In data 24 gennaio 2022 l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari ha trasmesso al Ministero dell’istruzione, all’Ufficio scolastico regionale della Puglia e all’Ambito territoriale di Bari il richiesto parere sull’obbligo vaccinale del personale scolastico in malattia, ricevendo come risposta di attenersi alla lettera della legge (nel caso di specie il decreto-legge 172/2021), che richiede la vaccinazione all’atto in cui il soggetto presta o deve poter prestare servizio, con la “conseguente frequentazione dei locali scolastici da parte dello stesso”.
È evidente – precisa l’Avvocatura – che, sussistendo uno stato di malattia, non può considerarsi un soggetto assente ingiustificato. E, d’altra parte, “non sarebbe nemmeno esigibile, in capo a un soggetto temporaneamente impossibilitato, un comportamento attivo (recarsi in uno dei siti per la somministrazione del vaccino) volto all’assolvimento del suddetto obbligo”.
Pertanto suggerisce di procedere all’invito alla regolarizzazione solo al rientro in servizio del personale in malattia o, in alternativa, a inviare il suddetto invito con l’avviso che il termine per la regolarizzazione e/o la produzione dell’attestazione documentale comprovante l’assolvimento dell’obbligo vaccinale decorrerà dal giorno del rientro in servizio dopo il periodo di malattia.
È da sperare che il parere reso dall’Avvocatura, al di là del caso specifico, induca l’Amministrazione a maggior cautela prima di lanciarsi – anche in modo irrituale, addirittura con improvvisate conferenze di servizio on line nell’ultimo giorno – in personalissime interpretazioni ultra legem, così come era avvenuto con la risalente nota 1237/2021 sull’equivalenza della dichiarazione di assenza ingiustificata nei primi quattro giorni e della sospensione dal servizio e da ogni emolumento a decorrere dal quinto giorno, sempre per mancata esibizione del Certificato verde: invece tenute distinte dal legislatore, fino a quando la successiva normazione primaria le ha poi equiparate sotto l’aspetto retributivo.
È una cautela dovuta, poiché Il risultato di questi pareri o meri punti di vista, imprecisati e approssimativi, lungi dal facilitare l’azione dei dirigenti scolastici, è quello di incrementare la confusione e indurre un loro ulteriore stress, che è già oltre i limiti di guardia.
Possono infatti decidere di seguire i pareri di un Capodipartimento – nei cui confronti, è bene precisarlo, non sussiste alcun vincolo gerarchico, che pure e per opposti versi fornirebbe loro una copertura – ancorché gravidi di incertezze e di contraddizioni. Ma saranno ben consapevoli delle diffide e delle denunce cui si espongono.
Oppure vorranno agire secondo la legge, “pronti ad assumere rischi e decisioni”, compreso l’avvio di procedimenti disciplinari attivati da solerti funzionari territoriali per non essersi eseguito il Vangelo proveniente da Viale Trastevere!
“L’Avvocatura dello Stato – commenta il Presidente Fratta – non ha fatto altro che confermare quello che DIRIGENTISCUOLA ha sostenuto da sempre. Siamo stati costretti, purtroppo, anche a contestare duramente l’Amministrazione, arrivando persino a chiedere il ritiro dei “pareri” e dei “suggerimenti” del Capo Dipartimento Versari e un incontro ad hoc con il Ministro per chiarire una situazione diventata ingestibile. Non è possibile che i dirigenti scolastici, che stanno portando avanti la scuola con spirito di servizio in condizioni di disagio inimmaginabile, si trovino costretti a dover scegliere tra il dover applicare la legge, e, quindi, operare in maniera contraria rispetto ai “pareri ministeriali” rischiando di essere sottoposti a provvedimenti disciplinari, e applicare le note ministeriali contra legem rischiando denunce da parte del personale…come già ci ha insegnato il caso Marche!”