Facendo seguito alle numerose richieste dei soci, nelle more della pubblicazione della nota ministeriale contenente i criteri previsti dal Contratto di Area per la mobilità e il mutamento di incarico del personale dirigente, abbiamo ritenuto opportuno ricordare le disposizioni contrattuali vigenti.
La norma pattizia, in ossequio alle disposizioni di cui al D.lgs 165/2001, prevede espressamente che gli incarichi dirigenziali siano conferiti a tempo determinato su una sede per un tempo minimo di anni 3 , fatta eccezione per coloro che dovranno essere collocati in quiescenza. Solo in questo caso è possibile, infatti, stipulare contratti di incarico per un numero di anni inferiori al numero minimo previsto per legge, ossia n. 3 anni.
L’assegnazione degli incarichi, come noto, è disposta dal direttore regionale.
Di seguito sono elencate in ordine le fasi di attuazione dei movimenti regionali ed interregionali, come disciplinati dal vigente contratto di Area con particolare riferimento all’art. 11 del CCNL ex Area 5^ del 11/04/2006 che riprende in toto gli artt. 13 e 23 del CCNL 01/03/2002 con le modifiche di cui ai successivi contratti collettivi nazionali di area.
Fasi mobilità | Cosa fare |
a) conferma degli incarichi ricoperti; | Il dirigente in scadenza di contratto che desideri essere riconfermato nella sede di attuale titolarità non deve produrre alcuna istanza. La conferma avverà d’Ufficio |
b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale; | In questo caso occorre produrre istanza per evitare di essere assegnati d’Ufficio ad altra sede disponibile |
c) conferimento di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero. A tal fine, gli interessati dovranno presentare domanda al competente Ufficio scolastico regionale in tempo utile, tenendo conto del termine fissato al comma 3 del presente articolo;- | Il dirigente in scadenza di contratto che non desidera la riconferma sulla sede di attuale titolarità deve produrre istanza seguendo le indicazioni che saranno fornite dal competente U.S.R.;
analogamente per coloro che rientrino dal collocamento fuori ruolo. |
d) mutamento d’incarico in pendenza di contratto individuale; | Il dirigente che pure essendo in pendenza di contratto individuale aspiri al mutamento di incarico, deve produrre istanza secondo le modalità indicate dall’USR di appartenenza. L’accoglimento della stessa ovviamente è subordinato alla disponibilità dei posti dopo l’accoglimento delle istanze di cui alle fasi precedenti; |
e) mutamento d’incarico in casi eccezionali; | Occorre produrre istanza documentata |
f) mobilità interregionale. | Può produrre istanza il dirigente che abbia ottenuto il nulla-osta da parte del direttore dell’USR della regione sede di servizio. Non è più necessario quello del direttore dell’USR di destinazione.
La mobilità interregionale segue ancora le regole dettate precedentemente sulla base di concorsi regionali, ossia è applicabile entro il limite del 30% dei posti. |
All’interno delle fasi previste, la mobilità segue i criteri di seguito riportati:
- esperienze professionali e competenze maturate, desumibili anche
dall’applicazione delle procedure di cui all’art. 20 del CCNL dell’11-4-2006; il
dirigente che ha ottenuto il mutamento dell’incarico in applicazione del presente criterio non ha titolo a formulare ulteriori richieste per tutta la durata
dell’incarico stesso;
- priorità, a parità di condizioni, a chi abbia maturato nell’attuale sede di servizio un maggior numero di anni e/o si impegni a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di chiedere mutamento dell’incarico.
Per motivi eccezionali o in casi di particolare urgenza e di esigenze familiari è consentito il mutamento di incarico in pendenza di contratto. Sono presi in considerazione:
- insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti
solo nelle sedi richieste;
- trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto
individuale;
- altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali.
La norma pattizia non specifica nel dettaglio le leggi speciali meritevoli di attenzione e quindi va da sé che tutte le leggi speciali devono essere oggetto di tutela.
I casi più frequenti, non di raro oggetto di sentenze del giudice del lavoro, sono riconducibili a:
- Tutela dei soggetti con disabilità o che assistano parenti e/o affini entro il 2° grado ai sensi della Legge 104/92;
- Diritto dei bambini nelle prime fasi di vita ad avere la presenza di entrambi i genitori come espressamente previsto dall’art. 42 bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 che così dispone:
“1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione”.
Mobilità interregionale
È l’ultima fase delle operazioni di mobilità. Si dispone dopo aver espletato i mutamenti interni alla regione, nell’ambito dei posti appositamente riservati, quantificabili nella misura max del 30% di quelli disponibili. In altre parole, i posti per la mobilità interregionale sono detratti da quelli vacanti e disponibili per nuovi incarichi.
Per poter produrre istanza occorre che il direttore dell’USR della regione di titolarità esprima il parere favorevole. Non necessità più l’assenso del direttore dell’USR della regione destinataria dell’istanza, ossia della Regione ove il dipendente aspira ad essere trasferito.
Tutte le operazioni, come da norma pattizia, devono concludersi entro il 15 luglio di ciascun anno. I provvedimenti disposti dal direttore regionale assumono efficacia a decorrere dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo.
Per quanto concerne le scuole normodimensionate per effetto della Legge n. 178/2020, inspiegabilmente, con disapplicazione forzosa di una Legge dello Stato, non contribuiranno ad aumentare il numero di sedi disponibili per ciascuna regione con nocumento anche ai fini della mobilità regionale ed interregionale. Va da sé infatti che, escludendole dal computo di quelle disponibili, abbassano il quoziente dei posti disponibili alla mobilità interregionale oltre che ridurre la possibilità di movimento all’interno delle regioni stesse.
L’argomento sarà ripreso dopo l’incontro del 3. p.v., soprattutto per quanto riguarda la disapplicazione della L.178/2020.