova scritta finale, per l’immissione in ruolo – nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e previa autorizzazione del MEF – delle seguenti categorie di cui al successivo comma 88:

a)- i già vincitori, ovvero (= anche, e, in aggiunta) e/o che abbiano comunque superato positivamente (sic!) tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale.

Ciò per il solo concorso ordinario a dirigente scolastico del 2011;

b)- chi abbia avuto una sentenza favorevole almeno in primo grado di giudizio alla data del 16 luglio 2015, di entrata in vigore della legge 107/15, e, sempre entro tale data, non sia intervenuta alcuna sentenza definitiva che   abbia riformulata la sentenza di primo grado, dando, quindi, torto al ricorrente: in questo caso facendo venire meno la ratio della legge, dato che, con la sentenza definitiva,  non  “pende” più alcun contenzioso.

Rientrano  in questa fattispecie il concorso ordinario del 2004, quello riservato del 2006, infine il pregresso contenzioso dei 416 presidi siciliani che non fossero stati sanati dalla legge 202/10.

2- Ai sensi del comma 89, le graduatorie regionali sempre relative all’ultimo concorso ordinario del 2011, restano aperte in funzione degli esiti del predetto corso intensivo di formazione e relativa prova scritta finale.

3- Anziché il corso intensivo di formazione seguito da prova scritta, coloro che rientrano nel citato comma 88, lettera a) e che nell’anno scolastico 2014/15 abbiano prestato servizio con contratto di dirigente scolastico sostengono, in una sessione speciale, solo un esame consistente in una prova orale, praticamente un colloquio, sull’esperienza maturata nel corso del servizio prestato. Superato il colloquio, essi sono confermati nel rapporto di lavoro già instauratoQuindi i dirigenti della Toscana e della Lombardia che hanno già un contratto, che hanno prestato servizio da almeno un anno (in Toscana anche tre!), che hanno superato l’anno di prova, che non hanno avuto alcuna valutazione negativa, ecc… devono fare un colloquio per verificare se sono idonei a fare i dirigenti! Una barzelletta o la conferma di un sistema allo sbando che, pur di salvare la forma, rasenta il ridicolo?

4- Il comma 91 si limita a replicare che le procedure in discorso devono avvenire entro i limiti delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5- Infine, come già annotato, il comma 92 dispone che, fermo restando l’accantonamento dei posti per i soggetti interessati alle procedure dianzi illustrate, i posti autorizzati dal MEF per le assunzioni di dirigenti scolastici saranno conferiti, ora nel limite massimo del 20%, a coloro che appartengono alle graduatorie di altre regioni del concorso a dirigente scolastico del 2011.  Quindi viene ripristinata una parziale interregionalità, prevista in teoria per tutte le regioni, ma interessante solo la Campania, regione nella quale gli idonei sono oltre 400. Senza l’interregionalità occorrerebbero anni per l’esaurimento della graduatoria campana.  Il Miur ancora non ha emanato istruzioni in merito, ne avrebbe  potuto emanarle: bisogna verificare, all’esito delle procedure dei commi precedenti, e delle assunzioni dei vincitori e idonei, il reale numero dei posti liberi.

6- Le diverse fattispecie degli illustrati commi 87, 88 e 92 della legge 107,  dovrebbero portare all’assunzione  di 335 unità, di cui 201  ex comma 88 e 134 ex comma 92 (dati MIUR).

7-  Le richieste di autorizzazione di assunzioni dei residui vincitori e idonei del concorso ordinario del 2011 ammontano a 258 unità.  Trattasi di numeri provvisori soggetti ad eventi esterni al MIUR, in primis la forse (…si parla già di rinvio!)   imminente pronuncia del C. di S. sul complicatissimo caso della  Campania, regione nella quale non sono stati neanche assunti i 101  dirigenti i cui posti sono stati autorizzati già per l’anno scolastico 2014/2015.  La Franzese, D.G. della Campania, non intenderebbero procedere ad alcuna assunzione prima della decisione del C. di S. e prima della decisione della Procura della Repubblica che, pur avendo concluso le indagini preliminari da oltre un anno (massimo 18 mesi, proroghe comprese), ancora non si pronuncia. Saranno rinviati a giudizio tutti gli indagati o sarà tutto archiviato … perché la Procura non ha acquisito gli elementi e le prove necessarie per sostenere le accuse in giudizio?

8- Evidente che in questo assurdo ed “esclusivo” scenario tutto italiano, il Miur prima di emanare il nuovo bando di concorso deve “avere le idee chiare” sul reale numero di posti liberi. Quindi prima delle nuove reali assunzioni sia dei “regolari” che dei “sanati”, non si possono  quantificare i posti da mettere a concorso.  Il nuovo bando, da emanare entro il 31/12/2014, più volte rinviato, non potrà essere emanato prima di settembre/ottobre 2015…. salvo, come possibile e prevedibile, ulteriori slittamenti e/o rinvii.

Questo  lo scenario e la platea degli interessati alla sanatoria e alle nuove assunzioni.

Alcune considerazioni e riflessioni conclusive:

1- La montagna ha partorito il topolino! Invece di risolvere il contenzioso in atto, il Legislatore ha posto le basi per un altro sconfinato, infinito e interminabile contenzioso.

2- La casistica delle incongruenze, delle illogicità, delle ingiustizie, delle incostituzionalità, ecc… non può che dare atto ad altro contenzioso. Il Legislatore, in breve, non solo non ha risolto il problema del contenzioso, limitandosi solo a sanare quello del concorso del 2004 e 2006 (peraltro non interessante nessuno in quanto i presidi incaricati, bocciati agli esami del concorso riservato,  non hanno prodotto ricorso accettando, seppure a malincuore, l’assurdo e ingiusto esito degli esami!), lasciando fuori quello del 2011, ma ha, in buona sostanza sanato solo coloro che hanno prodotto un ricorso e hanno almeno una sentenza positiva in primo grado.  “Si pensi solo per fare un esempio – precisa il Segr. Gen. di DIRIGENTISCUOLA, Attilio Fratta, alla seguente situazione: un ricorrente con sentenza positiva in primo grado ribaltata in secondo grado prima dell’approvazione della L.107 o che potrebbe essere ribaltata in secondo grado dopo l’approvazione della legge. Il primo è fuori. Il secondo è dentro.  Ma la situazione è la stessa. Altro che contenzioso!”

3- Logico prevedere che tutti coloro che si trovano in analoghe situazioni a quella dei sanati ma che non hanno prodotto alcun ricorso, eccepiranno l’incostituzionalità della “sanatoria” per evidente disparità di trattamento. DIRIGENTISCUOLA, a tal proposito, ha sentito l’avvocato Rienzi, il famoso avvocato del Codacons, che ha confermato l’esistenza di tutti i presupposti per ricorrere, ovviamente non più al TAR per scadenza dei termini, ma al Giudice del Lavoro che dovrebbe rimettere la questione alla Corte Costituzionale.  Occorre, prima di intraprendere avventurose iniziative giudiziarie temerarie, che hanno l’unico scopo di favorire coloro che sfruttano, quando non creano,  ogni situazione per fare cassa, conoscere le singole situazioni per verificare i presupposti per ricorrere, non per bloccare le procedure in atto, ma per esigere lo stesso trattamento.  DIRIGENTISCUOLA invita tutti coloro che si trovano in analoghe situazioni a quelle sanate a comunicarle, con adeguata documentazione, a info@dirigentiscuola.org  –   Dopo aver fatto controllare  dall’Avv. Rienzi e al pool degli avvocati dell’Associazione, la documentazione, sarà dato riscontro agli interessati. 

4- E’ ora che il Legislatore, invece di fare sanatorie che fomentano il contenzioso,   imponga ai Giudici dei termini per decidere eliminando tutti quei marchingegni e sotterfugi che dilatano, a causa di rinvii “programmati”, i tempi della giustizia.

E’ noto a tutti che la più grande  ingiustizia è il ritardo della Giustizia!  Non è possibile che sia ancora in piedi il contenzioso relativo al concorso del 2004: 11 anni sono una eternità. Che succederà tra qualche anno? Faremo un’altra sanatoria per il concorso del 2011 perché 4 anni  non erano sufficienti a sanare anche il contenzioso dell’ultimo concorso? Non era questo lo spirito e la ratio del c. 2/ter, art. 1 della legge 87/2014: prima di emanare il nuovo diverso bando di concorso eliminiamo tutto il contenzioso pregresso. Risultato: il contenzioso si allarga e amplifica  a dismisura.

 

“Giusto e legittimo conclude –  il Segr. Gen. di DIRIGENTISCUOLA Attilio Fratta, che un cittadino si rivolga alla giustizia quando ritiene sia stato leso un suo diritto, ma non è accettabile e tollerabile che, a causa del ritardo, molto spesso strumentale della giustizia, si determinino  queste assurde situazioni che danneggiano gli stessi ricorrenti e, soprattutto, la scuola italiana. Il Legislatore deve fissare, specie per i procedimenti amministrativi  nei quali il Giudice deve solo leggere la documentazione, dei tempi certi e ristrtetti  con relative sanzioni per chi non li rispetta. La legge è uguale per tutti, quindi, anche per i Giudici? Oppure un Giudice può dilazionare i tempi come vuole incurante delle conseguenze? Le sentenze ad orologeria dell’ultimo concorso ne sono un esempio!”

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