La nota interministeriale prot. n. 11 del giorno 8-01-2022 ha fornito una prima indicazione per il trattamento dei dati vaccinali degli alunni in quanto individua le istituzioni scolastiche come titolate a trattare tali dati per effetto della base normativa rappresentata dall’ art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.
“L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”.
Tali indicazioni non avevano del tutto rassicurato né il personale scolastico né le famiglie perché mancava un pronunciamento del Garante che, anzi, il 17/02/2021 aveva espresso un parere differente a proposito dei lavoratori.
“…il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Ciò non è consentito dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria. Il consenso del dipendente non può costituire, in questi casi, una condizione di liceità del trattamento dei dati”
Il Garante ha chiarito inoltre, in quella sede, che – in attesa di un intervento del legislatore nazionale che eventualmente imponga la vaccinazione anti Covid-19 quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni – nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del d.lgs. n. 81/2008).
Anche in questi casi, solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario e il contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti. Il datore di lavoro deve quindi limitarsi attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità.
A chiarire definitivamente la questione e tranquillizzare i dirigenti, il personale scolastico e le famiglie, a seguito del DL 7 gennaio 2022, n. 1 il Garante si è espresso con la FAQ n.14 pubblicata su https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq
Quali sono le misure che l’istituto scolastico deve adottare per trattare i dati dello studente che usufruisce della didattica in presenza nell’ipotesi di due casi in presenza?
Le scuole secondarie di I e II grado e gli istituti di istruzione e formazione professionale (IeFP), nell’ipotesi in cui in una classe si siano verificati due casi positivi, in qualità di titolari del trattamento, possono trattare i dati presenti nella documentazione fornita dagli alunni per dimostrare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento in presenza dell’attività didattica (conclusione del ciclo vaccinale primario e guarigione da meno di centoventi giorni, effettuazione della dose di richiamo) assicurando che le verifiche dei suddetti requisiti siano effettuate quotidianamente:
– per il periodo previsto dalla legge (10 giorni) e nei confronti dei soli studenti che fruiscano della didattica in presenza;
– esclusivamente per assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei suddetti casi, con esclusione di ogni altra finalità;
– secondo modalità che assicurino la sicurezza e l’integrità dei dati;
– senza acquisizione preventiva della relativa documentazione (certificato vaccinale o di guarigione, green pass) che deve essere esclusivamente esibita dall’alunno all’atto del controllo;
– nel caso di esibizione del green pass, utilizzando esclusivamente l’App di verifica C-19 (modalità rafforzata);
– da personale autorizzato e istruito.
Il titolare deve astenersi dal raccogliere e conservare la predetta documentazione (certificato vaccinale o di guarigione, green pass) nonché dall’intraprendere iniziative che comportino la diffusione dell’elenco degli alunni che svolgono la didattica in presenza o da remoto.
Il parere in oggetto fornisce indicazioni chiare e per evitare di violare la privacy è necessario stabilire in modo inequivocabile le procedure organizzative da attivare all’interno della scuola. Le indicazioni fornite non indicano un numero prestabilito di delegati al controllo per cui in ogni scuola verrà individuato il numero necessario in base al numero dei plessi o delle sedi staccate. Il ministero ha fornito la modulistica con la nota prot.n.14 del 10/01/2022, con gli allegati A e B per la delega e per l’informativa alle famiglie, DIRIGENTISCUOLA fornisce ai soci un modello di circolare con le indicazioni operative da scaricare dall’area riservata.