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TAR e mascherine: andare alle fonti dirette e niente panico!

TAR e mascherine: andare alle fonti dirette e niente panico!

Comprendiamo lo stress dei colleghi per le disumane condizioni in cui sono costretti a svolgere la loro complicatissima poliedrica funzione in quest’ostinata emergenza pandemica e costituendo il capro espiatorio di genitori in crisi di nervi, spesso aizzati da fantomatiche loro associazioni e sostenuti da una stampa che rincorre i titoli a effetto non peritandosi di approfondire il significato di pronunce giurisdizionali e, ancor meno, le correlate implicazioni.

La (pen)ultima è l’ordinanza del TAR Lazio, n. 7468, depositata il 4 dicembre 2020, sull’obbligo delle mascherine per alunni da 6 a 11 anni, che ci offre la circostanza dell’ennesimo invito, sia ai neo-immessi in ruolo che ai dirigenti scolastici di più risalente esperienza, di mantenere sempre un minimo di lucidità, magari leggendo le carte, in primis la fonte diretta, prima di andare in panico. E di seguirci sui seguenti, essenziali, punti di attenzione.

  1. Il TAR laziale non ha annullato, in via cautelare, il provvedimento sull’obbligo della mascherina emesso doverosamente – per quanto si comprende – dal dirigente di un’istituzione scolastica della Sardegna in esecuzione delle disposizioni del DPCM 03.11.2020, oggetto d’impugnazione congiunta. Ma ha invece disposto, questo perdendo l’efficacia il 3 dicembre 2020, le incombenze istruttorie a carico del Ministero con cui dare prova, nell’udienza pubblica per la trattazione del merito fissata al 10 febbraio 2021, di adeguata motivazione per quello che comunque è un atto amministrativo e non una fonte primaria, nel momento in cui ha prescritto un obbligo generalizzato senza che “siano stati effettuati approfondimenti sull’incidenza dell’uso della mascherina, per alunni da 6 a 11 anni, sulla salute psico-fisica degli stessi, né un’analisi del contesto socio-educativo in cui l’obbligo per tali scolari è stabilito come pressoché assoluto, né sulla possibilità che vi sia un calo di ossigenazione per apparati polmonari assai giovani causato dall’uso prolungato della mascherina”.
  2. Posto che, al di là delle richieste incombenze istruttorie e della fissazione dell’udienza per il merito, null’altro ha statuito il Giudice amministrativo, i colleghi di tutt’Italia devono continuare a conformarsi alla normativa nazionale e alle eventuali più restrittive ordinanze di Autorità locali.
  3. Quale misura precauzionale, se già non posta in essere nell’ambito della generale tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, dovranno dotare l’istituzione scolastica di saturimetri per misurare, ad opera degli addetti al primo soccorso o del docente al momento presente in classe in caso di manifesta urgenza, il livello di ossigenazione di alunni che evidenzino difficoltà respiratorie e/o altri concomitanti disturbi, togliendo loro la mascherina, trasferendoli un luoghi arieggiati e ovviamente avvisando le famiglie.
  4. L’esenzione dall’obbligo d’indossare la mascherina si giustifica solo in presenza di esplicite certificazioni mediche. Diversamente, avvenuto l’infortunio, il dirigente scolastico ne risponderà in forza della sua qualifica di datore di lavoro.
  5. Non è infine superfluo ricordare che le pronunce giurisdizionali emesse in sede contenziosa fanno stato solo tra le parti.

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